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I CONTRATTI OBBLIGATORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE O DI SERVIZI
L'APPALTO
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
L'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio richiamano direttamente i requisiti dell'attività d'impresa; l'appaltatore, pertanto è necessariamente un imprenditore. L'elemento oggettivo dell'autonomia dell'appaltatore distingue, a sua volte, il contratto d'appalto dal contratto di lavoro subordinato.
L'appalto è un contratto consensuale, con effetti obbligatori, con prestazioni corrispettive, generalmente a forma libera ed essenzialmente oneroso.
Il corrispettivo è previsto espressamente che sia costituito dal danaro. Il prezzo può essere determinato globalmente con riferimento all'intera opera. Il amento può avvenire in un'unica soluzione ad opera compiuta, oppure in proporzione all'opera eseguita in seguito alla verifica del c.d. stato di avanzamento dei lavori.
E' discusso se l'appalto consista in un contratto intuitu personae.
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO E LE "SOPRAVVENIENZE" CONTRATTUALI
L'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera o il sevizio secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore. Durante l'esecuzione dell'opera, possono essere apportate variazioni al progetto originariamente convenuto tra le parti. La legge distingue tre tipologie di variazioni:
a) Variazioni concordate
b) Variazioni necessarie
c) Variazioni ordinate dal committente
Oltre alle variazioni del progetto, un'ulteriore "sopravvenienza" contrattuale è costituita dalla onerosità o difficoltà dell'esecuzione.
ADEMPIMENTO,INADEMPIMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
L'appaltatore deve consegnare l'opera nel termine previsto dal contratto e senza vizi o difformità.
Il diritto del committente di verificare lo stato dell'opera durante lo svolgimento dei lavori diviene un onere nel momento in cui l'appaltatore provvede alla consegna dell'opera.
Le difformità e i vizi dell'opera fondano la responsabilità dell'appaltatore e attribuiscono al committente una serie di rimedi, che possono essere classificati in:
a) Rimedi preventivi alla consegna;
b) Rimedi successivi alla consegna;
c) Rimedi derivanti dalle norme sul contratto in generale.
A) Il rimedio "preventivo" consiste nel potere del committente di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
B) I rimedi successivi alla consegna consistono nelle azioni che il committente può esperire nei confronti dell'appaltatore, purché egli abbia denunziato all'appaltatore, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta, i vizi o le difformità riscontrare nell'opera;
C) L'esistenza di una disciplina speciale non esclude l'applicabilità dei rimedi previsti dalle norme sul contratto in generale. E' possibile, quindi, domandare la risoluzione giudiziale del contratto di appalto -oltre che nel caso sopra descritto - anche nelle seguenti ipotesi:
Quando l'appaltatore non esegue l'opera;
Quando, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuta di consegnarla al committente;
In caso di ritardo nell'esecuzione o nella consegna dell'opera;
Quando l'appaltatore subappalti l'esecuzione dell'opera senza l'autorizzazione del committente (infra).
Oltre ai casi di inadempimento, il contratto di appalto si scioglie, altresì, in due ulteriori ipotesi, cui la legge appresta una particolare disciplina:
Per il recesso del committente
Per l'impossibilità di esecuzione dell'opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
LA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
Quando l'opera realizzata dall'appaltatore consiste in un edificio o in altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'appaltatore responsabile entro dieci anni dal suo compimento. Per far valere la responsabilità dell'appaltatore, il committente ha l'onere di denunziare il difetto, la rovina o il pericolo di rovina entro un anno dalla scoperta.
IL SUBAPPALTO
L'appaltatore può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, soltanto se autorizzato dal committente. L'autorizzazione non deve essere espressa, ma può risultare anche per facta concludentia.
IL CONTRATTO D'OPERA
Si ha contratto d'opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Come l'appalto, il contratto d'opera è un contratto consensuale, con effetti obbligatori, con prestazioni corrispettive, a forma libera ed essenzialmente oneroso. Il corrispettivo, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
La disciplina del contratto è assai simile a quella dell'appalto.
