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I CONTRATTI TRASLATIVI ONEROSI - PERMUTA, SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO ESTIMATORIO - L'OGGETTO DELLA DONAZIONE

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I CONTRATTI TRASLATIVI ONEROSI

LA COMPRAVENDITA

La vendita è il tipico contratto di scambio: essa ha per oggetto "il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo". Realizzando lo scambio di un diritto verso un corrispettivo (il prezzo), la vendita è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: si distingue, pertanto, dalla donazione, che attua anch'essa il trasferimento di diritti, ma per spirito di liberalità, e quindi senza alcun corrispettivo. E ponendo in essere la funzione di scambio tramite una controprestazione in danaro, la vendita si distingue dalla permuta, che ha per oggetto lo scambio in natura, cioè di proprietà o altri diritti verso proprietà o altri diritti.

La vendita è un contratto consensuale.




EFFICACIA REALE E EFFICACIA OBBLIGATORIA

La vendita è anche, normalmente, un contratto ad efficacia reale: produce cioè il trasferimento del diritto al momento stesso della conclusione del contratto (salva, ovviamente, la presenza di un termine iniziale o di una condizione sospensiva). ½ sono delle ipotesi in cui il trasferimento del diritto non è effetto immediato del perfezionarsi dell'accordo contrattuale: in tal caso, di vendita ad efficacia obbligatoria, perché il trasferimento del diritto è differito ad un momento successivo alla stipulazione del contratto e il venditore assume, oltre alle obbligazioni che sempre derivano dal contratto, anche l'obbligazione di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa o del diritto.

La vendita ha efficacia reale immediata quando la cosa oggetto del trasferimento è: (a) certa e determinata; (b) esiste attualmente; (c) è in proprietà del venditore.

Quando manca una di queste condizioni, la vendita è ad efficacia obbligatoria, e il trasferimento è differito a un momento successivo. Ciò avviene nei seguenti casi:

Vendita alternativa: il trasferimento si realizza quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in obbligazione;

Vendita di cosa futura: l'effetto dell'acquisto della proprietà si realizza quando la cosa viene ad esistenza. Ma le parti possono attribuire alla vendita di cosa futura carattere aleatorio, assumendo il rischio dell'evento futuro: in tal caso la vendita è comunque efficace e il compratore è obbligato a are il prezzo convenuto, sia che il bene venga ad esistere e abbia valore superiore al prezzo pattuito, sia che tale valore non abbia o addirittura non venga per nulla ad esistenza;

Vendita di cosa altrui: se il venditore aliena una cosa di cui non è proprietario, non si realizza alcun (immediato) trasferimento della proprietà, giacchè il venditore non è legittimato a disporre della cosa altrui. Se però il compratore, quando ha concluso il contratto, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, può domandare immediatamente, senza dover attendere il verificarsi dell'inadempimento, la risoluzione del contratto se, nel frattempo, il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.


LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

L'art. 1476 pone a carico del venditore tre obbligazioni principali: (a) consegnare la cosa al compratore; (b) garantire che la cosa non appartenga ad altri e che su di essa non gravino oneri, diritti reali o personali, nonché altri vincoli non apparenti e non dichiarati (c.d. garanzia per l'evizione) (c) garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (c.d. garanzia per i vizi).

L'attività di consegna, quando il trasferimento della proprietà è già avvenuto alla condizione del contratto, consente al compratore di ottenere la materiale disponibilità della cosa ormai divenuta sua e di poterla, quindi, utilizzare. Il codice stabilisce le modalità della consegna: essa deve avvenire nello stato

In cui la cosa si trovava al momento della vendita e deve ricomprendere accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita nonché i titoli e i documenti  relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta. Se la vendita si riferisce e beni mobili, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo nel quale si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

