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Gli obblighi dei contribuenti - gli obblighi di dichiarazione -
9. La dichiarazione dei redditi.
A) La regola generale, in materia di soggetti obbligati, è che ogni persona fisica che nel periodo d'imposta di riferimento abbia posseduto redditi, è obbligata a presentare la dichiarazione anche se da tali redditi non consegue alcun debito d'imposta; inoltre i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ( imprenditori e lavoratori autonomi) devono presentare annualmente la dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi.
B) La principale ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione riguarda i lavoratori dipendenti. Essi sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione se hanno percepito redditi da un solo datore di lavoro e non hanno altri redditi da dichiarare. Se hanno altri redditi da dichiarare, o oneri deducibili da far valere possono presentare una speciale dichiarazione al sostituto d'imposta, il quale a sua volta riprenderà tali dati nella propria dichiarazione. Sono inoltre esonerati dall'obbligo di dichiarazione i soggetti che possiedono soltanto redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
C) La dichiarazione dei redditi è un atto il cui contenuto è molto vario e complesso. La indicazione dei redditi è comunque il contenuto tipico e caratteristico di tale atto. Nella dichiarazione devono essere indicati gli elementi attivi e passivi rilevanti per l'applicazione delle imposta sui redditi; è questo il contenuto necessario dell'atto. La dichiarazione si compone di vari quadri, corrispondente ciascuno ad una categoria reddituale. Vi sono poi dei quadri riassuntivi nei quali devono essere indicati il reddito complessivo, gli oneri deducibili, l'imposta lorda, le detrazioni d'imposta, l'imposta netta, le ritenute e i versamenti d'acconto, i crediti d'imposta ed infine il saldo finale (somma da versare o credito)
D) Se il contenuto tipico e caratteristico della dichiarazione dei redditi è la indicazione di elementi reddituali la legge impone anche la dichiarazione di altri dati ed elementi. Ecco l'elenco: 1) aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da riporto, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri e roulotte per cavalli da equitazione e da corsa; 2) residenze principali e secondarie; 3) collaboratori familiari e altri lavoratori addetti alla casa e alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni; 6) utenze telefoniche. Il Ministro delle finanze può con suo decreto modificare e integrare tali dati o escludere l'obbligo di indicare dati e notizie che l'amm. è in grado di acquisire direttamente.
E) Vi sono diverse voci della dichiarazione che il contribuente deve essere in grado di comprovare documentalmente. Il contribuente non deve allegare i documenti, ma è obbligato a conservarli e, se richiesto, a esibirli all'ufficio delle entrate che voglia controllarli.
F) La dichiarazione può essere presentata in due luoghi: o presso il comune di domicilio fiscale, o all'amministrazione finanziaria. La dichiarazione deve essere redatta su stampati conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale; le persone fisiche ne devono presentare anche una copia per il comune di domicilio fiscale. Dal punto di vista dei termini le legge pone termini iniziali e finali. La dichiarazione delle persone fisiche deve essere presentata entro il 1° maggio e il 30 giugno; le società devono presentarla entro un mese dall'approvazione del bilancio; i sostituti tra il 1° e il 30 aprile. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza sono valide ma il dichiarante è punito con una pena pecuniaria. Invece le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma sono titolo per la riscossione degli imponibili in esse dichiarate
G) Presentare la dichiarazione è di regola, un obbligo dei soggetti passivi delle imposte sul reddito; ma non tutti i contenuti della dichiarazione sono oggetto di un obbligo. ½ sono dati che è obbligatorio indicare, dati che è facoltativo indicare. E' obbligatorio indicare ciò che risponde all'interesse del fisco ed è facoltativo indicare gli elementi che hanno rilievo a favore del contribuente.
H) Gli obblighi relativi alla dichiarazione sono presidiati da sanzioni amministrative e penali. Ai fini delle sanzioni amministrative la dichiarazione può essere omessa, nulla, incompleta e infedele. Si parla di omissione non solo quando la dichiarazione non è stata presentata affatto, ma anche quando è stata presentata oltre un mese dalla scadenza. La legge qualifica come nulla la dichiarazione non redatta su stampati conformi al modello ministeriale e quella non sottoscritta. Si parla di dichiarazione infedele quando un reddito netto non è indicato nel suo esatto ammontare, e di dichiarazione incompleta quando è completamente omessa l'indicazione di una fonte reddituale; l'infedeltà è punita con pena pecuniaria da una a due volte l'imposta non dichiarata; l'incompletezza e l'omissione sono punite con pena pecuniaria da due a quattro volte.
