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GLI ATTI ILLECITI - L'atto illecito, Cause di esclusione della responsabilità, Casi speciali di responsabilità, Danno, casualità

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GLI ATTI ILLECITI


A) L'atto illecito


Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno


In primo luogo riportiamo la distinzione tra gli ATTI UMANI:



VIETATI. Sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge, arrecando danni a un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo comporta la nascita, nel soggetto danneggiato, del diritto al risarcimento del danno.

LECITI. Sono posti in essere in maniera conforme al diritto.

ILLECITI. Qualunque fatto che provochi come conseguenza voluta dalla legge il risarcimento del danno.


In secondo luogo è necessario evidenziare che l'art. 2043 c.c. evidenzia che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danno ingiusto determini il risarcimento dello stesso, si conura così un PRINCIPIO DI ATIPICITA', poiché la legge non determina tutte le possibili ipotesi di illecito. Nel caso in cui la legge determinasse tutti i casi previsti allora si avrebbe un PRINCIPIO DI TIPICITA'.


Il risarcimento del danno può derivare tuttavia dal:


COMPIMENTO DI UN ILLECITO CONTRATTUALE


Art. 1218 c.c. - RESPONSABILITA' DEL DEBITORE. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivane da causa a lui non imputabile .


Quindi in questo caso l'atto compiuto viola obblighi che intercorrono tra soggetti determinati, generando una RESPONSABILITA' CONTRATTUALE.


COMPIMENTO DI UN ILLECITO EXTRACONTRATTUALE


Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno


In questi casi la RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (o AQUILIANA) si genera per la violazione di un generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica.


È necessario inoltre distinguere tra due tipi di illeciti:

ILLECITO CIVILE. Nasce da un generico obbligo di non ledere la sfera giuridica altrui, conseguenza della violazione sarà l'obbligazione al risarcimento del danno.

ILLECITO PENALE Nasce da un comportamento che, contrastando con i fini dello stato, esige come sanzione una pena criminale. Il comportamento vietato è detto reato ed è espressamente previsto dalla legge.


Con la previsione dell'illecito civile si vuole ristorare la vittima del danno attraverso il risarcimento, con la previsione di un atto come reato, lo Stato vuole invece tutelarsi contro comportamenti da lui ritenuti contrastanti con i suoi fini.





PRINCIPALI URE DI ATTI ILLECITI


ILLECITI CONTRO LA PERSONA


Sono illeciti gli atti lesivi della vita, dell'integrità fisica, della salute e della libertà altrui.


Una lesione della salute può essere causata non solo materialmente, ma anche con atti o parole che cagionino uno shock nervoso o turbamenti d'animo di particolare gravità. L'interesse della tranquillità d'animo è tutelato sia contro la minaccia di mali ingiusti, sia contro l'ingiuria.


La libertà è tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l'inganno. Nel caso di uccisione di una persona il diritto al risarcimento patrimoniale è attribuito ai familiari


ILLECITI CONTRO L'ONORE, LA RISERVATEZZA E LA VERITA' PERSONALE


Costituiscono diffamazione, e sono illecite, le comunicazioni di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione altrui. Mentre nel diritto penale la responsabilità opera solo se la comunicazione diffamatoria è compiuta solo con l'intenzione di offendere.


La tutela  dell'onore presenta però spesso un problema assai delicato perché può venire in conflitto con la libertà di parola. Sono però giustificati l'esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse e le informazioni sui rapporti professionali e di cooperazione purchè i fatti enunciati siano veri e i giudizi proporzionati allo scopo che li giustifica. Sono pertanto ritenute illecite le notizie vere comunicate al solo scopo di esporre una persona al disprezzo, all'odio, al ridicolo e all'umiliazione.


Diffondere sul conto di una persona notizie non vere, anche se non diffamatorie, costituisce lesione al suo diritto di identità e verità personale.


Ogni persona ha infine diritto alla riservatezza della vita privata, cioè ad una sfera di intimità sottratta alla curiosità degli estranei. L'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono principi enunciati dalla costituzione (att. 14 e 15).


La legge inoltre vieta di esporre pubblicamente l'immagine di una persona senza il suo consenso e limita la raccolta e la diffusione dei dati personali. La raccolta, elaborazione e conservazione sistematica di notizie personali nelle banche di dati implica particolari lesioni alla persona se diffuse a causa della sinteticità delle informazioni.