Il termine evinzione allude alla situazione del terzo il quale, facendo valere vittoriosamente in giudizio il diritto di proprietà o altro diritto sulla cosa compravenduta, riesca a sottrarla, in tutto o in parte, al compratore o a limitarne il godimento. L'evinzione è totale, se si riferisce all'intera cosa venduta; è parziale se si riferisce ad una quota del bene; è limitativa se si riferisce a diritti (un usufrutto) o ad altri vincoli gravanti sul bene acquistato. Il codice tutela il compratore già di fronte al pericolo di evinzione, ossia prima ancora che l'evinzione si consumi, accordando in suo favore un rimedio preventivo e cautelare: la facoltà di sospendere il amento del prezzo. Essa è data in due ipotesi:

Quando il compratore, che al tempo della vendita ignorava l'esistenza di tale rischio, ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi;

Quando la cosa venduta risulta gravata da vincoli di espropriabilità non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Se l'evinzione è totale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, e quindi alla restituzione del prezzo, nonché al rimborso di spese od oneri sostenuti e al risarcimento del danno;

Se l'evinzione è parziale, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno presuppone che il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti l'acquirente può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno;

Se l'evinzione è limitativa, l'acquirente che abbia ignorato il vincolo può giovarsi del rimedio consistente nella risoluzione del contratto, se la diminuzione di utilità è tale che egli avrebbe rinunciato all'acquisto, ovvero, in caso contrario, nella riduzione del prezzo.


La disciplina della garanzia per l'evinzione è in linea di massima derogabile, nel senso che i contraenti possono rafforzare, attenuare o addirittura escludere la garanzia. Il potere di autonomia privata incontra tuttavia un limite: è nullo il patto che comporti l'esclusione della responsabilità del venditore per fatto proprio. Tale responsabilità residuale viene meno soltanto se la vendita è stipulata "a rischio e pericolo del compratore"


La garanzia del venditore per i vizi si riferisce a imperfezioni materiali della cosa venduta preesistenti alla stipulazione del contratto: essa soccorre il compratore quando i difetti siano abbastanza gravi da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.

Perché la garanzia operi, occorre che il vizio sia occulto, ossia non conosciuto dal compratore al momento della conclusione del contratto né facilmente riconoscibile; ma anche il vizio facilmente riconoscibile è coperto da garanzia , se "il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi".

Il compratore che vuole avvalersi della garanzia per i vizi deve sobbarcarsi a un onere, a pena di decadenza: deve denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta o nel diverso termine stabilito dalla legge o dal contratto . La denuncia non è necessaria se il vendicatore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Una volta effettuata, ove necessaria, la denuncia, il compratore ha diritto di chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. L'azione del compratore si prescrive in un anno, che decorre dalla consegna; il compratore può sempre far valere la garanzia in via d'eccezione, se ha denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta ed entro l'anno della consegna. Anche la disciplina della garanzia per i vizi è derogabile dalle parti, che possono accordarsi nel senso di ampliarla, limitarla o escluderla.

Quando lamenta non vizi, ma la mancanza di qualità promesse ovvero essenziali per l'uso della cosa, il compratore può avvalersi, secondo la regola generale, del rimedio della risoluzione per inadempimento, sempre che il "difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi". Però l'azione è sottoposta agli stessi limiti di decadenza e di prescrizione stabiliti nella garanzia per i vizi.


Il diritto applicato distingue il vizio e la mancanza di qualità dalla consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito. Quest'ultima è trattata come un normale caso di inadempimento.


Un rimedio diverso dalla garanzia per i vizi o per mancanza di qualità è la garanzia di buon funzionamento in relazione alla vendita mobiliare ed operante solo se prevista dal contratto o dagli usi. Il difetto di funzionamento va denunziato, se il contratto non stabilisce diversamente, entro i l termine di decadenza di trenta giorni e l'azione relativa si prescrive in sei mesi: i due termini decorrono dalla data della scoperta del vizio.


LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

L'obbligazione principale del compratore consiste nel amento del prezzo. Normalmente questo è fissato liberamente dall'accordo delle parti.

