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GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
Gli effetti giuridici della separazione si qualificano nel mantenimento e nella somministrazione degli alimenti.
La pronuncia di separazione personale dei coniugi non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, ma comporta la persistenza dei doveri di solidarietà economica derivante dal matrimonio.
L'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia altro non è che il riflesso del dovere di collaborazione e di assistenza morale e materiale. Venuto meno il dovere di collaborare nell'interesse della famiglia, il dovere di contribuzione si trasforma, nei confronti del coniuge economicamente + debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento.
L'art 156cc dice che il coniuge a cui non si addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
Le condizioni alle quali è subordinato il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono nella sussistenza di una disparità economica fra i coniugi.
Il difetto di redditi non va inteso come stto di bisogno, ma come una mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il mantenimento quindi si basa sul reddito potenziale e non su quello effettivamente goduto durante il matrimonio.
Nella base di calcolo del reddito rientrano tutti i beni posseduti suscettibili di valutazione economica. Vanno altresì valutati anche i profili non economici come l'età, la salute e l'attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento.
L'obbligo di mantenimento sussiste non solo quando il coniuge ha redditi adeguati, ma anche nell'ipotesi in cui possa procurarseli. L'attitudine al lavoro assume rilievo solo qualora venga riscontrata in termini non meramente astratti ed ipotetici, tenuto conto di ogni fattore soggettivo e oggettivo.
Sempre a valutazione rientrano le elargizioni non meramente saltuarie, ma continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio. Concorrono quindi a formare il reddito e vanno valutate ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e conserva, ma solo qualora versi in stato di bisogno, quello agli alimenti.
Gli effetti successori dell'addebito consistono nellaq perdita dei diritti inerenti allo stato matrimoniale. Chi riceve l'addebito ha diritto a un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità e al numero degli eredi legittimi, a condizione che al tempo dell'apertura della successione godesse degli alimenti a carico del defunto.
Art 154: riconciliazione inpenenza del processo di separazione coniugale
Art 157: riconciliazione successiva all'emanazione della sentenza di separazione giudiziale o all'omologazione di quella consensuale.
Gli effetti della separazione possono essere fatti cessare con un'espressa dichiarazione dei coniugi che può essere orale o scritta, per scrittura privata o atto pubblico. Se la causa è in corso la dichiarazione va inserita nel verbale sottoscritto dal presidente del tribunale.
Il presupposto essenziale è l'intenzione di porre fine allo stato di separazione ristabilendo la comunione materiale e spirituale. Non è + necessario il requisito della coabitazione sostituito da un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
L'art 154 stabilisce ce la riconciliazione comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta, la riconciliazione ha effetti meramente processuali. La domanda viene abbandonata ma non si estingue. Infatti le vecchie ragioni possono essere invocate nuovamente qualora si decida x una nuova separazione.
L'art 157,2 prevede che la searazione può essere pronunziata nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione .
Altro orientamento è quello secondo cui poiché la riconciliazione risulta costituita sia dal perdono delle colpe precedenti che dal ripristino della vita coniugale, non possono + essere invocatii motivi precedenti.
La giurisprudenza sostiene che i contrasti intervenuti prima della riconciliazione possono essere rilevanti solo al fine di chiarire la portata di quelli avvenuti successivamente alla stessa.
Se vigeva comunione legale, se la riconciliazione è avvenuta dopo la pronuncia di separazione, questa ripristina il regime previdente.
GLI EFFETTI DEL DIVORZIO
riacquisto della libertà di stato: il passaggio in giudicato della sentenza e la sua annotazione eni registri dello stato civile consentono di contrarre nuove nozze, salvo il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna previsto dall'art 89.
Non produce nessun effetto sulla cittadinanza italiana acuiqsita a seguito del matrimonio da parte del coniuge straniero. Egli può rinunciarvi solo se risiede o stabilisca residenza all'estero.
La donna perde il diritto all'uso del cognome del marito, salvo che non dimostri che il conservarlo corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei li. Tale decisione può essere modficata. Se la moglie continua a utilizzare il cognome del marito questi potrà esercitare azione inibitoria e chiedere la cessazione del fatto lesivo.
La cessazione del matrimonio determina il sorgere di obblighi di carattere patrimoniale di un coniuge nei confronti dell'altro.