Per quel che concerne l'esecuzione dell'opera, stabilisce che, se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Del tutto analoga, invece, è la norma che attribuisce al committente , la possibilità di recedere la contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera.
LA PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
Il codice riserva una disciplina particolare al contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale. La natura "intellettuale" della prestazione incide sulle modalità di esecuzione dell'opera, sulla determinazione del compenso e sulle responsabilità del professionista.
A) Dal primo punto di vista, il prestatore d'opera ha l'obbligo di eseguire personalmente l'incarico assunto e può valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari soltanto se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
B) Il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
C) La responsabilità del professionista è esclusa se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvo che il prestatore d'opera abbia agito con dolo o colpa grave.
LA SUBFORNITURA
Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi,modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Il contratto di subfornitura può essere stipulato anche come contratto ad esecuzione continuata o periodica. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e nel contratto devono essere indicati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di amento.
Le parti possono attribuire al committente la facoltà di precisare l'oggetto della subfornitura e i tempi di esecuzione, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati. E' nullo, invece, ogni diverso patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura.
Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso.
Il contratto deve fissare i termini di amento del subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare,altresì, gli eventuali sconti in caso di amento anticipato rispetto alla consegna.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
A) Diritti di privativa industriale e intellettuale
I diritti di privativa industriale o intellettuale sul bene o servizio oggetto della subfornitura spettano al subfornitore, il quale,però, ne può validamente disporre in favore del committente soltanto verso un congruo corrispettivo.
Il committente, a sua volta,conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati l fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi.
B) Diritto al amento della subfornitura
In caso di mancato rispetto del termine di amento, il committente deve corrispondere al subfornitore, sulle somme dovute, interessi determinati in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.
C) Divieto di subcontratto
Il subfornitore non può affidare, a sua volta, la fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
D) Divieto di recesso
Allorché il contratto abbia ad oggetto una specifica lavorazione o fornitura, il rapporto contrattuale si scioglie con l'esecuzione della prestazione da parte del subfornitore.
IL TRASPORTO
Col contratto di trasporto, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Alla diversa natura dell'oggetto del trasporto si collega la distinzione tra i due sottotipi, e il trasporto di cose. Altre ure speciali di trasporto sono disciplinate al di fuori del codice civile; ad esempio:
a) Il trasporto a mezzo nave
b) Il trasporto a mezzo aeromobile
c) Il trasporto ferroviario di persone e di cose su ferrovia
d) Il trasporto postale.
IL TRASPORTO DI PERSONE
Nel trasporto di persone, sul vettore incombono i seguenti obblighi.
a) Obbligo di eseguire puntualmente il trasporto
b) Obbligo di salvaguardare l'incolumità fisica del trasportato
IL TRASPORTO DI COSE: LETTERA DI VETTURA E RICEVUTA DI CARICO
Il trasporto di cose è disciplinato nel codice civile come un contratto per sua natura a favore di un terzo con l'unica particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione. Il rapporto contrattuale coinvolge, quindi, tre soggetti - il mittente, il vettore e il destinatario - per i quali sono rispettivamente precisati diritti e obblighi.
Il contratto non richiede la forma scritta, ma la legge prevede la c.d. lettera di vettura, vale adire il documento, rilasciato e sottoscritto dal mittente, in cui sono indicati con esattezza il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
DIRITTI E OBBLIGHI DEL MITTENTE
Al mittente spetta, anzitutto, il c.d. diritto di contrordine, che consiste nella richiesta al vettore di sospendere il trasporto e restituire le cose, ovvero nell'ordine di consegnare le cose a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o in altra diversa disposizione.
Il mittente ha l'obbligo di indicare esattamente i dati previsti per la lettera di vettura e deve rimettere, altresì, al vettore i particolari documenti, che occorrono per l'esecuzione del trasporto; egli risponde dei danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
DIRITTI E OBBLIGHI DEL VETTORE
Il vettore deve adempiere all'obbligazione di trasporto mettendo le cose a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate. Il vettore deve, inoltre, esibire al destinatario la lettera di vettura che gli sia stata rilasciata dal mittente. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. Il rischio della perdita e dell'avaria grava sul vettore.