10. Fattispecie particolari.
Passiamo ora ad esaminare alcune fattispecie particolari.
A) La dichiarazione delle società semplici, delle altre società di persone e degli enti equiparati, vale sia agli effetti dell'ILOR, sia agli effetti dell'imposta sui redditi dovuta dal socio.
B) Per le persone fisiche legalmente incapaci (minori non emancipati, interdetti), l'obbligo della dichiarazione è imposto al rappresentante legale; abbiamo in questo caso, dissociazione tra titolarità del reddito e obbligo di dichiarazione, perché il rappresentante legale è obbligato alla dichiarazione ma non è soggetto passivo del tributo.
C) In caso di liquidazione di società o enti soggetto all'IRPEG, o di società di persone ed enti equiparati, il periodo d'imposta in corso al momento della messa in liquidazione si interrompe; l'obbligo di dichiarare redditi relativi a tale particolare periodo spetta al liquidatore, che deve presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla messa in liquidazione.
D) In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, curatore e commissario liquidatore devono presentare due dichiarazioni: una relativa al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta in corso alla data del fallimento o della liquidazione e l'inizio del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa; una successiva alla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.
E) In caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali e viceversa, si ha interruzione del periodo d'imposta e quindi l'obbligo di presentazione della dichiarazione entro 4 mesi dalla trasformazione. Analogo obbligo si ha in caso di incorporazione o di fusione.
F) Gli eredi di un soggetto obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi succedono al de cuius nel relativo obbligo: si ha però a favore degli eredi, una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
G) Nel caso di impresa familiare la dichiarazione dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa nel periodo d'imposta.
11. Natura giuridica della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente non deve soltanto enunciare una serie di fatti, dati e notizie, ma deve anche qualificarli giuridicamente; ad esempio, non basta indicare di aver conseguito un dato reddito, ma occorre anche inserirlo nel quadro appropriato. Gli effetti giuridici che derivano dalla dichiarazione non sono comunque, effetti voluti dal dichiarante; la dichiarazione, perciò, non è un atto negoziale, ma un mero atto. In passato la dichiarazione dei redditi era assimilata ad una confessione, e quindi si riteneva applicabile ad essa l'art. 2732 del c.c. secondo cui la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da un errore di fatto o da violenza. Oggi tale impostazione deve considerarsi superata, si ammette infatti la rettificabilità dei dati dichiarati.
12. Effetti della dichiarazione dei redditi.
A) La dichiarazione è innanzitutto ,un atto che assume rilievo nelle attività amministrative rivolte al controllo degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti e all'emissione di avvisi di accertamento. La dichiarazione ha , insomma, rilevanza procedimentale. Essa condiziona l'attività di controllo dell'amministrazione, i metodi di rettifica del reddito dichiarato, il tipo di avviso di accertamento. Nel quadro del rilievo procedimentale della dichiarazione, ne va considerato anche il rilievo probatorio. Tutto ciò che non emerge dalla dichiarazione deve essere motivato e provato dall'amministrazione.
B) Rispetto all'obbligazione tributaria, la dichiarazione è da considerare diversamente a seconda che si segua la teoria costitutiva o quella dichiarativa. Secondo la teoria costitutiva, la dichiarazione è elemento della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, mentre, secondo la teoria dichiarativa, la fattispecie costitutiva dell'obbligazione è integrata ( soltanto) dal presupposto, e quindi la dichiarazione è estranea al congegno che genera l'obbligazione.
C) La dichiarazione è titolo per la riscossione delle somme in essa indicate come somme da versare.
D) Ove dal saldo finale della dichiarazione risulti un credito del dichiarante, la dichiarazione è titolo che obbliga l'amministrazione a provvedere al rimborso; la dichiarazione, quindi, è , alternativamente, titolo di riscossione o titolo di rimborso.
13. Rettificabilità della dichiarazione dei redditi.
Può accadere che la dichiarazione sia errata, a danno del fisco o a danno del contribuente. La dichiarazione, una volta presentata è acquisita in modo definitivo dal fisco. Scaduto il termine la dichiarazione presentata non è sostituibile ma ne è possibile entro certi limiti la rettifica.
A) La legge disciplina espressamente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa la cui funzione è quella di porre rimedio ad infedeltà o incompletezze della dichiarazione originaria. Ciò può essere fatto al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo. Uno dei vantaggi derivanti da questo ravvedimento operoso attiene alle sanzioni; per effetto della dichiarazione integrativa, non si applicano le pene pecuniarie previste per la incompletezza e infedeltà della dichiarazione originaria, ma si applica una soprattassa, graduata in ragione del momento in cui viene presentata la nuova dichiarazione.