LESIONE DI DIRITTI REALI


Sono illeciti gli atti che materialmente danneggiano la cosa altrui o la distruggono. Il diritto reale però si può violare anche attraverso l'impossessamento o la disposizione della cosa, che la sottragga all'avente diritto. Chi ha consumato o alienato in buona fede la cosa altrui è obbligato solo nei limiti del proprio arricchimento, pur quando la sua ignoranza di ledere un diritto altrui sia dipesa da colpa lieve.


DANNI ALL'AMBIENTE


In caso di danni all'ambiente, se non è possibile ripristinare le condizioni originarie (RIPARAZIONE PRIMARIA), è previsto che si cerchi di ottenere, anche in un sito alternativo, un libello di risorse o di servizi naturali equivalenti a quello venuto meno (RIPARAZIONE COMPLEMENTARE) oltre, in ogni caso, ad ulteriori miglioramenti dell'ambiente rivolti a compensare la perdita temporanea di risorse naturali  e servizi in attesa del ripristino (RIPARAZIONE COMPENSATIVA).




CONCORRENZA SLEALE E ILLECITI CONTRO L'IMPRESA


Commette concorrenza sleale contro l'imprenditore colui il quale compia atti idonei a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con attività e prodotti del concorrente, oppure diffonda informazioni e apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e dell'attività del concorrente.


FALSA INFORMAZIONE


La falsa informazione è illecita anche quando colposa. In caso di informazione di cortesia la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave.


ILLECITI CONNESSI CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA


La denuncia penale dell'innocente è colpita da sanzione solo se vi è la malafede del denunciante. L'agire o il resistere in giudizio civile avendo torto sono fonti di una piena responsabilità per i danni solo se risulta che la parte soccombente era in malafede o in colpa grave. I danni cagionati dal giudice, che abbia deciso ingiustamente, pongono una problematica artificiosa. Infatti di primaria importanza è la tutela del cittadino, che ha la possibilità di impugnare il provvedimento ingiusto e di ottenere il riesame.


STRUTTURA DELL'ATTO ILLECITO


Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno


Risulta evidente quindi che sono quattro i presupposti su cui si articola detta definizione:

FATTO

Qualunque fatto, cioè comportamento umano, che provochi un danno ingiusto è fonte di responsabilità. Questo può concretarsi in un'azione o un'omissione, la seconda rilevante solo quando esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere detta azione, poi non compiuta.

COLPEVOLEZZA

Per esserci responsabilità (e quindi colpevolezza), è necessario che il fatto sia doloso o colposo e per essere tale deve essere provocato da un comportamento doloso dell'agente (voluto) o provocato da colpa (per negligenza, imprudenza, imperizia).

Il fatto doloso o colposo è un atto umano proprio perché rileva l'elemento psicologico, il dolo o la colpa, questo elemento psicologico è tradizionalmente definito colpevolezza. Inoltre è necessario che il soggetto agente sia imputabile cioè capace di intendere e di volere.


NESSO DI CASUALITA'

Tra atto e danno deve esserci un legame di causa-effetto, un nesso di casualità giuridicamente rilevante. Il fatto che il danno sia conseguenza diretta e immediata dell'atto illecito è CONDIZIONE SINE QUA NON, ovvero la condizione necessaria affinchè sia determinabile la responsabilità al risarcimento del danno.

Per meglio chiarire il concetto è necessario un richiamo alla disciplina.


Art. 2056 c.c. - VALUTAZIONE DEI DANNI. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizione previste dagli art. 1223 [ . ]


Art. 1223 c.c. - RISARCIMENTO DEL DANNO. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta


Art. 40 c.p. - RAPPORTO DI CASUALITA'. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo


Da un'interpretazione sistematica si evince che comporta il risarcimento del danno solo quel fatto che sia stato causa immediata e diretta del danno stesso. In dottrina si è andata affermando la TEORIA DELLA CAUSALITA' ADEGUATA, la quale tende a considerare come possibile causa di un certo fatto dannoso quella che appare normalmente idonea a crearlo, escludendo quindi gli eventi sopravvenuti che possono considerarsi eccezionali


ANTIGIURIDICITA'

L'art. 2043 c.c. evidenzia che il danno deve essere ingiusto. Per ingiustizia si intende la sua capacità di provocare la lesione di un diritto altrui (antigiuridicità).