Se le parti hanno fissato il prezzo e non hanno nemmeno convenuto intorno al modo di determinarlo, la lacuna del regolamento contrattuale può essere colmata attraverso i criteri suppletivi e integrativi stabiliti nell'art. 1474 al fine di assicurare, finchè è possibile, la conservazione del contratto:

Se la vendita ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti abbiano inteso riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore;

Se le cose hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina,

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, e non trovino applicazione i criteri del prezzo normalmente praticato dal venditore o del prezzo di mercato, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, su richiesta di una delle parti.

Le parti possono anche affidare la determinazione del prezzo a un terzo in veste di arbitratore.


LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

Il patto di riscatto è una clausola accessoria della vendita, in virtù della quale il venditore si riserva il diritto potestativo di riacquistare la proprietà della cosa (mobile o immobile), mediante:

Un'apposita dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un certo termine;

Il contestuale versamento di una somma di danaro, comprensiva della restituzione del prezzo e del rimborso delle spese sostenute dal compratore.

Una volta esercitato, il riscatto produce l'immediato ritorno della proprietà della cosa al venditore.    Il riscatto opera con retroattività reale: il riscatto ha effetto nei confronti del terzo sub acquirente; inoltre travolge i diritti reali che il compratore abbia costituito sulla cosa.


LA VENDITA DI COSE MOBILI

La disciplina della vendita di cose mobili è caratterizzata, dalla previsione di regole dirette a rendere più sollecita ed efficace la tutela delle parti contraenti. Le parti hanno la possibilità di avvalersi, di un' apposita verifica della qualità o della condizione della cosa. Si tratta:

dell'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore;

dell'esecuzione coattiva per inadempimento del venditore;

della c.d. rivendicazione del venditore.

La vendita di cose mobili può essere regolata dalle parti sulla base di determinate pattuizioni che hanno assunto un carattere di tipicità e come tali sono state espressamente disciplinate dall'ordinamento.

Nella vendita con riserva di gradimento il contratto si perfeziona solo quando il compratore comunica al venditore che la cosa è di suo gradimento.

La vendita a prova è invece una vendita perfetta, ma è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

La vendita su campione è anch'essa una vendita perfetta. Il campione è un termine di confronto.


Altra ura di vendita mobiliare ricorrente nella pratica commerciale è la vendita a rate con riserva di proprietà. I caratteri essenziali della vendita a rate con riserva della proprietà sono:

concluso il contratto, la cosa viene consegnata al compratore, il quale ne acquista immediatamente il godimento;

contro la regola del trasferimento della proprietà con il semplice accordo delle parti, il venditore conserva la qualità di proprietario fino al amento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore, che a sua volta solo in quel momento ne diventa il proprietario;

il rischio inerente al perimento non imputabile della cosa, passa subito al compratore, a partire dal momento della consegna della cosa;

il patto riservato dominio, nei casi (e alle condizioni) legalmente previsti, è opponibile ai creditori del compratore e può essere fatto valere nei confronti dei terzi acquirenti;

il mancato amento di una rata di prezzo può dar luogo a risoluzione del contratto soltanto ove superi l'ottava parte del prezzo complessivo;

la risoluzione del contratto determina l'obbligo, per il venditore, di restituire le rate riscosse e, per il compratore, di riconsegnare la cosa, di versare un equo compenso per l'uso della cosa e di risarcire gli eventuali danni.


LA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

Alla disciplina della vendita dei beni di consumo sono dedicati gli artt. Da 1519 bis a 1519 nonies. Il campo di operatività delle nuove norme è segnato da limitazioni di tipo soggettivo e di tipo oggettivo:

di tipo soggettivo, perché la disciplina riguarda esclusivamente i contratti stipulati tra un professionista in veste di un venditore ed un consumatore in veste di acquirente;

di tipo oggettivo, perché la novella riguarda solo i beni mobili di consumo.


In un quadro normativo caratterizzato dalla presenza di diverse categorie di anomalie del bene introduce il concetto unitario sulla vendita internazionale di beni mobili, di difetto di conformità. "Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita".

