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FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il codice di procedura civile risale al 1940, ma risulta oggi modificato e accomnato da altre fonti costituite da leggi ed altri codici.
Nel 1950 (attraverso la sostituzione di alcuni articoli senza alterarne la numerazione, nel senso che vennero aggiunti gli articoli bis, ter, quater etc.), una novella elimina norme molto onerose per le parti rendendo il processo più elastico (dopo il 1950 possono modificare le loro posizioni anche durante il processo).
Nel
1973 con la riforma sul processo del lavoro si è previsto un giudice ad
hoc sulle controversi di lavoro (in questa occasione
Nel 1990 si ha una riforma sui provvedimenti urgenti che entra completamente in vigore nel 1995, anche se dopo la sua entrata in vigore viene rivista.
Nel 1991 c'è stata una riforma (anch'essa entrata in vigore nel 1995) che ha previsto l'istituzione del giudice di pace.
Nel 1998 si ha l'istituzione del giudice unico di 1° grado e l'eliminazione del pretore, tale riforma ha attuato una semplificazione sotto il profilo della competenza.
Un'altra riforma è quella del pubblico impiego che ha trasferito le controversie di lavoro nella pubblica amministrazione dal giudice amministrativo a quello ordinario.
Tra
le fonti del diritto processuale civile hanno un ruolo di primo piano le norme
contenute nella Costituzione.
L'art.24
Cost. stabilisce che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti (giurisdizione ordinaria) ed interessi legittimi (giurisdizione
amministrativa)". Ad oggi la distinzione tra giurisdizione amministrativa e
ordinaria, così come quella tra posizione del soggetto nei confronti di
un suo diritto soggettivo (situazione assoluta) e posizione del soggetto nei
confronti di un interesse legittimo (situazione non assoluta) viene ad assumere
meno importanza ma non se perché tale distinzione (tra diritti soggettivi
ed interessi legittimi) è stata costituzionalizzata. L'art.24 Cost. da
vita a due diverse letture; la lettura in negativo che recepisce la
correlazione tra titolarità della situazione giuridica sostanziale
(diritti ed interessi legittimi) e titolarità dell'azione (in
riferimento citiamo l'art.81 cod.proc.civ. che riguarda la sostituzione
processuale e l'art.112 Cost. che stabilisce che "il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale") e la lettura in positivo che è
costituita dal principio che non sono costituzionalmente legittimi gli ostacoli
posti dalla legge ordinaria alla possibilità di agire in giudizio
(questo vale sia sotto il profilo soggettivo, il legislatore non può
limitare la possibilità di agire in giudizio per ragioni di sesso,
razza, religione etc., che sotto il profilo oggettivo); qui si può fare
un riferimento all'art.113 cost. che stabilisce che "contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa"; ciò sta a
significare che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata.
è intervenuta nel 1951 su un istituto del processo tributario (in base al quale quando la pubblica amministrazione chiede il amento di un tributo il contribuente deve prima are e dopo può fare opposizione richiedendo la restituzione dei soldi) dichiarandolo incostituzionale in quanto non è possibile subordinare l'azione giudiziaria al preventivo amento dell'imposta.
è intervenuta sull'art.98 cod.proc.civ., con la sentenza n.67/1960, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo rispetto all'art.24 Cost. perché subordinava la possibilità di agire in giudizio al versamento di una cauzione.
è
intervenuta per sancire l'incostituzionalità dell'arbitrato obbligatorio
(forma di giustizia privata alternativa alla giustizia ordinaria secondo la
quale la controversia viene fatta decidere ad un arbitro o ad un gruppo di
arbitri privati); infatti l'arbitrato deve essere facoltativo e quindi
Nel nostro
ordinamento abbiamo istituti non toccati dalla Corte cost., come ad esempio la
cauzione, il deposito per soccombenza.
l'art.669-quinquies cod.proc.civ. che stabilisce che il giudice, dopo aver dato il provvedimento cautelare (ad es. il sequestro conservativo), può imporre una cauzione per l'attuazione di un procedimento cautelare;
la conciliazione obbligatoria nelle controversie di lavoro (prima di agire in giudizio);
il deposito per soccombenza.
In
realtà l'art.24 Cost. viene limitato dagli istituti esaminati. Per
ciò che riguarda il 2° comma dell'art.24 Cost., che stabilisce che "la
difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento",
bisogna dire che il diritto di difesa, diverso dal diritto al contraddittorio,
è quel diritto delle parti di poter far valere i propri diritti e le
proprie ragioni nell'ambito di un processo. Questo diritto deve essere
assicurato durante tutto il processo ed in funzione di ciò
Il patrocinio gratuito per i non abbienti e a carico dello stato ha trovato una disciplina anche in una legge del 1990. La legge n.134/2001 abroga il regio decreto del 1923 ed estende il patrocinio a spese dello stato a tutti i soggetti con un reddito inferiore a 18 milioni. Il 4° comma dell'art.24 Cost. non ci interessa perché riguarda il settore penale. Il 1° comma dell'art.25 Cost. stabilisce che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"; tale articolo si collega all'art.102 Cost. che vieta l'istituzione di giudici speciali per determinate cause ad eccezione di particolari materie (sesta disposizione transitoria della Costituzione). Collegato all'art.102 Cost. è l'art.103 Cost. che individua, prima che nasca la controversia, le giurisdizioni competenti. Le giurisdizioni competenti devono essere individuate in base a 3 criteri: materia (oggetto), valore (per cause inerenti ai beni mobili di valore inferiore ai 5 milioni è competente il giudice di pace, per le altre cause di valore superiore è competente il tribunale), territorio. Ricordiamo che il criterio materia esclude il criterio valore. L'art.103 Cost., nella parte in cui dice "gli altri organi di giustizia amministrativa", ha portato nel 1970 (con la legge n.1034/1971) all'istituzione dei TAR (tribunali amministrativi regionali) che non sono stati considerati nuovi giudici speciali ma vecchi giudici revisionati, perciò legittimi. L'art.101 Cost. stabilisce che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" ed in esso si può scorgere un collegamento con l'art.104 Cost. Sono state dichiarate illegittime le giunte provinciali amministrative insieme al consiglio di prefettura e al comandante di porto; questo perché andavano contro le previsioni dell'art.104 Cost. Sopravvivono invece le commissioni tributarie. Un'altra norma importante è l'art.111 Cost., riformato nel 1999, che fissa una serie di garanzie per le parti quali: la regolamentazione di un giusto processo da parte della legge; la presenza del contraddittorio; le condizioni di parità delle parti; la terzietà e l'imparzialità del giudice; la ragionevole durata del processo. Importanti sono poi il rapporto tra processo civile e processo costituzionale (vedi altri appunti) ed il rapporto tra giurisdizione nazionale e giurisdizione comunitaria.
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