B) Cause di esclusione della responsabilità


Sono esimenti di responsabilità quelle circostanze personali o oggettive che escludono la responsabilità per il risarcimento del danno a carico dell'autore dell'atto .


Elenchiamole di seguito:


INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE


Art. 2046 c.c. - IMPUTABILITA' DEL FATTO DANNOSO. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, almeno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa


Abbiamo già detto che per aversi responsabilità è necessario che l'autore dell'atto illecito sia imputabile, cioè capace di intendere e di volere (naturale e non legale). È da notare che colpevolezza e imputabilità si conurano come concetti differenziati, l'imputabilità è infatti il presupposto per il quale è possibile definire la colpevolezza.

IMPUTABILITA' Capacità di intendere e di volere.

COLPEVOLEZZA. Atteggiamento doloso e colposo dell'imputato.

È chiaro che per aver colpevolezza è necessario un atteggiamento consapevole e voluto dell'imputato, avente o meno interesse a cagionare il danno ingiusto (imputabilità).


Per quanto riguarda il minore di 14 anni è necessario fare una distinzione

CODICE PENALE. Non è imputabile;

CODICE CIVILE. È imputabile se risulta in grado di comprendere la rilevanza negativa dell'atto compiuto(capacità naturale).


CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE


Sono eventi straordinariamente eccezionali che comportano le medesime conseguenze giuridiche, ma che si distinguono poiché:

CASO FORTUITO. Indica un evento assolutamente imprevedibile.

FORZA MAGGIORE. Indica un evento di tale intensità che si impossibile resistere.


In ogni caso il caso fortuito e la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente, non realizzando il principio previsto dall'art. 2043, in quanto vi è assenza del fondamentale requisito di colpevolezza, oltre che un'interruzione del nesso di casualità


LEGITTIMA DIFESA


Art. 2044 c.c. - LEGITTIMA DIFESA. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri


Art. 52 c.p. - DIFESA LEGITTIMA. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale

Dall'interpretazione sistematica di queste due norme si evince che non è punibile chi ha commesso il atto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre la difesa sia proporzionale all'offesa.


Componenti determinanti la LEGITTIMA difesa (e quindi l'assenza di responsabilità):

PERICOLO

Il pericolo deve essere REALE (la situazione di pericolo non deve essere immaginaria) e ATTUALE (presente, non passato o futuro).

OFFESA

L'offesa deve essere INGIUSTA (lesione immotivata) e l'aggressione deve essere LESIVA DI UN DIRITTO (anche patrimoniale) sia dell'aggredito che di altri.

DIFESA

La difesa deve essere NECESSARIA (unico mezzo per sfuggire all'aggressione) e PROPORZIONATA ALL'OFFESA. Nel caso in cui non vi dia detta proporzione si incorrerà in un "eccesso colposo di legittima difesa".


STATO DI NECESSITA'


Art. 2045 c.c. - STATO DI NECESSITA'. Quando chi ha compiuto il fatto naddono vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice


C) Casi speciali di responsabilità


RESPONSABILTA' PER OMISSIONE


Nel determinare la responsabilità il divieto si riferisce di regola ai soli comportamenti attivi e non viene esteso alle omissioni di atti idonei ad impedire eventi dannosi. Chi manca di cooperare per salvare gli altri da un pericolo vien meno a un dovere morale ma non incorre in responsabilità giuridica. Non esiste un generale dovere di agire per difendere altri dal pericolo di danno. Occorre però rilevare che, se alcuno spontaneamente interviene per evitare ad altri un danno, è tenuto a continuare l'opera e condurla a termine finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso.


L'omissione diviene però giuridicamente illecita quando costituisca la violazione di uno specifico dovere giuridico di agire: questo può derivare dalla legge, da un contratto o da un precedente comportamento attivo.


Art. 2047 c.c. - DANNO CAGIONATO DALL'INCAPACE. Nel caso di danno cagionato da una persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.