I beni di consumo si presumono conformi al contratto se idonei ad essere impiegati in conformità alla normale destinazione d'uso.

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità "esistente al momento della consegna del bene": quindi, anche per i difetti dovuti a caso fortuito intervenuti nel periodo di tempo intercorrente tra il verificarsi del momento traslativo e la consegna.

Fra i rimedi messi a disposizione del consumatore a fronte di un difetto di conformità, il diritto di pretendere la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese in entrambi i casi. Il consumatore può scegliere l'una o l'altra. Solo in impossibilità o eccessiva onerosità della riparazione e della sostituzione, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Non dà comunque diritto alla risoluzione un difetto di conformità di lieve identità.


Il consumatore, per esercitare i rimedi a lui spettanti, deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di decadenza di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore, convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere i diritti che la legge gli riconosce purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di prescrizione di ventisei mesi.


LA VEDINTA DI COSE IMMOBILI

Il codice si occupa in particolare di due tecniche contrattuali caratteristiche della vendita immobiliare: la vendita a misura e la vendita a corpo.

La vendita è detta a misura quando nel contratto è indicata con precisione la misura dell'immobile e il prezzo è stabilito " in ragione di un tanto per ogni unità di misura".

La vendita è detta a corpo quando invece il prezzo è fissato globalmente con riguardo all'immobile considerato nel suo complesso e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata.

La distinzione è importante e rileva allorchè la misura effettiva dell'immobile non corrisponde a quella indicata nel contratto. Quando la vendita è a misura, il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo, o viceversa deve corrispondere il supplemento, a seconda che la misura effettiva risulti inferiore o superiore a quella dichiarata nel contratto. Nella vendita a corpo, invece, l'inferiorità o la superiorità della misura di regola non dà luogo ai rimedi della riduzione o del supplemento di prezzo e del recesso.


LA VENDITA DI EREDITA'

Nella vendita di eredità l'oggetto dell'alienazione è costituito dal complesso ereditario o da una sua quota. Quando nella vendita non risultino specificati i singoli beni che fanno parte del patrimonio ereditario, il venditore è tenuto unicamente a garantire la propria qualità di erede. La vendita di eredità deve farsi per atto scritto a pena di nullità in ogni caso, anche se il compendio ereditario è composto di soli beni mobili.


PERMUTA, SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO ESTIMATORIO


LA PERMUTA

L a permuta è un contratto di scambio, che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro. Essa si distingue dalla compravendita sotto il profilo dell'oggetto dello scambio: al trasferimento della proprietà di una cosa o al trasferimento di un altro diritto non corrisponde - come nella compravendita - il corrispettivo di un prezzo, bensì il trasferimento della proprietà di altra cosa o il trasferimento di un altro diritto. La permuta è una ura contrattuale antichissima. Al pari della compravendita, la permuta è:

a)  contratto consensuale;

con prestazioni corrispettive.

La forma della permuta dipende dall'oggetto dello scambio. La permuta è, di regola, un contratto con effetti reali, ma, come la compravendita, essa può avere effetti obbligatori interinali. La disciplina della permuta rinvia a quella della compravendita, con il consueto limite della compatibilità delle norme.

Le differenze tra le due discipline sono le seguenti:

a)  in caso di evinzione -mentre l'acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno- il permutante può scegliere tra la risoluzione del contratto e la pretesa del valore dekka cosa evitta, salvo in ogni caso il risarcimento del danno;

b)  salvo un diverso accordo tra le parti, le spese per la stipulazione della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.


LA SOMMINISTRAZIONE

L a somministrazione è il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si tratta di un contratto consensuale con effetti obbligatori. Le obbligazioni corrispettive derivanti dal contratto consistono:

a)  in prestazioni periodiche o continuative di cose

nel amento del prezzo.


