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GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI LI
Mentre gli effetti della separazione e del divorzio fin ora esaminati sono nettamente diversificati, con riferimento all'affidamento dei li minori il legislatore detta una disciplina pressoché unitaria dei provvedimenti che li riguardano. L'affidamento della prole nella separazione e nel divorzio è disciplinato da due disposizioni: l'art. 155 cc e l'art. 6 l. n° 898/1970, come sostituito dalla l. n° 74/1987 che hanno la medesima ratio e tendenzialmente anche il medesimo contenuto.
I CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI I à il giudice della separazione, dichiarando a quale dei coniugi i li siano affidati, stabilisce misura e modo in cui l'altro coniuge contribuisce al mantenimento, istruzione ed educazione, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei loro confronti.
Risulta difficile indicare in concreto i quali siano i criteri in cui il giudice dovrà attenersi nel decidere sull'affidamento. Nella prassi giudiziaria è stata quindi individuata una serie di criteri in negativo:
è irrilevante l'eventuale addebito della separazione a carico di uno dei coniugi;
non possono ravvisarsi elementi ostativi nell'affidamento nell'instaurata convivenza da parte di uno dei genitori quando la prole sia stata ben accolta nella nuova famiglia;
l'infermità mentale a meno che non sia grave o legata ad alcolismo o tossicodipendenza o da situazioni patologiche non proibisce l'affidamento;
sono irrilevanti le convinzioni religiose ai fini dell'affidamento.
LA POSIZIONE DI UN CONIUGE NON AFFADATARIO à il genitore cui siano affidati i li, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; tuttavia le decisioni di maggior interesse per i li sono adottate congiuntamente da entrambi. In ogni caso il genitore cui i li non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state prese decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il diritto di visita è la modalità con cui il genitore non affidatario esercita i suoi diritti e doveri nei confronti dei li. Le limitazioni apportate all'esercizio al diritto di visita del genitore risultano spesso giustificata da gravi motivi, legati per lo più a pregressi comportamenti del genitore pregiudizievoli al benessere psico-fisico del minore.
Per quanto attiene ai provvedimenti di natura patrimoniale, il giudice deve determinare il contributo del genitore non affidatario alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. La capacità economica del genitore obbligato deve essere valutata con riferimento al suo patrimonio complessivo.
Si tratta in genere di un assegno periodico che il coniuge obbligato è tenuto a corrispondere direttamente all'affidatario.
L'obbligo di mantenimento non cessa quando il lio abbia raggiunto la maggiore età, ma quando egli si sia reso autonomo economicamente.
L'adempimento in un'unica soluzione dell'obbligo a favore del lio è ammesso, ma non libera definitivamente il genitore dall'obbligo poiché, se la somma viene mal amministrata e termina prima del tempo, il genitore sarà nuovamente obbligato a contribuire al mantenimento.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO à in base all'art. 155 cc l'affidamento viene dichiarato dal giudice a favore dell'uno dell'altro coniuge. Esistano vari tipi affidamento:
L'AFFIDAMENTO ALTERNATO comporta che il minore venga affidato a periodi prefissati a ciascun genitore, il quale in tale periodo esercita in via esclusiva e indipendente dall'altro la potestà sui li;
L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO è la situazione in cui entrambi i genitori esercitano in comune la potestà sui li, i quali vengono educati e cresciuti sulla base di un unico e concorde progetto, idoneo ad assicurare una maggiore responsabilizzazione dei genitori e una presenza più incisiva nella vita del lio;
L'AFFIDAMENTO ORDINARIO che prevede la potestà esclusiva dell'affidatario e un intervento del genitore non affidatario limitato alle sole decisioni di maggior interesse.
LA REVISIONE SUCCESSIVA DEI PROVVEDIMENTI à i coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle posizioni concernenti l'affidamento dei li, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. La revisione presuppone un mutamento delle circostanze in base alle quali i provvedimenti sono stati emessi.
L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE à il potere del giudice di disporre l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è previsto dall'art. 155 cc comma 4 e dall'art. 6 comma 6 della l. n° 898/1970, disposizioni che non hanno un contenuto del tutto omogeneo.
LA FAMIGLIA RICOMPOSTA à si parla di famiglia ricomposta o riconosciuta con riferimento alla convivenza di una coppia nella quale almeno uno dei partner sia divorziato e vi sia la presenza dei li dell'uno e/o dell'altro coniuge o partner. Si realizza così una complessa trama di rapporti molto più articolata di quelli scaturenti dalla famiglia nucleare classica. Si realizza la coesistenza del genitore biologico e di quello sociale, il che accentua i potenziali conflitti tra gli interessati.
Lo step-parent può, in basa ad una particolare forma di adozione, adottare il lio del proprio coniuge, ma è necessario il consenso del genitore biologico.
Attraverso gli accordi, gli interessati, con mera rilevanza interna possono stabilire obblighi di mantenimento del lio a carico dello step-parent oppure riconoscere la facoltà di esercitare poteri educativi nei suoi riguardi.
Lo step- child non ha diritti successori nei confronti dello step- parent.
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