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I CONTRATTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE LITI
LA TRANSAZIONE
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
La transazione è un contratto commutativo, oneroso e con prestazioni corrispettive. Dalla definizione codicistica, si ricava che i presupposti della transazione sono due:
a) L'esistenza di una controversia giuridica tra le parti, anche non ancora approdata in sede giurisdizionale;
b) Le reciproche concessioni
Poiché le reciproche concessioni possono produrre effetti costitutivi o dispositivi del diritto di una o di entrambe le parti, la transazione presuppone, per ciascuna parte, la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
TIPI DI TRANSAZIONE
La transazione può essere variamente classificata.
a) In primo luogo, si distingue la transazione c.d. pura dalla transazione mista: la prima è quella che ha ad oggetto esclusivamente la questione controversa tra le parti; la seconda, invece, ricorre allorché le parti, con le reciproche concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
b) Altra distinzione, è quella tra transazione propria e transazione novativa. Nella prima, il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è quindi forte concorrente di diritti e di obblighi; nella seconda, invece, il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte di diritti e degli obblighi delle parti.
FORMA E IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di transazione non richiede particolari requisiti di forma per la sua validità, ma deve essere provato necessariamente per iscritto.
Poiché la transazione svolge una funzione di componimento delle liti istituzionalmente attribuita alla giurisdizione, il codice detta una disciplina speciale in materia di impugnazione del contratto, che si prege lo scopo del difficile bilanciamento tra esigenze di vincolatività della definizione volontaria della controversia e salvaguardia di quegli interessi fondamentali delle parti, che risulterebbero meritevoli di tutela in sede giudiziaria.
IL CONTRATTO DI ACCERTAMENTO
A differenza della transazione, il contratto di accertamento non include reciproche concessioni.
In mancanza di espressa previsione normativa, si afferma che il contratto di accertamento, non esige la forma scritta e può essere concluso anche verbalmente o mediante comportamenti cocludenti.
LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
IL SEQUESTRO CONVENZIONALE
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita
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