Rispetto alla diminuzione nel peso o nella misura derivante dalla particolare natura delle cose, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale e grava sul mittente o sul destinatario provare che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che, per le circostanze del caso, non poteva giungere alla misura accertata.
Il vettore è responsabile nei confronti del mittente, qualora esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa: il contratto di trasporto, infatti, può contenere la c.d. clausola di assegno, in virtù della quale il vettore è incaricato di riscuotere il prezzo della merce, dovuto al mittente in base al rapporto contrattuale del destinatario.
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DESTINATARIO
Il destinatario può esercitare verso il vettore tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, egli ne richiede la riconsegna al vettore. Per pretendere la riconsegna delle cose, il destinatario deve are al vettore il corrispettivo.
Finché non vi sia questa "richiesta" di consegna, i diritti nascenti dal contratto restano in capo al mittente, che è l'unico soggetto titolare dell'interesse e della legittimazione a far valere ogni eventuale responsabilità del vettore. Parimenti, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale tra mittente e destinatario, il destinatario è privo di azione verso il vettore.
IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il trasporto è un contratto solitamente oneroso. Il vettore ha diritto al corrispettivo in denaro (denominato "porto"). Si distingue il porto affrancato, che ricorre nel caso in cui il amento deve essere effettuato dal mittente al momento della consegna delle cose al vettore, dal porto assegnato, nel caso in cui il amento debba essere eseguito dal destinatario all'atto della riconsegna.
TRASPORTO CUMULATIVO, TRASPORTO CON RISPEDIZIONE E SUBTRASPORTO
Si ha trasporto cumulativo quando più vettori si obbligano verso il mittente, con un unico contratto, a trasportare le cose al destinatario. La diversa ura del trasporto con rispedizione della merce ricorre, invece, quando il vettore, si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Si distingue il sub trasporto, che consiste nel contratto che il vettore stipula con un altro vettore cui affida l'esecuzione del trasporto cui si è obbligato nei confronti del mittente.
IL NOLEGGIO
Dal trasporto deve essere distinto il contratto di noleggio, nel quale un soggetto (noleggiante), in cambio di un corrispettivo (nolo), mette a disposizione di altro soggetto (noleggiatore) un veicolo provvisto di conducente per l'esecuzione di un viaggio predeterminato (c.d. noleggio a viaggio), ovvero l'esecuzione di tutti i viaggi che il noleggiatore ordinerà entro un determinato termine (c.d. noleggio a tempo).
I CONTRATTI DI VIAGGIO:
IL CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO
Col contratto di organizzazione di viaggio,l'organizzatore si impegna a suo nome a procurare al viaggiatore, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
La ura costituisce una species dell'appalto di servizi, il cui oggetto deve essere considerato alla stregua di un servizio unitario, nonostante la pluralità delle prestazioni costitutive del viaggio.
Per la conclusione del contratto non è richiesta la forma scritta ad substatiam;tuttavia, l'organizzatore è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma o il suo timbro, in cui devono essere riportati, oltre ai dati identificativi dell'organizzatore e del viaggiatore, tutte le condizioni relative ai trasporti, ai soggiorni e agli altri servizi accessori. Tale documento fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del viaggio.
In favore del viaggiatore, la legge prevede il diritto di recesso. Il recesso dell'organizzatore è consentito qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
IL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DI VIAGGIO
E' intermediario di viaggio (travel agent) colui che, per conto del viaggiatore, stipula un contratto di organizzazione di viaggio o una serie di contratti che forniscono al viaggiatore servizi separati. I contratti conclusi dall'intermediario si considerano conclusi dal viaggiatore, sia che l'intermediario abbia agito in nome del viaggiatore, sia che abbia agito in nome proprio.
LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
La vendita di pacchetti turistici hanno come oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi consistenti nel trasporto, nell'alloggio o in servizi turistici "significativi".
