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Gli istituti

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Gli istituti

La nozione di tributo tra ideologia e diritto positivo.

Nel linguaggio ordinario, i termini tributo, imposta, tassa, contributo ed altri sono in sostanza, semanticamente equivalenti; in sede giuridica tali termini, sono specialistici. La definizione di tributo è affidata all'interprete. Per ripercorrere sommariamente le tappe dell'evoluzione dottrinale, si può cominciare col ricordare che, nelle prime elaborazioni dei giuristi, la nozione di tributo è influenzata dagli studi di scienza delle finanze: tali studi distinguono le entrate pubbliche in relazione al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare. Essendovi spese pubbliche indivisibili e divisibili, le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono dette imposte, mentre le entrate destinate a finanziare quelle divisibili sono dette tasse. Oltre che l'impostazione degli studi di scienza delle finanze, sui giuristi italiani ha operato l'influenza della dottrina tedesca del diritto pubblico che, caratterizzava il tributo come espressione di sovranità. Da qui nasce il tributo come entrata coattiva o autoritativa, ossia un'entrata la cui obbligatorietà è imposta con un atto dell'autorità, senza che vi concorra la volontà dell'obbligato. La coattività, distingue, dunque il tributo dalle entrate di diritto privato; essa è però carattere tipico ma non esclusivo del tributo. Perciò il tributo viene definito in base ai seguenti ulteriori caratteri distintivi: a) dal punto di vista degli effetti il tributo comporta il sorgere di una obbligazione di amento a titolo definitivo; b) dal punto di vista della fattispecie, il tributo si collega ad un fatto di natura economica. Ciò consente, tra l'altro, di distinguere il tributo dalle sanzioni pecuniari, che pure si risolvono in prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente, ma derivano da fattispecie assunte come illeciti; c) dal punto di vista funzionale, il tributo è definito come un istituto la cui finalità è essenzialmente fiscale, ossia di procurare un'entrata ad un ente pubblico.




Classificazione dei tributi

Entro l'ampia categoria dei tributi sono da includere: l'imposta, la tassa, e il contributo.

A)    L'imposta è il tributo per eccellenza, da studiare in relazione al tipo di presupposto che da vita al prelievo. Soprattutto al fine di distinguere l'imposta dalla tassa, l'imposta viene caratterizzata per ciò, che il suo presupposto è un fatto posto in essere da un soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con un'attività dell'ente pubblico; il suo presupposto insomma, è un evento cui sono estranei l'ente e l'attività pubblica.

B)    La tassa si distingue dall'imposta per il fatto che il suo presupposto è un atto o un'attività pubblica, ossia l'emanazione di un provvedimento o la prestazione di un servizio, specificatamente riguardanti un determinato soggetto. ½ sono tasse collegate all'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi e tasse collegate all'espletamento di un servizio pubblico.

C)    Viene denominato contributo o tributo speciale quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l'arricchimento (incremento valore immobili) che determinate categorie di soggetti ritraggono dall'esecuzione di un'opera pubblica destinata, di per sé, alla collettività.

D)    Taluni includono nelle entrate tributarie anche quelle derivanti dai monopoli fiscali; a certi effetti, l'inclusione è opportuna ; ad altri effetti no. Molto dipende dai punti di vista: se la definizione di tributo è imperniata su i suoi caratteri strutturali, il monopolio fiscale non è un tributo; se invece ci si basa sulla funzione degli istituti fiscali anche il monopolio è un tributo.


Valore ed usi delle definizioni di tributo.

In passato, veniva attribuita grande importanza, non solo teorica ma anche pratica alla distinzione tra entrate patrimoniale dello Stato ed entrate tributarie. Inoltre rivestiva importanza la distinzione tra imposte dirette ed indirette, in relazione alle disposizioni del vecchio codice civile in materia di privilegi. La dottrina tradizionale poneva delle definizioni che rispecchiavano il quadro ideologico e normativo dell'epoca in cui quelle definizioni furono elaborate, e se ne serviva in modo uniforme per l'interpretazione delle disposizioni. L'utilizzazione oggi di quelle nozioni deve essere invece sottoposta ad un duplice vaglio: occorre vedere se rispecchiano il nuovo quadro normativo, e se si prestano ad essere usate per intendere le disposizioni vigenti. La dottrina affronta tuttora il problema con un approccio di tipo aprioristico-deduttivo. Inoltre, essa non sembra rendersi conto del fatto che le definizioni non sono da apprezzare per il loro valore logico, ma per il loro valore operativo; non conta, insomma, che una definizione sia vera, esatta ecc., conta se vale per intendere le formule di legge in cui è adoperato il termine definito; e poiché le disposizioni da interpretare sono diverse, le definizioni di tributo possono essere molteplici; un certo istituto potrebbe essere tributo ai fini di una norma, potrebbe non esserlo ai fini di un'altra norma. Le definizioni e classificazioni in uso nella dottrina tradizionale si dimostrano poco utili al fine di definire l'ambito di applicazione delle due più importanti disposizioni costituzionali che riguardano il diritto tributario. Infatti le definizioni e classificazioni tradizionali non valgono ai fini dell'art. 23 Cost. che, come vedremo, comprende tutte le prestazioni imposte e quindi anche prestazioni non tributarie secondo la definizione tradizionale di tributo. Inoltre, le definizioni e classificazioni tradizionali non valgono ai fini dell'art. 53 Cost. che, come vedremo correla alla capacità contributiva ogni prestazione che costituisce concorso alla spesa pubblica prescindendo quindi dalla qualificazione tributaria della prestazione.


Delimitazione del diritto tributario.

La nozione di tributo e quella di diritto tributario sono coestensive; il diritto tributario è per definizione quel settore dell'ordinamento che disciplina i tributi. Il diritto tributario fa parte del diritto finanziario che a sua volta è parte del diritto amministrativo. Nella disciplina di ogni tributo, possiamo distinguere una disciplina sostanziale (dir. trib. in senso stretto) ed una disciplina (in senso lato) formale. Per disciplina sostanziale si intende il complesso di norme che di un tributo stabiliscono il presupposto , le esenzioni , i soggetti passivi e la misura. Ma hanno a che vedere con il tributo altri tipi di norme : quelle che disciplinano l'istituzione e l'applicazione del tributo (accertamento, riscossione, rimborsi), cui si accomnano norme punitive e norme processuali.





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