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I CONTRATTI TRASLATIVI ONEROSI
LA COMPRAVENDITA
La vendita è il tipico contratto di scambio: essa ha per oggetto "il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo". Realizzando lo scambio di un diritto verso un corrispettivo (il prezzo), la vendita è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: si distingue, pertanto, dalla donazione, che attua anch'essa il trasferimento di diritti, ma per spirito di liberalità, e quindi senza alcun corrispettivo. E ponendo in essere la funzione di scambio tramite una controprestazione in danaro, la vendita si distingue dalla permuta, che ha per oggetto lo scambio in natura, cioè di proprietà o altri diritti verso proprietà o altri diritti.
La vendita è un contratto consensuale.
EFFICACIA REALE E EFFICACIA OBBLIGATORIA
La vendita è anche, normalmente, un contratto ad efficacia reale: produce cioè il trasferimento del diritto al momento stesso della conclusione del contratto (salva, ovviamente, la presenza di un termine iniziale o di una condizione sospensiva). ½ sono delle ipotesi in cui il trasferimento del diritto non è effetto immediato del perfezionarsi dell'accordo contrattuale: in tal caso, di vendita ad efficacia obbligatoria, perché il trasferimento del diritto è differito ad un momento successivo alla stipulazione del contratto e il venditore assume, oltre alle obbligazioni che sempre derivano dal contratto, anche l'obbligazione di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa o del diritto.
La vendita ha efficacia reale immediata quando la cosa oggetto del trasferimento è: (a) certa e determinata; (b) esiste attualmente; (c) è in proprietà del venditore.
Quando manca una di queste condizioni, la vendita è ad efficacia obbligatoria, e il trasferimento è differito a un momento successivo. Ciò avviene nei seguenti casi:
Vendita alternativa: il trasferimento si realizza quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in obbligazione;
Vendita di cosa futura: l'effetto dell'acquisto della proprietà si realizza quando la cosa viene ad esistenza. Ma le parti possono attribuire alla vendita di cosa futura carattere aleatorio, assumendo il rischio dell'evento futuro: in tal caso la vendita è comunque efficace e il compratore è obbligato a are il prezzo convenuto, sia che il bene venga ad esistere e abbia valore superiore al prezzo pattuito, sia che tale valore non abbia o addirittura non venga per nulla ad esistenza;
Vendita di cosa altrui: se il venditore aliena una cosa di cui non è proprietario, non si realizza alcun (immediato) trasferimento della proprietà, giacchè il venditore non è legittimato a disporre della cosa altrui. Se però il compratore, quando ha concluso il contratto, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, può domandare immediatamente, senza dover attendere il verificarsi dell'inadempimento, la risoluzione del contratto se, nel frattempo, il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
L'art. 1476 pone a carico del venditore tre obbligazioni principali: (a) consegnare la cosa al compratore; (b) garantire che la cosa non appartenga ad altri e che su di essa non gravino oneri, diritti reali o personali, nonché altri vincoli non apparenti e non dichiarati (c.d. garanzia per l'evizione) (c) garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (c.d. garanzia per i vizi).
L'attività di consegna, quando il trasferimento della proprietà è già avvenuto alla condizione del contratto, consente al compratore di ottenere la materiale disponibilità della cosa ormai divenuta sua e di poterla, quindi, utilizzare. Il codice stabilisce le modalità della consegna: essa deve avvenire nello stato
In cui la cosa si trovava al momento della vendita e deve ricomprendere accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta. Se la vendita si riferisce e beni mobili, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo nel quale si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
Il termine evinzione allude alla situazione del terzo il quale, facendo valere vittoriosamente in giudizio il diritto di proprietà o altro diritto sulla cosa compravenduta, riesca a sottrarla, in tutto o in parte, al compratore o a limitarne il godimento. L'evinzione è totale, se si riferisce all'intera cosa venduta; è parziale se si riferisce ad una quota del bene; è limitativa se si riferisce a diritti (un usufrutto) o ad altri vincoli gravanti sul bene acquistato. Il codice tutela il compratore già di fronte al pericolo di evinzione, ossia prima ancora che l'evinzione si consumi, accordando in suo favore un rimedio preventivo e cautelare: la facoltà di sospendere il amento del prezzo. Essa è data in due ipotesi:
Quando il compratore, che al tempo della vendita ignorava l'esistenza di tale rischio, ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi;
Quando la cosa venduta risulta gravata da vincoli di espropriabilità non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Se l'evinzione è totale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, e quindi alla restituzione del prezzo, nonché al rimborso di spese od oneri sostenuti e al risarcimento del danno;
Se l'evinzione è parziale, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno presuppone che il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti l'acquirente può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno;
Se l'evinzione è limitativa, l'acquirente che abbia ignorato il vincolo può giovarsi del rimedio consistente nella risoluzione del contratto, se la diminuzione di utilità è tale che egli avrebbe rinunciato all'acquisto, ovvero, in caso contrario, nella riduzione del prezzo.