La legge prende in considerazione i rapporti stipulati tra tre soggetti:
a) L'organizzatore del pacchetto: colui che realizza la combinazione degli elementi costitutivi del "pacchetto", il quale può precedere alla vendita del pacchetto stesso direttamente o tramite un venditore;
b) Il venditore del pacchetto: colui che vende o si obbliga a collocare il pacchetto turistico combinato dall'organizzatore;
c) Il consumatore: l'acquirente o colui che sia indicato, anche dopo la conclusione del contratto come cessionario o titolare del pacchetto turistico.
I CONTRATTI DI DEPOSITO E PARCHEGGIO
IL DEPOSITO
Il deposito è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura.
OBBLIGAZIONI DEL DEPOSITARIO
Due sono le fondamentali obbligazioni del depositario: quella di custodia e quella di restituzione della cosa.
A) Obbligazione di custodia
B) Obbligazione di restituzione
IL DEPOSITO IN ALBERGO
Una disciplina speciale è dettata, nel codice civile con riguardo alla responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate dal cliente.
a) Cose portate dal cliente
b) Cose consegnate dal cliente
IL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI
Attraverso il deposito nei magazzini generali il depositante persegue, da un lato, lo scopo di adeguata conservazione della merce, e, dell'altro, in seguito al rilascio della nota di deposito e la nota di pegno, la facoltà di trasferire la proprietà o di attribuire in pegno le merci depositate mediante mera girata del titolo.
IL CONTRATTO DI PARCHEGGIO
Col contratto di parcheggio il titolare di un'area, pubblica o privata, aperta o recintata, consente al conducente il ricovero del suo veicolo. Controversa è la qualificazione giuridica di tale contratto, di cui si riconosce, tuttavia, la natura atipica. Nell'ipotesi in cui manchi ogni diretto contatto tra conducente e parcheggiatore, si tratta di una mera locazione d'area. In tal caso, l'obbligazione del parcheggiatore consiste unicamente nel porre a disposizione del cliente lo spazio per la sosta del veicolo, con la conseguenza che non sussiste responsabilità del parcheggiatore per gli eventi che provochino danno al cliente.
Viceversa, l'ipotesi della consegna di un veicolo all'interno di un'area privata a personale che prende in consegna le chiavi, cura la collocazione negli appositi spazi e attende alla custodia, deve essere assimilata al contratto di deposito, con conseguente obbligo per il parcheggiatore di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell'inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.
I CONTRATTI DI PUBBLICITA'
L'attività di illustrazione e diffusione nel pubblico delle caratteristiche dei prodotti ha assunto sempre maggiore importanza nelle moderne economie. Per il conseguimento dello scopo pubblicitario si sono diffuse, nuove ure contrattuali solitamente raggruppate sotto la definizione unitaria di "contratti di pubblicità" e ricondotte,al modello dell'appalto di servizi, il cui tratto caratteristico è costituito dall'intento dell'impresa committente di attuare una pubblicità dei propri prodotti o servizi.
IL CONTRATTO DI AGENZIA PUBBLICITARIA
Il contratto di agenzia pubblicitaria è un contratto atipico, col quale il committente affida all'agente pubblicitario l'esecuzione di numerose prestazioni, relative all'ideazione, organizzazione e attuazione della camna promozionale di un prodotto o di un servizio, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale (c.d. ritorno pubblicitario).
Il corrispettivo dovuto all'agente può consistere in una determinata somma di denaro (c.d. fee), oppure in una commissione stabilita in percentuale rispetto ai costi della camna pubblicitaria-
LA SPONSORIZZAZIONE
Nel contratto di sponsorizzazione un soggetto (sponsee o sponsorizzato) si obbliga a consentire ad altro corrispettivo, un marchio o un prodotto specificamente marcato.
La sponsorizzazione è un contratto con prestazioni corrispettive. Il contratto di sponsorizzazione può essere concluso dal produttore industriale di una determinata merce.
La ura speciale della sponsorizzazione televisiva ricorre allorché un'impresa pubblica o privata, versi un contributo per il finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
IL MERCHANDISING
Il merchandising è il contratto atipico, con cui il titolare di un "segno distintivo" cede ad altro imprenditore il diritto alla sua utilizzazione in un settore di mercato diverso da quello nel quale il segno stesso ha assunto notorietà.