B) La legge non disciplina espressamente il caso in cui il dichiarante abbia errato a suo danno ( es: abbia dichiarato redditi inesistenti). Qui, se in conseguenza di tale errore, il contribuente ha quantificato e versato una somma maggiore di quella dovuta, il rimedio è dato, non dalla presentazione di una nuova dichiarazione, ma dall'istanza di rimborso. Gli errori della dichiarazione possono essere fatti valere mediante ricorso contro il ruolo. Sulla base della dichiarazione, se non sono state versate le somme dovute in base alla stessa dichiarazione, l'amministrazione può procedere ad iscrizione a ruolo; in sede di ricorso contro il ruolo, possono essere fatti valere gli errori commessi in sede di dichiarazione. Errori rettificabili sono soltanto quelli che attengono alle dichiarazioni di scienza; le opzioni non sono rettificabili.
14. Le dichiarazioni dei sostituti.
Anche i sostituti d'imposta sono gravati da obblighi di dichiarazione. Vanno distinti due tipi di obblighi.
A) I sostituti d'imposta sono tenuti a presentare una dichiarazione dalla quale risultino le somme ed i valori corrisposti e le ritenute effettuate; nel caso di ritenute d'acconto, debbono essere indicate le generalità dei percipienti, mentre tale indicazione non è richiesta per le ritenute a titolo d'imposta.
B) Un secondo ordine di obblighi concerne i sostituti che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Coloro che possiedono redditi di lavoro dipendente possono non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco, ma presentare al sostituto, una speciale dichiarazione nella quale devono indicare gli altri redditi posseduti, gli oneri deducibili e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile e la liquidazione dell'imposta. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo di ricevere le dichiarazioni ( e di controllarne la regolarità formale); esso deve, inoltre, liquidare le imposte ed effettuare i conguagli in relazione alle ritenute effettuate ed ai versamenti d'acconto. Il sostituto deve, infine, presentare la propria dichiarazione, indicando in essa anche gli elementi risultanti dalle dichiarazioni che gli sono state rese dai sostituti.
15. Le dichiarazioni di imposte indirette.
A) Nel procedimento applicativo dell'imposta di registro, la dichiarazione occupa un'importanza ridotta, poiché gli elementi da portare a conoscenza del fisco sono generalmente racchiusi nello stesso atto da registrare: la dichiarazione, quindi, non è un atto autonomo e dotato di autonoma rilevanza giuridica, ma è piuttosto un dato soltanto logico ed implicato nell'atto da registrare. Lo sviluppo del procedimento applicativo dell'imposta di registro è il seguente: sulla base dei soli elementi risultanti dall'atto da registrare e comunque denunciati dalle parti, il fisco liquida l'imposta c.d. principale, che va assolta senza indugio; successivamente potrà aversi un'imposta supplementare ( per rimediare ad eventuali errori commessi nella liquidazione dell'imposta principale) o un'imposta supplementare ( in ogni caso in cui l'imposta principale non esaurisca la tassazione).
B) Per l'imposta sulle successioni abbiamo una disciplina piuttosto articolata. La dichiarazione deve essere presentata dai chiamati all'eredità e legatari. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze e deve indicare, tra l'altro, le generalità del defunto e degli eredi e legatari, i beni compresi nell'asse ereditario, con il loro valore; gli atti compiuti dal defunto negli ultimi 6 mesi, con i corrispettivi relativi; le passività con l'indicazione delle prove. Alla dichiarazione devono essere allegati vari documenti tra cui: certificato di morte e stato di famiglia del defunto. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di 6 mesi dall'apertura della successione.
C) Per l'imposta sull'incremento di valore degli immobili bisogna distinguere l'imposta dovuta in caso di alienazione, dall'imposta dovuta per decorso del possesso decennale. Nel primo caso, occorre presentare una dichiarazione indicante valore iniziale, valore finale e spese incrementative. Nel caso di possesso decennale, va presentata apposita dichiarazione entro il 31/1 o il 31/7 successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio.
D) Per l'imposta sul valore aggiunto, vi è obbligo di presentare una dichiarazione tra il 1/2 e il 15/3 di ciascun anno, indicando in essa: l'ammontare delle operazioni imponibili e delle relative imposte; l'ammontare degli acquisti e delle importazioni, con le relative imposte, l'ammontare delle somme versate, ed il saldo finale. La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA, anche se, nell'anno, non sono state compiute operazioni imponibili.
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