Negli USA in analogia a quanto accade nel caso di scioglimento del contratto di società, si prescrive un'equa distribuzione delle proprietà degli ex coniugi. L'attribuzione della proprietà consente di evitare la previsione di una ssegno di divorzio cos' da dare un taglio netto e definitivo tra i coniugi.
Nel nostro ordinamento l'attribuzione di proprietà in conseguenza di divorzio è prevista solo per i coniugi in comunione dei beni.
Da noi l'effetot patrimoniale senz'altro + rilevante conseguente alla pronuncia di divorzio è la previione della somministrazione periodi ca o una tantum di un asegno familiare a favore del coniuge economicamente + debole.
I criteri che il giudice deve considerare nel determinare la spettanza e l'entità sono:
- le condizioni dei coniugi
- le ragioni della decisione
- Il contributo personale ed economico apportato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio
Tutto in rapporto alla durata del matrimonio.
Il presupposto fondamentale è costituito dallo squilibrio reddituale tra i coniugi per effetto del quale uno di essi, privo di mezzi si trovi nell'impossibilità transitoria o permanente di procurarseli.
L'assegno ha funzione assistenziale. Il criterio normativo non prende in considerazione la situazione economica di questi e la sua possibilità di renderla adeguata alle proprie esigenze.
La legge del 1987 collega il diritto all'assegno al solo presupposto dell'inadeguatezza ei mezzi posseduti dal coniuge che ne richiede la somministrazione e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. A tutti gli altri criteri il giudice del divorzio fa ricorso solo per la qualificazione dello stesso quindi subordinatamente alla valutazione relativa alla carenza dei mezzi.
Il livello di vita coniugale da considerare come termine di riferimento non è solo il tenore che i coniugi hanno concretamente mantenuto nel corso del matrimonio ma anche quello che avrebbero potuto mantenere in base alle loro potenzialità economiche. Ventuali miglioramenti della situazione reddituale del coniuge nei cui confronti l'assegno venga richiesto assumono rilevanza solo se costituiscono sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze mentre è discusso l'effetto dell'instaurazione di una convivenza more uxorio.
I criteri per la determinazione dell'assegno possono condurre a una riduzione dell'assegno se non all'azzeramento.
Le ragioni della decisione si risolvono nelle cause che hanno portato allo scioglimento del vincolo coniugale e dunque nelle eventuali responsabilità a carico dell'uno o dell'altro coniuge.
L'indagine riguarda l'inero periodo della vita coniugale. Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il diritto all'assegno.
L'assegno va riconosciuto al coniuge che non dispone di mezzi adeguati a prescindere da valutazzioni del suo comportamento durante il matrimonio e dpo la separazione. Detti comportamenti vengono in rilievo solo x diminuire l'ammontare dell'assegno.
Quanto alle condizioni dei coniugi si gurdano alle condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini e il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale. Tra le condizioni personali rileva anche la convivenza more uxorio, nonché i contributi derivanti dalla famiglia d'origine.
Il criterio del contributo personale ed economico rileva sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa e ai li, ma anche al lavoro domestico, la considerazione del reddito dei coniugi postula una valutazione in merito ai redditi di entrambi i coniugi, comprensivi dei redditi veri e propri e delle sostanze, cioè dei cespiti patrimoniali. L'ultimo criterio è quello della durata dei matrimoni. Assume il valore di parametro fondamentale, di filtro attraverso cui devono essere esaminati e considerati tutti gli altri criteri. Nel caso di rapporti di breve durata le decisioni tese a ridurre o a eliminare l'assegno, che apparirebbero del tutto inique in presenza della rottura di un matrimonio di lunga durata.
I provvedimenti di natura economica adottati dal giudice sono sempre soggetti ad eventuali revisioni in considerazione del sopravvenire di nuove circostanze di fatto che incidano significativamente sull'equilibrio dei rapporti tra i coniugi. L'assegno può incrementare x nuove esigenze, può venire ridotto o può venire meno in considerazione dei miglioramenti della situazione economica del beneficiario o deterioramento delle condizioni patrimoniali dell'onorato.