In relazione all'oggetto del merchandising, si distingue tra:
Character merchandising, relativo al nome o all'immagine di personaggi di fantasia;
Personality merchandising, avente ad oggetto il nome o l'immagine di pesonaggi famosi;
Trademark merchandising, relativo al marchio di determinati prodotti.
ALTRI CONTRATTI ATIPICI
L'ENGINEERING
ura atipica, emersa nella prassi degli ultimi decenni, è quella della c.d. contratto di engineering, nel quale un'impresa (engineer) si obbliga a predisporre un progetto industriale, architettonico o urbanistico e , eventualmente, a realizzarlo. In relazione all'oggetto del contratto, si distingue tra commercial engineering e consultin engineering.
Il commercial engineering ha ad oggetto la predisposizione del progetto di realizzazione dell'opera, la previsione dei costi di realizzazione e lo studio diretto all'acquisizione dei finanziamenti necessari,il suo collaudo e, talvolta, perfino l'amministrazione e la manutenzione dell'opera stessa una volta eseguita. Si parla di engineering "chiavi in mano" per indicare il contratto con cui l'engineer si impegna a consegnare l'opera completa in tutti i suoi aspetti.
Il consultino engineering, invece, ha per oggetto soltanto la predisposizione del progetto industriale, architettonico o urbanistico e , eventualmente, la mera attività di controllo e di assistenza tecnica nella fase di esecuzione dell'opera.
IL CATERING
Nel contratto di catering, un soggetto si obbliga ad erogare servizi di ristorazione in locali indicati dal cliente, in funzione di una determinata attività in occasione di particolari manifestazioni o cerimonie organizzate dal cliente stesso.
L'OUTSOURCING
Col contratto di outsourcing un imprenditore incarica un altro imprenditore di provvedere alla manutenzione di un proprio impianto, verso il amento di un corrispettivo.
IL MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante).
Il mandato si perfeziona con lo scambio dei consensi e fa sorgere, in capo al mandatario l'obbligo di compiere l'atto giuridico concordato tra le parti ( contratto con effetti obbligatori).
Nell'ambito dell'ampia ura del mandato, si possono enucleare alcune sottocategorie, che evidenziano specifici profili di distinzione.
A) Dal punto di vista del contenuto, si distingue il mandato generale e dal mandato speciale;
B) L'interesse per il compimento dell'atto appartiene al mandante;
C) Sotto il profilo soggettivo, si distingue il mandato collettivo e il mandato a pluralità di mandatari;
D) Dal punto di vista causale, il mandato è oneroso o gratuito;
E) A seconda che il mandatario sia munito di procura da parte del mandante, si distingue, infine, il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza.
MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA
Il mandatario compie l'atto per conto del mandante. Al mandato con rappresentanza. Il mandatario-rappresentante spende il nome del mandante-rappresentante e, conseguentemente, gli atti giuridici compiuti dal mandatario-rappresentante producono direttamente effetto nella sfera giuridica del mandante-rappresentato.
Viceversa, nel mandato senza rappresentanza non si applica la regola dell'imputazione diretta in capo al rappresentato degli atti giuridici compiuti dal rappresentante.
La legge detta specifiche regole che agevolano l"acquisizione" in capo al mandante degli effetti giuridici dell'atto compiuto dal mandatario. Si tratta di regole distinte a seconda che gli atti concernano crediti, beni mobili o immobili.
Se dall'atto compiuto dal mandatario sorgono diritti di credito, il relativo rapporto obbligatorio si stabilisce tra il mandatario e il terzo.
Se l'atto compito dal mandatario consiste nell' acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le cose acquistate per suo conto dal mandatario.
Se il mandatario ha compiuto un acquisto di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante il diritto acquistato.
LE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO
L'obbligazione principale del mandatario è quella di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Se l'atto compiuto fa sorgere un'obbligazione in capo al terzo che ha contrattato sol mandatario, il mandatario non risponde verso il mandante per l'adempimento di tale obbligazione.
