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Fonti di produzione del diritto
Si dicono fonti di produzione del diritto (o fonti normative) tutti gli atti e fatti che sono autorizzati a produrre norme giuridiche.
Una norma giuridica, strettamente intesa, è:
a) una prescrizione, b) generale, c) rivolta agli organi giurisdizionali.
Quanto al concetto di prescrizione (punto a), altro non è, che un comando, ossia un enunciato in lingua che statuisce ciò che si deve fare od omettere: un enunciato, dunque, che è diretto non a trasmettere informazioni o conoscenze, bensì a modificare il comportamento degli uomini.
Una prescrizione giuridica (punto c) è una prescrizione rivolta ai giudici: essa statuisce la disciplina di una "fattispecie", ossia di una situazione di fatto. Essa determina la soluzione di "casi" o controversie.
Questo discorso si riferisce alle norme giuridiche "strettamente intese"; occorre tuttavia chiarire che l'espressione "norma giuridica" è comunemente usata con un significato assai più ampio: in verità, si usa chiamare "norma giuridica" qualunque enunciato contenuto in testi normativi quali costituzioni, leggi, regolamenti e quant'altro. I testi normativi contengono enunciati i quali stabiliscono quale soggetto e con quali procedure sia autorizzato a creare norme (cfr. gli artt. 70 ss. Cost.). In questo modo, il diritto disciplina, tra le altre cose, anche la propria stessa creazione: sono fonti del diritto quegli atti e fatti che una norma giuridica autorizza a creare (altre) norme.
Nel contesto di definizione di fonte l'aspetto essenziale della nozione di norma è l'attributo della generalità (o astrattezza, come anche la si chiama): una prescrizione è generale (punto b), allorché determina la soluzione non già di una singola fattispecie (una fattispecie "concreta"),bensì di una classe di fattispecie ("astratta").
Insomma: è generale quella prescrizione che determina la soluzione non di una specifica controversia (non l'omicidio di Tizio ad opera di Caio), ma di tutte le controversie di un certo tipo (tutti gli omicidi, a danno di chiunque, da chiunque commessi).
Si dice "atto normativo" ogni comportamento che produca norme in modo consapevole e internazionale. Si dicono per contro "fatti normativi" quei comportamenti che producono norme, ma non sono tuttavia "atti" normativi: ossia producono sì norme, ma in modo non consapevole e non intenzionale. La produzione intenzionale di diritto consiste infatti, tipicamente, nella formulazione di testi o documenti normativi: un documento normativo non è che un insieme di enunciati in lingua di significato prescrittivo.
Gli atti normativi sono insomma atti linguistici, e il diritto prodotto da atti normativi è diritto "formulato" e, solitamente, scritto. Tipici atti normativi sono le leggi. Per contro, sono fatti normativi tutti quei comportamenti umani che producono norme giuridiche senza tuttavia formularle espressamente in disposizioni. Il diritto prodotto da fatti normativi è diritto "non formulato", e pertanto non scritto. Tipici fatti normativi sono le consuetudini
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