L'organo competente per il procediment di revisione dell'assegno è il tribunale. Il procedimento ha inizio su domanda di parte; c'è altresì l'onere di dimostrare il ricorrere delle sopravvenute circostanze di fatto . questo onere grava sulla parte che aspira alla revisione.
La riforma dell'87 introduce l'obbligo per il tribunale di disporre un criterio di adeguamento automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. L'adeguamento viene escluso con decisione motivata. Gli indici di svalutazione non sono l'unico criterio, viene altresì valutata anche la rendita dell'omerato. Se il tribunale, nel determinare l'assegno, omette di stabilire il criterio di adeguamento, la parte danneggiata può chiedere la correzione della sentenza.
La liquidazione dell'assegno può avvenire per:
corresponsione periodica
corresponsione in un'unica soluzione, che può avvenire con una somma di denaro o con il trasferimentod i diritti reali su beni mobili e immobili. Questo tipo di assegno non è suscettibile di revisione. Il coniuge beneficiario perde il diritto alla percentuale di indennità di fine rapporto percepira dall'altro coniuge, nonché al trattamento pensionistico di reversibilità.
Il criterio principale per l'attribuzione dell'assegno di divorzio vale anche come parametro per la valutazione di equità del medesimo.
La cassazione ammette inoltre il versamento degli alimenti per sopravvenuta incapacità di provvedere ai bisogni fondamentali.
Gli ACCORDI preventivi diretti a regolare l'assetto dei futuri rapporti patrimoniali nell'eventualità del divorzio in italia non sono ammessi. La cassazione ritiene che sia sottratta alla piena disponibilità delle parti la definizione del diritto al trattamento economico del divorzio.
La dottrina maggioritaria non concorda cn la giurisprudenza e osserva che gli accordi preventivi non possono essere illecito. Un eventuale accordo ha solo lo scopo di abbreviare il procedimento. Si fa leva sul fatto che non si può parlare di commercio di status che avverrebbe nel caso in cui si firmi un impegno a non divorziare.
In presenza delle circostanze di legge al momento della proposta di divorzio il coniuge debole avrebbe comunque diritto all'assegno indipendentemente da ogni rinuncia preventiva.
I patti in vista dell'annullamento del matrimonio sono ritenuti validi dalla cassazione in quanto correlati a un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie volto a accertare l'esistenza id una causa di invalidità, fori dal potere negoziale di disposizione dello status.
La possibilità di stipulare accordi di questo tipo è valorizzata negli ordinamenti di common law.
REGNO UNITO: i patti prematrimoniali non sono vincolanti per il giudice, il quale li deve solo prendere in considerazione.
AUSTRALIA: nell'ordinamento australiano possono essere stipulati accordi relativi al mantenimento ed alla divisione della proprietà.
USA: si chiamano prenuptial agreement. Nel 1970 vengono esplicitamente previsti per regolare la divisione della proprietà, il mantenimento del coniuge debole e quello della prole. Le modalità cambiano da stato a stato.
L'art 12bis attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorziale che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro anche dopo la sentenza. La percentuale è del 40% riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La legge sul divorzio disciplina i dirito del superstite sulla pensione di reversibilità in caso di morte dell'ex coniuge. In assenza di un nuovo coniuge avente i requisiti per la pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
La pensione di reversibilità e gli altri assegni sono ripartiti fra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno, in base al criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
La pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio determina il venir meno dello status di coniuge e conseguentemente la perdita dei diritti successori ad esso inerenti.
In caso di morte dell'ex coniuge. Il tribunale può riconoscere all'altro, se versa in satato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'eredità. L'assegno è rilasciato tenendo conto dell'entità del bisogno, della pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero delgi eredi e delle loro condizioni economiche. Secondo l'opinione della dottrina si tratta di un diritto successorio attribuito tramite legato ex lege. L'assegno ha natura assistenziale, esso si estingue quando il beneficiario contrae nuovo matrimonio. L'assegno non spetta nel caso in cui ci sia stata corresponsione una tantum.
L'affidamento della prole è disciplinato da 2 disposizioni:
art 155
art
le due norme hanno la medesima Ratio, l'elezione di un unico criterio: L'INTERESSE DEI LI A SUBIRE IL MINOR DANNO POSSIBILE DALLA CRISI FAMILIARE!
