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GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO
Lo Stato non è una realtà materiale che si può percepire con i sensi, ma un'organizzazione capace però di azioni molto concrete.
Lo Stato non è un'organizzazione qualsiasi, ma un'organizzazione politica, in quanto riguarda la collettività e nessuno vi si può sottrarre. Si può quindi affermare che lo Stato è:
Un popolo
Che abita un territorio
Organizzato politicamente
IL POPOLO E
L'elemento essenziale di qualsiasi Stato è il popolo. Lo Stato infatti nasce dal bisogno di far convivere ogni singolo individuo che fa parte del popolo e che viene chiamato cittadino. Un cittadino è colui che fa parte attivamente della vita dello Stato.
La cittadinanza, invece, è un concetto giuridico. Per cittadinanza si intende l'insieme delle situazioni giuridiche risultante dai diritti e dai doveri del singolo nei confronti dello Stato. La cittadinanza, è un particolare tipo di rapporto che si instaura tra i cittadini e lo Stato, da cui sono esclusi gli stranieri. La cittadinanza si acquista e si perde per due motivi:
Evitare i casi di persone senza cittadinanza (apolidi) o con più di una cittadinanza.
Far dipendere l'acquisto o la perdita della cittadinanza da elementi oggettivi (nascita in uno Stato, residenza da tanti anni in quello Stato) piuttosto che da elementi soggettivi (libera scelta dell'individuo).
L'acquisto della cittadinanza si basa essenzialmente su due criteri:
Ius sanguinis (diritto di nascita).
Ius loci (diritto derivante dal luogo di nascita o di residenza).
La nazionalità, invece, è il concetto che comprende tutti coloro che si riconoscono in una lingua, in una storia e in una cultura comune. Negli Stati Nazionali la cittadinanza coincide con la nazionalità.
IL TERRITORIO
Importante per lo Stato, non è semplicemente l'esistenza di un popolo, ma quella di un popolo situato su un territorio.
Il territorio dello Stato è composto:
Dalla superficie terrestre compresa entro i confini.
Dalle acque
territoriali, costituite dalla fascia di mare che circonda la terra e dal
fondo marino esterno al mare territoriale, entro
Dallo spazio aereo, nel limite dell'atmosfera, e dal sottosuolo, fin dove è raggiungibile.
Dalle navi e dagli aerei dello Stato, anche quando si trovano fuori dal mare territoriale o dallo spazio aereo.
In tutto il proprio territorio lo Stato può esercitare i suoi poteri; ad eccezione delle sedi diplomatiche degli altri Stati (ambasciate) che godono della garanzia della extraterritorialità, prevista dal diritto internazionale per garantire la piena libertà di azione ai rappresentanti degli Stati esteri.
L'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLO STATO
Oltre ad esistere un popolo situato su un territorio, perché esista uno Stato, questo popolo deve essere organizzato politicamente.
Esistono però due tipi di Stato: lo Stato-comunità (popolo territorialmente localizzato e politicamente organizzato) e lo Stato-apparato (apparato politico che esercita i poteri di comando).
Gli elementi essenziali dello stato-apparato sono:
La sovranità
La personalità giuridica
La regolamentazione secondo il diritto
Sovrano è colui il quale non riconosce nessun altro potere sopra di sé. La sovranità dello Stato si divide in:
Sovranità interna: supremazia rispetto a tutti i soggetti che operano al suo interno. Solo lo Stato produrre le leggi e imporle, se necessario, con la forza. Lo Stato ha il monopolio della forza legittima in quanto usa la forza di cui dispone solo quando le leggi che esso stesso ha stabilito vengono violate.
Sovranità esterna: indipendenza dal punto di vista internazionale, rispetto agli altri Stati. Questa si realizza quando lo Stato è in grado di respingere le interferenze di altri Stati nei propri "affari interni". La sovranità esterna porta a quella che viene chiamata: comunità internazionale, cioè l'insieme degli Stati che si riconoscono reciprocamente la piena indipendenza dal punto di vista giuridico.
L'IMPERSONALITA' E
Lo Stato è un soggetto impersonale in quanto esiste una netta separazione tra esso e le persone fisiche che operano in suo nome, cioè i suoi funzionari.
Lo Stato per esercitare i suoi poteri deve avvalersi dell'opera di persone fisiche. Tuttavia tali poteri non appartengono a questi funzionari ma allo Stato, e gli atti da loro compiuti vengono considerati come atti statali e non come atti personali. Dunque la titolarità delle funzioni è dello Stato, ma l'esercizio delle stesse appartiene ai funzionari. Per esercitare i propri poteri, lo Stato si basa su un'organizzazione che si fonda sul criterio della competenza: ogni funzionario è adibito ad un particolare ufficio, al quale spetta una particolare competenza; all'interno di ciascun ufficio, poi, al singolo funzionario spetta una propria competenza individuale. In sintesi lo Stato si assume le conseguenze che derivano dall'esecuzione delle attività dei funzionari.
L'organizzazione dello Stato può consistere in una sola o in più persone giuridiche. Da qui si possono trarre altre due definizioni di Stato:
Stato-ordinamento: insieme di tutte le organizzazioni pubbliche, centrali e decentrate.
Stato-persona: organizzazione centrale, con l'esclusione degli enti pubblici minori.
Inoltre la vita dello Stato è indipendente dalla vita dei suoi funzionari (continuità dello Stato).
La continuità dello Stato è garantita anche dall'imputazione degli atti dei funzionari allo Stato. Questo fa sì che anche quando un funzionario muore, i suoi atti restino in vigore lo stesso.
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