La disciplina della garanzia per l'evinzione è in linea di massima derogabile, nel senso che i contraenti possono rafforzare, attenuare o addirittura escludere la garanzia. Il potere di autonomia privata incontra tuttavia un limite: è nullo il patto che comporti l'esclusione della responsabilità del venditore per fatto proprio. Tale responsabilità residuale viene meno soltanto se la vendita è stipulata "a rischio e pericolo del compratore"
La garanzia del venditore per i vizi si riferisce a imperfezioni materiali della cosa venduta preesistenti alla stipulazione del contratto: essa soccorre il compratore quando i difetti siano abbastanza gravi da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Perché la garanzia operi, occorre che il vizio sia occulto, ossia non conosciuto dal compratore al momento della conclusione del contratto né facilmente riconoscibile; ma anche il vizio facilmente riconoscibile è coperto da garanzia , se "il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi".
Il compratore che vuole avvalersi della garanzia per i vizi deve sobbarcarsi a un onere, a pena di decadenza: deve denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta o nel diverso termine stabilito dalla legge o dal contratto . La denuncia non è necessaria se il vendicatore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Una volta effettuata, ove necessaria, la denuncia, il compratore ha diritto di chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. L'azione del compratore si prescrive in un anno, che decorre dalla consegna; il compratore può sempre far valere la garanzia in via d'eccezione, se ha denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta ed entro l'anno della consegna. Anche la disciplina della garanzia per i vizi è derogabile dalle parti, che possono accordarsi nel senso di ampliarla, limitarla o escluderla.
Quando lamenta non vizi, ma la mancanza di qualità promesse ovvero essenziali per l'uso della cosa, il compratore può avvalersi, secondo la regola generale, del rimedio della risoluzione per inadempimento, sempre che il "difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi". Però l'azione è sottoposta agli stessi limiti di decadenza e di prescrizione stabiliti nella garanzia per i vizi.
Il diritto applicato distingue il vizio e la mancanza di qualità dalla consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito. Quest'ultima è trattata come un normale caso di inadempimento.
Un rimedio diverso dalla garanzia per i vizi o per mancanza di qualità è la garanzia di buon funzionamento in relazione alla vendita mobiliare ed operante solo se prevista dal contratto o dagli usi. Il difetto di funzionamento va denunziato, se il contratto non stabilisce diversamente, entro i l termine di decadenza di trenta giorni e l'azione relativa si prescrive in sei mesi: i due termini decorrono dalla data della scoperta del vizio.
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
L'obbligazione principale del compratore consiste nel amento del prezzo. Normalmente questo è fissato liberamente dall'accordo delle parti.
Se le parti hanno fissato il prezzo e non hanno nemmeno convenuto intorno al modo di determinarlo, la lacuna del regolamento contrattuale può essere colmata attraverso i criteri suppletivi e integrativi stabiliti nell'art. 1474 al fine di assicurare, finchè è possibile, la conservazione del contratto:
Se la vendita ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti abbiano inteso riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore;
Se le cose hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina,
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, e non trovino applicazione i criteri del prezzo normalmente praticato dal venditore o del prezzo di mercato, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, su richiesta di una delle parti.
Le parti possono anche affidare la determinazione del prezzo a un terzo in veste di arbitratore.
LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
Il patto di riscatto è una clausola accessoria della vendita, in virtù della quale il venditore si riserva il diritto potestativo di riacquistare la proprietà della cosa (mobile o immobile), mediante:
Un'apposita dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un certo termine;
Il contestuale versamento di una somma di danaro, comprensiva della restituzione del prezzo e del rimborso delle spese sostenute dal compratore.
Una volta esercitato, il riscatto produce l'immediato ritorno della proprietà della cosa al venditore. Il riscatto opera con retroattività reale: il riscatto ha effetto nei confronti del terzo sub acquirente; inoltre travolge i diritti reali che il compratore abbia costituito sulla cosa.
LA VENDITA DI COSE MOBILI
La disciplina della vendita di cose mobili è caratterizzata, dalla previsione di regole dirette a rendere più sollecita ed efficace la tutela delle parti contraenti. Le parti hanno la possibilità di avvalersi, di un' apposita verifica della qualità o della condizione della cosa. Si tratta:
dell'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore;
dell'esecuzione coattiva per inadempimento del venditore;
della c.d. rivendicazione del venditore.
La vendita di cose mobili può essere regolata dalle parti sulla base di determinate pattuizioni che hanno assunto un carattere di tipicità e come tali sono state espressamente disciplinate dall'ordinamento.
Nella vendita con riserva di gradimento il contratto si perfeziona solo quando il compratore comunica al venditore che la cosa è di suo gradimento.
La vendita a prova è invece una vendita perfetta, ma è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La vendita su campione è anch'essa una vendita perfetta. Il campione è un termine di confronto.
Altra ura di vendita mobiliare ricorrente nella pratica commerciale è la vendita a rate con riserva di proprietà. I caratteri essenziali della vendita a rate con riserva della proprietà sono:
concluso il contratto, la cosa viene consegnata al compratore, il quale ne acquista immediatamente il godimento;
contro la regola del trasferimento della proprietà con il semplice accordo delle parti, il venditore conserva la qualità di proprietario fino al amento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore, che a sua volta solo in quel momento ne diventa il proprietario;
il rischio inerente al perimento non imputabile della cosa, passa subito al compratore, a partire dal momento della consegna della cosa;
il patto riservato dominio, nei casi (e alle condizioni) legalmente previsti, è opponibile ai creditori del compratore e può essere fatto valere nei confronti dei terzi acquirenti;
il mancato amento di una rata di prezzo può dar luogo a risoluzione del contratto soltanto ove superi l'ottava parte del prezzo complessivo;
la risoluzione del contratto determina l'obbligo, per il venditore, di restituire le rate riscosse e, per il compratore, di riconsegnare la cosa, di versare un equo compenso per l'uso della cosa e di risarcire gli eventuali danni.
LA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
Alla disciplina della vendita dei beni di consumo sono dedicati gli artt. Da 1519 bis a 1519 nonies. Il campo di operatività delle nuove norme è segnato da limitazioni di tipo soggettivo e di tipo oggettivo:
di tipo soggettivo, perché la disciplina riguarda esclusivamente i contratti stipulati tra un professionista in veste di un venditore ed un consumatore in veste di acquirente;
di tipo oggettivo, perché la novella riguarda solo i beni mobili di consumo.
In un quadro normativo caratterizzato dalla presenza di diverse categorie di anomalie del bene introduce il concetto unitario sulla vendita internazionale di beni mobili, di difetto di conformità. "Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita".
I beni di consumo si presumono conformi al contratto se idonei ad essere impiegati in conformità alla normale destinazione d'uso.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità "esistente al momento della consegna del bene": quindi, anche per i difetti dovuti a caso fortuito intervenuti nel periodo di tempo intercorrente tra il verificarsi del momento traslativo e la consegna.
Fra i rimedi messi a disposizione del consumatore a fronte di un difetto di conformità, il diritto di pretendere la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese in entrambi i casi. Il consumatore può scegliere l'una o l'altra. Solo in impossibilità o eccessiva onerosità della riparazione e della sostituzione, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Non dà comunque diritto alla risoluzione un difetto di conformità di lieve identità.
Il consumatore, per esercitare i rimedi a lui spettanti, deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di decadenza di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore, convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere i diritti che la legge gli riconosce purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di prescrizione di ventisei mesi.