Nel caso in cui l'incapace provochi danni a terzi, il soggetto tenuto alla sorveglianza andrà incontro a responsabilità per i danni prodotti dall'incapace per non aver adeguatamente vigilato. L'ipotesi di responsabilità diretta è provocata da un OMISSIONE, concretatasi nella mancata sorveglianza.


L'Espressione utilizzata dal legislatore è volutamente generica, in quanto si vuole indicare tutti coloro che hanno un DOVERE GIURIDICO DI SORVEGLIANZA. La responsabilità di questi soggetti è presunta, ma il sorvegliante può provare di non aver potuto impedire il fatto (caso fortuito o forza maggiore) e di aver usato la normale diligenza


RESPONSABILITA' DI GENITORI, TUTORI, PRECETTORI E MAESTRI D'ARTE


Art. 2048 c.c. ­-  RESPONSABILITA' DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei li minori non emancipati, o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.


Si tratta di un ipotesi di "CULPA IN VIGILANDO", affinchè si accerti tale responsabilità è necessario che minori e genitori COABITINO, poiché solo in questo caso è possibile esercitare pienamente la sorveglianza.


RESPONSABILITA' OGGETTIVA


La "responsabilità oggettiva" è una ura che implica l'esistenza del solo nesso causale, di conseguenza per l'imputazione di responsabilità, si prescinde dalla colpa. Da tale presupposto deriva che il danneggiato risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta.


L'unica possibilità che l'agente ha per liberarsi dalla responsabilità è quella di dimostrare l'assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento. Il fondamento dell'individuazione di un regime di responsabilità così rigoroso è la constatazione che, nell'attuale assetto socio-economico, molteplici sono le fonti di pericolo (basti pensare alle tecnologie sempre più avanzate e invasive). A fronte di un simile contesto, in certe situazioni, è parso troppo gravoso e perfino frustrante far ricadere sul danneggiato la difficile prova di una specifica colpevolezza dell'agente.


In definitiva, la dottrina più moderna ritiene che le ipotesi di responsabilità oggettiva siano volte proprio a garantire al soggetto leso una tutela soddisfacente anche qualora non riesca a provare la colpa del danneggiante (ad esempio la ditta produttrice di un bene difettoso) e, per alcuni Autori, perfino quando tale colpa non esiste affatto.


RESPONSABILITA' PER IL FATTO DEI DIPENDENTI


Art. 2049 c.c. - RESPONSABILITA' DI PADRONI E COMMITTENTI. I padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze


RAPPORTO DI PREPOSIZIONE


Rapporto che deve sussistere tra l'autore del fatto dannoso (commesso o preposto) e il responsabile (committente o proponente) affinché il soggetto sia ritenuto responsabile dei danni cagionati a terzi dalle persone delle quali impiega un servizio. Occorre inoltre che il danno sia stato cagionato dal preposto nell'esercizio delle incombenza alle quali è adibito.


Chi si avvale di soggetti esterni e autonomi non risponde dei danni che coloro illecitamente possono cagionare a terzi.


ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE


L'imprenditore deve rispondere dei danni che siano realizzazione del maggior rischio che l'impresa introduce nella società.

Ne consegue che la responsabilità oggettiva per il fatto colposo del dipendente non è limitata all'incombenza specificatamente affidatagli, ma si estende a deviazioni dell'attività specificatamente ordinata, e al compimento di operazioni connesse, che il dipendente abbia volontariamente intrapreso per eccesso di zelo.


RESPONSABILITA' PER IL DANNO CAGIONATO DA COSE


Art. 2051 c.c. - DANNO CAUSATO DA COSE IN CUSTODIA. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito


Vi sono quindi tre fondamentali problemi interpretativi:

NOZIONE DI CUSTODIA. La norma deve essere interpretata nel senso di ritenere custode qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere sulla cosa, che esso sia il proprietario, il possessore o il detentore;

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA. L'articolo si applica anche quando la cosa non è pericolosa;

CONTENUTO DELLA PROVA LIBERATORIA. Esso sta nella dimostrazione che il danno, seppur verificatosi a causa della cosa custodita, deriva da un fatto che l'ha coinvolta, non prevedibile ne superabile usando la diligenza adeguata in relazione alla cosa custodita.


In altre parole l'unica prova liberatoria è quella del caso fortuito o della forza maggiore.