L'OBBLIGO DI RISPETTARE I LIMITI DEL MANDATO
La natura giuridica dell'atto eccedente i limiti del mandato è diversa a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza. Nel caso di mandato con rappresentanza, si applica la disciplina della rappresentanza senza potere: l'atto è, inefficace e il mandatario-rappresentante è responsabile del danno che il terzo ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, l'atto eccedente i limiti del mandato è efficace, ma resta a carico del mandatario.
LA SOSTITUZIONE DEL MANDATARIO E IL SUBMANDATO
La sostituzione del mandatario è ammessa in due casi:
Quando il mandante l'ha autorizzata;
Quando essa sia necessaria per la natura dell'incarico.
Il mandatario è responsabile verso il mandante:
Quando ha incaricato un sostituto senza autorizzazione del mandante o senza la necessità derivante dalla natura dell'incarico;
Se ha agito con colpa nella scelta del sostituto, allorquando il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona del sostituto;
In relazione alle istruzioni, che egli ha impartito al sostituto
In caso di sostituzione autorizzata o necessaria, il mandante può agire direttamente nei confronti del sostituto.
LE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE
Altre obbligazioni sono comunque sancite dalla legge a carico del mandante, anche in caso di mandato gratuito.
Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto in proprio nome.
Il mandante è obbligato, inoltre, a rimborsare le anticipazioni effettuate dal mandatario, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte.
Se, a causa dell'incarico, il mandatario ha patito danni, il mandante è obbligato al risarcimento.
L'ESTINZIONE DEL MANDATO
Il codice individua quattro categorie di cause estintive del rapporto di mandato.
A) Una prima categoria comprende cause estintive "fisiologiche", quali la scadenza del termine che le parti abbiano previsto per l'esecuzione dell'incarico, o il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale il mandato è stato conferito.
B) Altra causa di estinzione è la revoca da parte del mandante.
C) Il mandato si estingue, altresì, per rinunzia del mandatario.
D) Il mandato si estingue per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.
E) Da ricordare, infine, che il mandato si scioglie per il fallimento di una delle parti.
LA COMMISSIONE
Il contratto di commissione è una ura speciale di mandato, alla quale il codice riserva una specifica disciplina.
A) In primo luogo, la commissione si caratterizza per la specialità dell'oggetto, consistente nell'acquisto o nella vendita di beni.
B) La commissione è un mandato senza rappresentanza, posto che il commissionario acquista o vende i beni in nome proprio e per conto del committente.
C) La commissione, inoltre, è un mandato necessariamente oneroso.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
Gli obblighi del commissionario sono i medesimi del mandatario. La legge regola talune ulteriori facoltà attribuire al commissionario.
In primo luogo, il commissionario, che venda beni del committente, si presume autorizzato a concedere dilazioni di amento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione.
Altra facoltà spettante al commissionario, è quella di contratto con se stesso nell'ipotesi in cui l'oggetto della commissione sia costituito da titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente stabilito per atto dalla pubblica autorità.
LA SPEDIZIONE
Al pari della commissione, il contratto di spedizione è una ura speciale di mandato, che si caratterizza in relazione all'oggetto dell'incarico, consistente nell'obbligo dello spedizionieri di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Nell'esecuzione dell'incarico, lo spedizioniere deve attenersi alle istruzioni del committente in ordine alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce. Lo spedizioniere ha diritto alla retribuzione per l'esecuzione dell'incarico. ura particolare è quella dello spedizioniere-vettore, definito dal codice come colui che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto.
L'AGENZIA
Col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Si tratta, quindi, di un contratto di durata,necessariamente oneroso.
A differenza del mandatario, l'agente non compie atti giuridici, ma l'attività materiale di "promozione" della conclusione di contratti. Egli, non è munito di rappresentanza, a meno che il preponente gli conferisca un'apposita procura per la conclusione dei contratti.
Il preponente può attribuire all'agente la sola facoltà di riscuotere i crediti.
