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GLI ALTRI DIRITTI REALI

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GLI ALTRI DIRITTI REALI

(diritti su cosa altrui)




diritti di godimento  diritti di garanzia


superficie (c.c. 952 ss.)  ipoteca (c.c. 2808 ss.)

enfiteusi (c.c. 957 ss.)    pegno (c.c. 2784 ss.)



usufrutto (c.c. 978 ss.)

uso (c.c. 1021 ss.)

abitazione (c.c. 1022 ss.)

servitù (c.c. 1027 ss.)


! numero chiuso: l'autonomia privata non può creare diritti reali !



SUPERFICIE: diritto di costruire sopra/sotto suolo altrui


contraddice al principio dell'accessione

si costituisce

volontariamente

Ø    costituzione diritto da parte del proprietario

Ø    cessione proprietà edificio separata dal suolo


per volontà della legge

Ø    proprietà superficiaria nel condominio

(di regola):  a) il suolo su cui sorge lo stabile è comune

b) il proprietario dell'ultimo piano ha il diritto di sopraelevare (c.c. 1127)


si estingue

per confusione

per scadenza del termine (se previsto)

per prescrizione

ENFITEUSI: diritto di godimento di un fondo con obbligo di migliorarlo


minimo: 20 anni; massimo: perpetua

si costituisce

volontariamente

per usucapione


si estingue

per confusione

per scadenza del termine

per perimento del fondo

per prescrizione

per affrancazione (enfiteuta diventa proprietario)

per devoluzione (consegue a inadempimento enfiteuta)



USUFRUTTO: diritto di godimento delle cosa rispettandone la destinazione economica


massimo: vita dell'usufruttuario; 30 anni se P.G.

si costituisce

volontariamente

per legge (con qualche dubbio: usufrutto dei genitori)

per usucapione


si estingue

per confusione

per scadenza del termine

per perimento totale della cosa (perimento con responsabilità o con assicurazione: muta l'oggetto dell'u.)

per prescrizione

per abusi dell'usufruttuario


caso particolare: quasi-usufrutto (cose consumabili, passa la proprietà: art. 995)

USO e ABITAZIONE: diritti di godimento (parziale) sulla cosa



à USO: diritto di servirsi della cosa e trarne i frutti


à ABITAZIONE: diritto di abitare una casa altrui


diritti limitati ai bisogni familiari

disciplina: per rinvio, usufrutto (ove compatibili)



SERVITÙ PREDIALI

peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo


NB: vincolo tra fondi, ovvero,

à obbligo a carico del proprietario del fondo servente (chiunque esso sia);

à pretesa a favore del proprietario del fondo vicino (chiunque esso sia)


NON CONFONDERE

servitù (diritto reale) con obbligazione (vincolo personale)



** nozioni fondamentali **


natura

Ø    servitù coattive (previste dalla legge, e costituibili anche contro la volontà del titolare del fondo servente; es. passaggio)

Ø    servitù volontarie (stabilite liberamente dalle parti)


modo di costituzione

Ø    coattivamente (sentenza)

Ø    volontariamente (contratto, testamento)

Ø    usucapione (possesso continuato nel tempo)

Ø    destinazione del padre di famiglia


presenza o meno di opere visibili

Ø    servitù apparenti

Ø    servitù non apparenti à NO usucapione/dest. padre fam.


contenuto

Ø    obbligo di non fare (non sopraelevare)

Ø    obbligo di lasciar fare (lasciar passare)


estinzione

Ø    volontaria

Ø    confusione

Ø    prescrizione

à NB: inutilità, impossibilità di esercizio: nessun effetto; occorre prescrizione, salvo servitù di passaggio coattivo (c.c. 1055)


abbandono fondo servente

Ø    il titolare del fondo servente può evitare le spese a suo carico rinunciando alla proprietà a favore del fondo dominante (c.c. 1070)

COMUNIONE


nozione: contitolarità di un diritto reale (titolarità pro quota)



tipi

à comunione volontaria

à comunione incidentale (eredi, prima della divisione)

à comunione forzosa (muro sul confine; parti comuni condominio)

à comunione fra coniugi (regime speciale, legale o convenzionale)


uso della cosa

à ciascuno può servirsi della cosa senza alterarne la destinazione o impedire all'altro di fare parimenti uso del diritto (c.c. 1102)


disponibilità della quota

à quota come "bene"


scioglimento della comunione

à diritto del singolo

à patto di non divisione: max 10 anni


amministrazione

à gestione con maggioranze

à consenso di tutti per atti di disposizione che incidono sul diritto reale

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI


à proprietà individuale dei piani o porzioni di piano

à comunione forzosa delle parti comuni (1117 c.c.)


organizzazione interna

Ø    regolamento

di fonte contrattuale (forte vincolo)

di fonte assembleare (deliberazione: non può incidere su uso parti individuali e in generale sul diritto reale del singolo)


amministrazione: maggioranze variabili

Ø    ordinaria amministrazione

Ø    straordinaria amministrazione

Ø    innovazioni


organi

Ø    assemblea

Ø    amministratore



MULTIPROPRIETÀ


caratteristiche:

à ogni unità di un complesso immobiliare ha + proprietari

à ciascun soggetto ha diritto a utilizzazione esclusiva di un certo periodo di tempo (proprietà turnaria)


artt. 69 ss. d.lgs. 206/05, Cod. cons. (dir. 94/47/CE) (ex d.l. 427/98)

tutela acquirente (diritto informazioni; forma scritta; recesso . )


restano i problemi


1) si applicano le regole del condominio?

2) il vincolo temporale ha natura reale o obbligatoria (le conseguenze sono molto diverse: per App. Genova 29.9.2000 si tratta addirittura di un nuovo diritto reale, e ritiene superato il "numero chiuso")?






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