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GLI ATTI NON VINCOLANTI : RACCOMANDAZIONI E PARERI
Il potere di adottare questi atti è riconosciuto a tutte le istituzioni comunitarie.
Un ruolo privilegiato è attribuito alla Commissione ART. 211 che può formulare entrambi gli atti sia se richiesto sia di propria iniziativa.
RACCOMANDAZIONI :
Sono normalmente dirette agli Stati Membri e contengono l'invito a conformarsi ad un certo comportamento.
Non hanno carattere vincolante ma questo non esclude qls effetto giuridico, infatti la Corte ha sentenziato che i giudici nazionali devono cmq tenerne conto ai fini dell'interpretazione di norme nazionali o di altri atti comunitari vincolanti.
La pubblicazione non è obbligatoria anche se per prassi avviene.
● PARERI :
Costituiscono l'atto con cui le stesse istituzioni o altri organi comunitari fanno conoscere il loro punto di vista su di una data materia.
Attraverso i pareri l'istituzione esercita una funzione di orientamento.
Non hanno carattere vincolante e non serve che siano pubblicati anche se nella prassi questo avviene cmq.
Il Trattato definisce pareri anche le "deliberazioni" che vengono adottate da organi partecipi del processo legislativo comunitario nell'esercizio della loro funzione consultiva.
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