LA VEDINTA DI COSE IMMOBILI
Il codice si occupa in particolare di due tecniche contrattuali caratteristiche della vendita immobiliare: la vendita a misura e la vendita a corpo.
La vendita è detta a misura quando nel contratto è indicata con precisione la misura dell'immobile e il prezzo è stabilito " in ragione di un tanto per ogni unità di misura".
La vendita è detta a corpo quando invece il prezzo è fissato globalmente con riguardo all'immobile considerato nel suo complesso e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata.
La distinzione è importante e rileva allorchè la misura effettiva dell'immobile non corrisponde a quella indicata nel contratto. Quando la vendita è a misura, il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo, o viceversa deve corrispondere il supplemento, a seconda che la misura effettiva risulti inferiore o superiore a quella dichiarata nel contratto. Nella vendita a corpo, invece, l'inferiorità o la superiorità della misura di regola non dà luogo ai rimedi della riduzione o del supplemento di prezzo e del recesso.
LA VENDITA DI EREDITA'
Nella vendita di eredità l'oggetto dell'alienazione è costituito dal complesso ereditario o da una sua quota. Quando nella vendita non risultino specificati i singoli beni che fanno parte del patrimonio ereditario, il venditore è tenuto unicamente a garantire la propria qualità di erede. La vendita di eredità deve farsi per atto scritto a pena di nullità in ogni caso, anche se il compendio ereditario è composto di soli beni mobili.
PERMUTA, SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO ESTIMATORIO
LA PERMUTA
L a permuta è un contratto di scambio, che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro. Essa si distingue dalla compravendita sotto il profilo dell'oggetto dello scambio: al trasferimento della proprietà di una cosa o al trasferimento di un altro diritto non corrisponde - come nella compravendita - il corrispettivo di un prezzo, bensì il trasferimento della proprietà di altra cosa o il trasferimento di un altro diritto. La permuta è una ura contrattuale antichissima. Al pari della compravendita, la permuta è:
a) contratto consensuale;
con prestazioni corrispettive.
La forma della permuta dipende dall'oggetto dello scambio. La permuta è, di regola, un contratto con effetti reali, ma, come la compravendita, essa può avere effetti obbligatori interinali. La disciplina della permuta rinvia a quella della compravendita, con il consueto limite della compatibilità delle norme.
Le differenze tra le due discipline sono le seguenti:
a) in caso di evinzione -mentre l'acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno- il permutante può scegliere tra la risoluzione del contratto e la pretesa del valore dekka cosa evitta, salvo in ogni caso il risarcimento del danno;
b) salvo un diverso accordo tra le parti, le spese per la stipulazione della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
LA SOMMINISTRAZIONE
L a somministrazione è il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose.
Si tratta di un contratto consensuale con effetti obbligatori. Le obbligazioni corrispettive derivanti dal contratto consistono:
a) in prestazioni periodiche o continuative di cose
nel amento del prezzo.
La somministrazione è un contratto di durata, perché caratterizzato dalla ripetitività delle prestazioni eseguite dal somministrante. Tale caratteristica incide, per alcuni aspetti, sulla disciplina:
a) per quanto riguarda l'obbligazione corrispettiva di amento del prezzo, essa deve essere eseguita all'atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse;
b) il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti;
c) se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito;
d) l'inadempimeto di lieve entità dell'avente diritto alla somministrazione non attribuisce al somministrante la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto senza dare un congruo preavviso;
e) la risoluzione del contratto può essere domandata soltanto se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Nel contenuto del contratto di somministrazione le parti possono prevedere talune specifiche pattuizioni.
IL CONTRATTO ESTIMATORIO
Col contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a are il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
E' un contratto reale , da cui derivano attribuzioni patrimoniali corrispettive.
L a consegna deve essere effettiva. Potendo avere ad oggetto soltanto cose mobili, non è previsto alcun obbligo di forma ai fini della validità.
Circa gli effetti del contratto, è discusso se l'accipiens acquisti la proprietà dei beni consegnati.
IL RIPORTO
Il riporto è il contratto mediante il quale una parte ( il riportato ) trasferisce in proprietà all'altra (il riportatore) titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie.
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