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I CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO
CONTRATTI BANCARI
La banca esercita una funzione di intermediazione nel credito: raccoglie il risparmio tra il pubblico dei risparmiatori, principalmente sotto forma di depositi e impiega il risparmio raccolto attraverso operazioni di finanziamento o di prestito. A questa funzione, che potremmo definire principale, si affianca lo svolgimento di operazioni accessorie, che consistono nella prestazione di particolari servizi a favore della clientela.
Ma la banca utilizza anche contratti tipicamente bancari: sono tali quelli nei quali la presenza della banca come parte negoziale è determinante per la qualificazione del negozio. I contratti tipicamente bancari sono: il deposito bancario; l'apertura di credito;l'anticipazione bancaria e lo sconto; il deposito titoli in amministrazione e il servizio delle cassette di sicurezza.
Oggi il riequilibrio nella regolamentazione pattizia dei contratti bancari si deve alla normativa sulla trasparenza delle operazioni bancarie, poi confluita nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. I punti salienti di tale disciplina si compendiano:
Nell'imposizione a carico della banca di una serie di obblighi di pubblicità delle condizioni economiche
Nell'obbligo di redazione per iscritto del contratto
Nella previsione di un contenuto minimo obbligatorio dei contratti
Nella nullità delle clausole di mero rinvio agli usi
Nei limiti alla facoltà che la banca tradizionalmente si riserva di modificare in senso sfavorevole al cliente
Nella previsione, nei contratti di durata, di comunicazioni periodiche alla clientela
Nella prescrizione di un trattamento paritario nel conteggio e nel riconoscimento sia degli interessi attivi che quelli passivi.
Il deposito bancario è un tipo particolare di deposito irregolare che si caratterizza strutturalmente per l'intervento della banca in veste di depositario.
Di regola il deposito è regolato in conto corrente. Al pari di qualsiasi operazione bancaria in conto corrente, si distingue dal contratto di conto corrente ordinario. Il deposito bancario può essere documentato da un apposito libretto emesso dalla banca.
L' apertura di credito è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Si distingue dal mutuo, che - in quanto contratto reale - implica l'immediata consegna del danaro al cliente e la conseguente immediata decorrenza degli interessi a suo carico.
L'apertura di credito può essere di vari tipi:
È semplice o in conto corrente
È allo scoperto
Nell'anticipazione bancaria la banca dà o pone a disposizione del cliente una somma di danaro dietro garanzia di merci, titoli o depositi di danaro costituiti in pegno.
Tra le operazioni bancarie accessorie rispetto all'attività di intermediazione nella circolazione dei capitali rientrano i servizi di custodia:
Con il deposito di titoli in amministrazione
Con il contratto per il servizio delle cassette di sicurezza
IL CONTO CORRENTE ORDINARIO
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in u conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
I crediti inclusi nel rapporto di conto corrente sono determinati dalle parti al momento della conclusione del contratto. Poiché il conto corrente costituisce un'applicazione contrattuale dell'istituto della compensazione, la legge stabilisce che sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO E SUO SCIOGLIMENTO
Per conoscere l'esatto ammontare delle reciproche pretese, ciascun correntista può inviare all'altro l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura.
Il rapporto di conto corrente è ovviamente influenzato dalle vicende che concernono i crediti oggetto delle rispettive rimesse. Il Codice disciplina, sul punto, tre diverse situazioni.
A) Vicende relative al contratto fonte del credito
B) Garanzie dei crediti iscritti
C) Sequestro o pignoramento del saldo
Lo scioglimento del rapporto di conto corrente si verifica alla data stabilita dalle parti. Nel caso, però, di rapporto a tempo interminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
IL MUTUO
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Poiché l'oggetto del contratto consiste in cose fungibili, il mutuatario acquista la proprietà delle cose ricevute a mutuo.
Il mutuo si presume oneroso; salva diversa volontà delle parti, infatti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi a mutuante.
Secondo l'opinione prevalente, pertanto, il mutuo è ancora oggi un contratto reale.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
Due sono le obbligazioni del mutuatario: quella di corrispondere gli interessi se il mutuo è oneroso e quella di restituire le cose mutuate.
a) Obbligazione di corrispondere gli interessi al mutuante
b) Obbligazione di restituire le cose mutuate
MUTUO DI SCOPO
Il mutuo si definisce "di scopo" allorquando il mutuatario è obbligato a un determinato impiego della somma mutuatagli. Il mutuo di scopo è legale o volontario a seconda che l'obbligo di impiego derivi da una clausola contrattuale o da una norma di legge.
che legittima il mutuante a domandare la risoluzione del contratto.
Si ha, invece, nullità del mutuo legale di scopo quando le parti, abbiano concordato l'utilizzazione della provvista per una finalità diversa da quella prevista dalla legge.
IL FACTORING
Il contratto di factoring nella convenzione con cui un imprenditore (detto cadente o fornitore) si obbliga a cedere ad un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. L'interesse dell'imprenditore alla stipulazione del contratto di factoring consiste nell'acquisizione di liquidità attraverso le pattuite anticipazioni sull'importo dei crediti.
Il contratto di factoring è un contratto consensuale.
La cessione dei crediti produce effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi, se la cessione è globale e i crediti sono esistenti.
L a cessione produce, invece, effetti obbligatori, se si tratta di crediti futuri, oppure di crediti per trasmettere i quali occorrono distinti contratti di cessione.
La cessione avviene, di regola, pro solvendo ma può essere pattuita anche pro soluto.
RAPPORTI TRA FACTOR E DEBITORE CEDUTO
L a cessione del credito è opponibile al debitore secondo le regole generali previste dall'art. 1264: occorre, quindi, che la cessione sia notificata o accettata dal debitore.
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