Il tribunale, nel disporre laffidamento, deve fare esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole. Nel provvedere, il giudice deve tener presente solo la posizione dei li, il loro interesse, lo sviluppo della loro personalità, senza tener conto delle ragioni della rottura della convivenza coniugale.
In caso di separazione consensuale, la decisione riguardo all'affidamento è soggetta a un conrtollo giudiziale. Il giudice infatti può anche rifiutare l' omologazione della decisione dei coniugi in caso di inidonea soluzione.
Il criterio per l'affidamento è il riferimento all'esclusivo interesse morale e materiale del minore e di garanzia dei suoi interessi che è stata valorizzata con la legge di riforma del diritto di famiglia. Oggi il minore è soggetto autonomo, titolare di diritti e aspettative. L'ordinamento riconosce al minore il diritto ad essere educato in modo tale da poter ugualmente sviluppare una personalità completa ed armoniosa.
Il compito del giudice è quello di individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo possibile della personalità del minore.
I criteri secondari variano e si atteggiano in relazione alle singole situazioni.
Vi sono una serie di criteri in negativo ovvero elementi dai quali si ritiene che il giudice debba senz'altro prescindere nel decidere a quale dei 2 genitori affidare il lio. È irrilevante l'eventuale addebito: l'affidamento dei li minori si sottrae a una valutazione fondata sui fatti e comportamenti inerenti ai rapporti interconiugali.
Non possono ravvisarsi elementi ostativi all'affidamento nell'istaurata convivenza da parte di uno dei genitori quando la prole sia stata ben accolta nella nuova famiglia.
Il caso + problematico è quello dell'INFERMITA' MENTALE del genitore quale elemento ostativo all'affidamento. Se in generale nell'ambito dell'affidamento sembra sussistere una sorta di presunzione di maggiore idoneità della madre nella cura dei li, tale presunzione viene per lo più superata, comportando una pronuncia di affidamento a favore del padre quando vengono imputati alla madre disturbi emotivi causati da situazioni di alcoolismo o tossicodipendenza.
Per quanto riguarda il fattore religioso i coniugi di religione diversa a volte pretendono l'affidamento del lio per educarlo secondo il proprio credo. Le convizioni religiose sono considerate irrilevanti.
L'ordinamento impone al giudice una posizione di neutralità rispetto alle diverse concezioni filosofiche, morali e religiose.
Neppure la circostanza che uno dei genitori risieda all'estero acquista rilievo esclusivo o impedisce l'affidamento.
In base all'art 155 c.c., l'affidamento viene dichiarato dal giudice a favore dell'uno o dell'altro coniuge. Quando il tribunale lo ritiene utile nell'interesse dei minori, anche in relazione all'et di questi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.
L'affidamento alternato comporta che il minore venga affidato per periodi prefissati a ciascun genitore, il quale in tale periodo esercita in via esclusiva e indipendente dall'altro la potestà sul lio.con questa forma di affidamento si combatte l'insabilità di vita che compromette l'equilibrio.
L'affidamento congiunto invece prevede che entrambi i genitori esercitano in comune la potestà dui li, i quali vengono educati e cresciuti sulla base di un unico e concorde progeto, idoneo ad assicurare maggiore responsabilizzazione dei genitori. Per disporlo occorrono:
maturità psicofisica dei li,
l'accordo dei genitori,
l'assenza di conflittualità fra i genitori,
stili omogenei di vita,
abitazioni vicine,
idoneità educativa di entrambi i coniugi.
La bigenitorialità è un diritto soggettivo del minore. Qualora gravi motivi lo richiedano, i li possono essere collocati presso i terzi o presso un istituto di educazione. Ques'ultima soluzione dev'essere adottata solo quando sia impossibile provvedere al collocamento persso una terza persona.
In
caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei
genitori, è previsto che il tribunale proceda all'affidamento familiare
ai sensi dell'art
Il genitore a cui sono affidati in via esclusiva i li, ha l'esercizio della potestà su di essi. Le decisioni di maggiore interesse per i li sono adottate congiuntamente da entrambi. Il genitore cui i li non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. A riguardo si parla di diritto di visita. Con questo si indica la modalità con cui il genitore non affidatario esercita i suoi diritti - doveri nei confronti dei li.
