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I CONTRATTI OBBLIGATORI DI GARANZIA
FIDEIUSSIONE, MANDATO DI CREDITO E GARANZIE PERSONALI ATIPICHE
LA FIDEIUSSIONE
La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore.
La fideiussione realizza una forma di garanzia personale del credito: con la fideiussione il garante assume un'obbligazione in senso tecnico e risponde dell'adempimento di questa con tutti i suoi beni presenti e futuri.
La fideiussione è un contratto che intercorre tra il fideiussore, che si fa personalmente garante di un debito altrui, e il creditore. Il debitore principale non è parte del contratto di fideiussione. Se la garanzia non è prestata a titolo oneroso, dal contratto di fideiussione nascono obbligazioni solo a carico del fideiussore: l ura rientra così nello schema del contratto con obbligazioni del solo proponente.
La fideiussione non è un contratto sottoposto a una forma vincolata; ma è necessariamente che la volontà di prestare fideiussione sia espressa. La fideiussione presenta la caratteristica peculiare dell'accessorietà rispetto al debito garantito. Infatti l'obbligazione del fideiussore:
Non è valida se non è valida l'obbligazione principale
Non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose
Si estingue per l'estinzione del debito garantito e il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, anche derivanti da ragioni sopravvenute, salva quella derivante dall'incapacità.
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale.
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.
Nei rapporti tra fideiussore e debitore principale, il fideiussore che abbia ato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore, e può rivolgersi nei confronti di lui, con l'azione di regresso, per ottenere il rimborso del capitale, degli interessi e delle spese.
Il codice contempla tre distinte e particolari ipotesi di estinzione dell'obbligazione fideiussoria:
Quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore;
Quando, trattandosi di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha continuato a far credito al debitore principale pur conoscendo il sensibile peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;
Quando il creditore non ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le abbia diligentemente continuate.
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Soprattutto nei mercati internazionali è fenomeno largamente diffuso il ricorso alla ura innominata del contratto autonomo di garanzia, in cui è previsto l'intervento di una banca o di una comnia di assicurazioni come garante. In base a questo contratto, il garante si impegna a are "a prima richiesta", ossia appena il creditore garantito, dichiarato l'inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare o ritardare il amento in base ad eccezioni relative al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito. Il garante, non soltanto copre l'inadempimento del debitore principale, ma assicura la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario della garanzia.
Il distacco dal modello della fideiussione è netto perché l'obbligazione del garante esiste e deve essere adempiuta anche se il contratto, da cui è nato il credito, non è valido o è risolubile o rescindibile, ovvero se il creditore è a sua volta inadempiente. Nel contratto autonomo di garanzia la garanzia prestata è, appunto, autonoma rispetto all'obbligazione principale.
Il contratto autonomo di garanzia apprestata in favore del beneficiario una tutela particolarmente energica, offrendogli una sicurezza non diversa da quella che si avrebbe costituendo a sue mani un deposito cauzionale in denaro. Ma di presta anche ad abusi.
LA LETTERA DI PATRONAGE
Esula dal quadro delle garanzie la lettera di patronage. Dalla lettera di patronage non nasce una garanzia in senso tecnico, ma come si ricava dallo stesso qualificativo patronage, esso si limita a raccomandare, ad informare, a proteggere un soggetto che aspira a ricevere un finanziamento bancario.
La lettera di patronage non è tuttavia priva di valore giuridico. La banca, infatti, acconsente di fare credito alla società controllata grazie all'affidamento che in essa ha suscitato la dichiarazione della controllante. E' evidente, allora che la lesione di questo affidamento o addirittura la falsità delle informazioni fornite dà luogo ad una responsabilità extracontrattuale.
IL MANDATO DI CREDITO
Il mandato di credito è il contratto con cui una parte (il mandatario o promittente) si obbliga verso un'altra che le ha conferito l'incarico (il mandante o promissario) a far credito, in nome e conto proprio, ad un terzo, a fronte dell'obbligazione ex lege del promissario di rispondere come fideiussore di un debito futuro.
L'ANTICRESI
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terso si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, ma in ogni caso il contratto non può avere durata superiore a dieci anni. L'eventuale maggiore durata prevista dalle parti è ridotta automaticamente a dieci anni.
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