Tale articolo dovrà esser applicato quando la cosa agisca mentre non è azionata direttamente dal custode o dai suoi dipendenti o, pur essendo azionata da essi, si sottragga al controllo per un guasto, o per cause accidentali, e scarichi la propria energia distruttiva in un momento, in una direzione o in una misura diversa da quella che il controllo dell'uomo era idoneo a controllare.


RESPONSABILITA' PER IL DANNO CAGIONATO DA ANIMALI


Art. 2052 c.c. - DANNO CAGIONATO DA ANIMALI. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito

È necessario quindi per l'imputabilità che sussista un rapporto di casualità tra il fatto dell'animale e il danno.


RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI DA ROVINA DI EDIFICI


Art. 2043 c.c. - ROVINA DI EDIFICIO. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione


Detto articolo fa riferimento a una rovina che può essere totale, ma anche parziale, si considerano quindi anche i guasti e i malfunzionamenti della costruzione. Il responsabile dei danni è il proprietario, ma si ritiene che la responsabilità possa essere anche estesa cumulativamente anche a coloro che hanno un diritto reale di godimento sul bene, mentre non vi è responsabilità per coloro che conducono il bene in locazione.


La responsabilità può essere considerata, da quanto di evince dall'articolo, avuto riguardo di due prospettive diverse:

DIFETTO DI MANUTENZIONE. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità aggravata per colpa, il soggetto potrà tuttavia liberarsi dimostrando di aver eseguito diligentemente la manutenzione del bene;

VIZIO DI COSTRUZIONE. Il proprietario è comunque responsabile (responsabilità oggettiva), ma verrà richiamato anche il costruttore a rispondere dei danni cagionati.


RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE


Art. 2050 c.c. - RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno


Detto articolo prevede un'ipotesi di "responsabilità presunta" a carico di chi svolge un certo tipo di attività definita pericolosa. Per "attività pericolosa" s'intende quell'attività che per la sua stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la sua spiccata potenzialità offensiva.


Per quanto riguarda la prova liberatoria, l'imprenditore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza offerte dalla tecnica e che il senno del poi indica come idonee ad evitare il danno, indipendentemente dalla loro ragionevolezza (costo, misura del rischio che eliminano . .). Questa norma dispone una responsabilità per qualsiasi danno oggettivamente evitabile allo stato attuale della tecnica.


RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE


Per esercitare una  pressione sui metodi di produzione e sulle attività di progettazione, al fine di ottenere prodotti più sicuri, la legge concede ai danneggiati un'azione extracontrattuale contro il produttore, che abbia messo in circolazione un prodotto difettoso e perciò pericoloso.


Un prodotto può considerarsi difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere. Ciò può sussistere per due ragioni:

DIFETTO DI FABBRICAZIONE. Presente solo in esemplari isolati di prodotti di serie e dovuto a una disfunzione occasionale di una macchina o in mancanza di un addetto alla fabbricazione o al controllo;

DIFETTO DI PROGETTAZIONE. Riguardano l'intera serie prodotta. Il problema diventa assai delicato in quanto è necessario stabilire se la sicurezza derivante dalla concezione stessa del prodotto deve considerarsi inferiore alle aspettative.


Se un incidente è causato da un difetto di produzione o di progettazione, il produttore risponde del danno e non gli è consentito di esonerarsi dalla responsabilità dimostrando la propria colpa. La responsabilità è però esclusa se lo stato di conoscenze tecniche e scientifiche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il bene non permetteva ancora di considerarlo come difettoso.


RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI DA VEICOLI


Art. 2054 c.c. - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conduce abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo


CONCORSO DI RESPONSABILI


Il danneggiato può pretendere anche l'intero risarcimento del danno da uno solo dei danneggianti (se essi sono in numero superiore), se il danno è stato da loro cagionato solidamente (responsabilità solidale), salvo il diritto per quest'ultimo di rivalersi sugli altri corresponsabili dopo il suo adempimento, nella misura determinata dalla gravità della colpa di ciascuno e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Colui che ha risarcito il danno avrà però REGRESSO PER L'INTERO se la sua responsabilità, senza colpa, ha esclusivamente una funzione di garanzia rispetto a una responsabilità che è primariamente altrui.


CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE


Art. 1227 c.c. - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza


C) Danno, casualità e rimedi


NOZIONE DI DANNO PATRIMONIALE


Il danno si definisce patrimoniale, quando consiste nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese. Trovando fondamento nell'art. 2043 c.c. tale danno è ATIPICO. Per ottenerne il risarcimento è infatti sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto.


In particolare, il danno patrimoniale si distingue in:


DANNO EMERGENTE. Consistente in una diminuzione del patrimonio;

LUCRO CESSANTE. Si identifica col mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.


NOZIONE DI DANNO NON PATRIMONIALE


DANNO NON PATRIMONIALE


Art. 2059 c.c. - DANNI NON PATRIMONIALI. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi stabiliti per legge


Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le regole degli art. 2043  e seguenti del cod. civ. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.  Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica. Esso, come si evince dall'art., si determina secondo un PRINCIPIO DI TIPICITA', sono infatti espressamente previsti per legge tutti in casi in cui ne è previsto il risarcimento.


Esso è previsto sia nel caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Sovente può capitare che un medesimo fatto faccia scaturire sia danni patrimoniali che non patrimoniali. I primi saranno dovuti poiché si è lesa la proprietà altrui, quelli non patrimoniali perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito o espressamente previsto per legge.


Per danno non patrimoniale si intende precisamente un insieme di situazioni, distinguibili (solo per facilitarne la comprensione in quanto la Corte di Cassazione rigetta tale distinzione) in:


DANNO BIOLOGICO

Lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.


Appare evidente che quantificarne l'ammontare non sia semplice, per questa ragione si fa riferimento all'art. 138, comma 3 del Codice delle Assicurazioni che, nelle ipotesi esposte, stabilisce che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno, che deve essere determinato ai sensi della TABELLA UNICA NAZIONALE, può essere aumentato dal giudice sino al 30%, con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.


DANNO MORALE

È la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere di natura transitoria o permanente.


DANNO ESISTENZIALE

Qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.


IL RISARCIMENTO DEL DANNO


Il risarcimento del danno, qualora sussista il nesso di casualità e l'imputabilità del soggetto avente cagionato la lesione, può essere determinato secondo due principi:


RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE


Art. 1226 c.c. - VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa


Il risarcimento del danno si fa, solitamente, ando una somma di denaro al danneggiato, equivalente al danno emergente e al lucro cessante. Quest'ultimo deve determinato in base al calcolo degli utili che il danneggiato avrebbe conseguito, se non fosse intervento l'evento dannoso. Inoltre, se fondato, può essere previsto anche il RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO, stabilito equamente dal giudice.


La determinazione dell'importo dei danni alla persona risulta particolarmente complessa, devono essere valutati le spese di cura (danno emergente), la diminuzione del reddito dovuta alla sospensione dell'attività lavorativa (lucro cessante) anche nel caso di invalidità permanente.


RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA


Art. 2058 c.c. - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento, avvengo solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore


AZIONE INIBITORIA


Azione giudiziaria mediante la quale si chiede l'impedimento del fatto lesivo. Tale azione è concessa per la tutela del nome contro l'uso che altri indebitamente ne faccia, per la tutela dell'immagine o per tutti i casi in cui chi sia titolare di un diritto ne vede la quasi certa lesione da parte di un altro individuo. Nelle ipotesi eccezionali di urgenza la legge consente al privato di difendersi da sé, mediante la propria forza (legittima difesa). Per la concessione dell'azione inibitoria la legge solitamente richiede che l'atto illecito sia già stato compiuto e se ne tema la ripetizione o la continuazione in futuro; altre volte tuttavia considera sufficiente l'esistenza degli atti preparatori diretti in modo in equivoco al compimento dell'illecito.


Vi sono poi due tipi di PROVVEDIMENTI, volti a impedire la lesione di un diritto:

A CARATTERE DEFINITIVO. Tra cui la legittima difesa e l'azione inibitoria;

A CARATTERE PROVVISORIO. In questa categoria rientrano i PROVVEDIMENTI CAUTELARI e MISURE D'URGENZA, adottati in casi straordinari nei quali la procedura ordinaria non risulti essere abbastanza celere per tutelare l'interesse.







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