Il giudice della separazione può subordinare il diritto di visita del genitore non affidatario al consenso del minore o sopprimere tale diritto in ragione del categorico rifiuto del minore di incontrarsi col genitore.
Le limitazioni all'affidamento sono giustificate da gravi motivi, legati per lo più a pregressi comportamenti pregiudizievoli al benessere psicofisico del minore. Il riferimento è al caso del genitore tossicodipendente o violento.
Il giudice deve determinare il contributo del genitore non affidatario alle spese di mantenimento. istruzione ed educazione della prole. La capacità economica del genitore obbligato deve essere valutata con riferimento al suo patrimonio complessivo. Si tratta in genere di un assegno periodico.
L'obbligo di mantenimento non cessa quando il lio abbia raggiunto i 18 anni, ma continua fino a quando questi non abbia conseguito un grado di autonomia tale da consentirgli di provvedere, senza il contributo dei genitori, al soddisfacimento dlle proprie necessità. In assenza di una richiesta del lio maggiorenne di percepire direttamente l'assegno, perduri in capo al genitore già affidatario il diritto iure proprio a pretenderlo.
Il mantenimento può avvenire anche con un'attribuzione una tantum di beni mobili o immobili. L'adempimento può avvenire anche una tantum con beni mobili o immobili. L'obbligazione di mantenimento è quindi un'obbligazione di risultato.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento die li.
La revisione presuppone un mutamento delle circostanze in base alle quali i provvedimenti sono stati emessi.
Il potere del giudice di disporre l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è previsto dall'art 155 e dall' art 6 della l 8981970. la previsione contenuta nell'art 155 attribuisce al giudice della separazione il potere di assegnare l'abitaizone familiare al coniuge cui vengono affidati i li, anche se lo stesso non è titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile. Il fondamento nell'interesse della prole.
Ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge economicamente più debole. I criteri sono gli stessi della determinazione dell'assegno di divorzio.
La cassazione esclude che la casa familiare possa avere una diversa funzione da quella di tutelare l'interesse dei li a continuare a vivere nell'abitazione domestica. Non mancano anche di recente decisioni in senso contrario.
La casa comprende nn solo l'immobile, ma anche l'insieme dei beni mobili e suppellettili necessari al soddisfacimento dei bisogni quotidiani della comunità familiare.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per 9 anni dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo 9 anni se il titolo è stato in precedenza trascritto.
In caso di divorzio si verifica la coesistenza del genitore biologico e di quello sociale, il che accentua i potenziali conflitti tra gli interessi.
L'ordinamento disciplina una particolare forma di adozione pronunciata dal tribunale riguardo al lio del coniuge. Lo step parent può a certe condizioni, adottare il lio del proprio coniuge. I partner devono però essere spostati altrimenti l'adozione nn è possibile. In questo caso il genitore biologico deve cmq dare il suo consenso. Per questo lo strumento è considerato inadeguato.
Con appositi accordi interni si può stabilire un obbligo di mantenimento del lio a carico dello step parent oppure riconoscere la facoltà di esercitare poteri educativi nei suoi riguardi.
Se si pensa ai profili successori, una convivenza che dura da molti anni e poi si interrompe per la morte del genitore sociale non fa sorgere diritti successori in favore dello step child. L'unica possibilità è il ricorso al testamento. In caso di rottura del secondo matrimonio o di morte del genitore biologico afidatario, si pone il problema dell'affidamento del minore che abbia un rapporto psicologico e sociale significativo con lo step parent; ci si domanda se possa disporsi l'affidamento in favore dello step parent.
Negli USA la tendenza di fondo è quella di valorizzare gli accordi tra i conviventi. In alcuni stati vengono stabiliti obblighi legali veri e propri di mantenimento da parte del genitore sociale.
In Inghilterra il giudice ha il potere di emettere ordinanze con le quali attribuisce poteri al genitore sociale.
In olanda è previsto un obbligo di mantenimento a carico del genitore sociale.
Nel codice svizzero il nuovo coniuge è tenuto ad assistere l'altro in maniera appropriata, nell'esercizio della potestà genitoriale verso il lio dell'altro. Il coniuge può rappresentare l'altro quando le circostanze lo richiedono. Il genitore sociale è visto come un assistente. Si tratta di una disciplina prudente e idonea a risolvere i problemi concreti della step family.
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