Per poter svolgere la sua attività, l'agente deve essere iscritto nel ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
In favore di ciascuna delle parti è previsto il diritto di esclusiva, per cui il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
L'art. 1746 c.c. disciplina gli obblighi dell'agente, che consistono del dovere di:
a) Tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede;
b) Osservare gli obblighi che incombono al commissionario, ad eccezione però degli obblighi derivanti dallo star del credere;
c) Dare immediato avviso al preponente quando, per qualsiasi ragione, non sia in grado di eseguire l'incarico.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
Anche gli obblighi del preponente sono espressamente indicati dal codice. Il preponente, pertanto, deve:
a) Agire con lealtà e buona fede;
b) Mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto;
c) Informare l'agente dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli;
d) Consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
In ogni caso di estinzione del contratto, l'agente ha diritto all'indennità di cessazione del rapporto.
AGENTE DI ASSICURAZIONE E BROKER
Le disposizioni sul contratto di agenzia si applicano anche agli agenti di assicurazione.
Dall'agente di assicurazione deve essere distinta la ura del broker, ossia del mediatore in assicurazione e riassicurazione. Il broker è colui che "esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".
LA CONCESSIONE DI VENDITA E IL FRANCHISING
La concessione di vendita e il franchising. Si tratta di contratti spesso annoverati, insieme ad altre ure tipiche nella categoria dei "contratti di distribuzione", quei contratti che consentono alle imprese produttrici di penetrare più efficacemente nei mercati e di ottenere una diffusione quanto più possibile capillare dei loro prodotti.
LA CONCESSIONE DI VENDITA
L a concessione di vendita è un contratto con prestazioni corrispettive, con cui un imprenditore (produttore-concedente) si obbliga nei confronti di un altro imprenditore (rivenditore-concessionario) a somministrargli prodotti dei quali il rivenditore si obbliga a promuovere la commercializzazione nell'ambito di una determinata zona.
Il concedente, di regola, deve consentire al concessionario l 'uso de segni distintiva della propria impresa (marchio e insegna)e fornire al concessionario assistenza tecnica. A sua volta, il concessionario si obbliga a rispettare le prescrizioni del concedente nell'organizzazione dell'impresa e nella determinazione dei prezzi di vendita.
Tra concedente e concessionario sussiste un obbligo di collaborazione, che impone al concedente di non pregiudicare con la propria condotta nell'esecuzione del contratto il prestigio del proprio marchio.
IL CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)
L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (affiliante o franchi sor) concede la disponibilità all'altro (affiliato o franchisee), verso corrispettivo (royalties), di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. Si distinguono, così, franchising distributivo e franchising di servizi. In taluni casi,si può avere anche un franchising produttivo.
Il contratto di affinazione commerciale deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
Nel corso del contratto, l'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto. Egli, inoltre, deve osservare e fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.
Il franchising è un contratto di durata a tempo determinato o indeterminato.
LA MEDIAZIONE
E' mediatore colui che mette in relazione duo o più parti per la conclusione di un affare di dipendenza o di rappresentanza.
L'attività del mediatore è connotata da taluni requisiti.
A) Professionalità
B) Natura esclusivamente personale dell'attività
C) Indipendenza
Il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
Per "conclusione dell'affare" deve intendersi la stipulazione di un atto immediatamente (anche se provvisoriamente) efficace.
La misura della provvigione è stabilita, di regola, dalle parti.
Se l'affare non è stato concluso, il mediatore ha soltanto il diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite.
PLURALITA' DI MEDIATORI E SUBMEDIAZIONE
Il codice prevede che la conclusione dell'affare possa derivare dall'intervento di una pluralità di mediatori; in tal caso ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Fattispecie diversa dalla pluralità di mediatori è quella della submediazione, che ricorre allorché un mediatore, già incaricato da un certo soggetto per la conclusione di un affare, dà incarico ad altro mediatore di reperire l'altro contraente.
GLI OBBLIGHI DEL MEDIATORE
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulle conclusione di esso. Le circostanze sono quelle che possono indurre le parti alla conclusione del contratto o a pattuire differenti condizioni.
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