La somministrazione è un contratto di durata, perché caratterizzato dalla ripetitività delle prestazioni eseguite dal somministrante. Tale caratteristica incide, per alcuni aspetti, sulla disciplina:

a)  per quanto riguarda l'obbligazione corrispettiva di amento del prezzo, essa deve essere eseguita all'atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse;

b)  il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti;

c)  se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito;

d)  l'inadempimeto di lieve entità dell'avente diritto alla somministrazione non attribuisce al somministrante la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto senza dare un congruo preavviso;

e)  la risoluzione del contratto può essere domandata soltanto se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Nel contenuto del contratto di somministrazione le parti possono prevedere talune specifiche pattuizioni.


IL CONTRATTO ESTIMATORIO

Col contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a are il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.


E' un contratto reale , da cui derivano attribuzioni patrimoniali corrispettive.

L a consegna deve essere effettiva. Potendo avere ad oggetto soltanto cose mobili, non è previsto alcun obbligo di forma ai fini della validità.


Circa gli effetti del contratto, è discusso se l'accipiens acquisti la proprietà dei beni consegnati.


IL RIPORTO

Il riporto è il contratto mediante il quale una parte ( il riportato ) trasferisce in proprietà all'altra (il riportatore) titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie.


LA DONAZIONE E LE ALTRE LIBERALITA'

LIBERALITA', DONAZIONE E ATTI ESSENZIALMENTE GRATUITI

L'atto con cui una parte arricchisce l'altra, senza esservi tenuta in virtù di una precedente obbligazione giuridica o naturale e per soddisfare un proprio interesse non patrimoniale, costituisce una liberalità.

La nozione di "liberalità" indica, un genere di atti, nel quale sono compresi sia atti unilaterali sia contratti. Tuttavia, mentre per gli atti di liberalità diversi dalla donazione la causa liberale necessita di essere accertata in concreto, la donazione rappresenta l'unico contratto tipico di cui lo spirito di liberalità costituisce un elemento causale intrinseco. Ciò significa che la donazione è tale soltanto se compiuta per spirito di liberalità. Viceversa, l'atto diverso dalla donazione, pur potendo conurare una liberalità, può essere compiuto anche per soddisfare un interesse di natura patrimoniale; nel qual caso si sarà in presenza di un c.d. atto meramente gratuito.


In definitiva, la natura dell'interesse di colui che compie l'atto consente di distinguere tra liberalità e atto meramente gratuito. Nella categoria delle liberalità, la legge disciplina compiutamente soltanto il contratto di donazione. Le liberalità diverse dalla donazione -cc.dd. liberalità atipiche- comprendono due tipologie di atti:

in primo luogo, gli atti che procurano un arricchimento di contenuto diverso rispetto alla donazione

è liberalità atipica, altresì, la c.d. donazione indiretta, che consiste nell'atto con cui è attribuito al beneficiario un arricchimento di contenuto identico a quello della donazione.


La disciplina delle liberalità atipiche prevede:

l'applicabilità, di regola, delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità atipica è compiuta;

l'estensione delle sole norme sulla donazione riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza de li, e la reintegrazione della quota dovuta ai legittimari;

la soggezione a collazione.


IL CONTRATTO DI DONAZIONE: CENNI GENERALI E LIMITI ALLA CAPACITA' DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

La donazione è, nel nostro ordinamento, un contratto. La donazione  è un contratto personale e in cui ha rilevanza la valutazione dell'identità e delle qualità personali del donatario e quindi la legge detta talune specifiche norme riguardanti la capacità di disporre e di ricevere per donazione. Per assicurare l'adeguata ponderazione della scelta di donare, se prevede, anzitutto che non possono fare donazioni:

coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni;

i rappresentanti legali,per conto degli incapaci soggetti alla loro potestà o alla loro tutela;

Non può ricevere per donazione:

chi è stato tutore o protutore del donante, se la donazione è fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azioe per il rendimento del conto;

chi sia scelto come donatario dal mandatario del donannte, in virtù di un mandato generico.

Può ricevere donazioni il concepito e il lio non ancora concepito di una determinata persona vivente. Non sono più previsti limiti all'efficacia delle donazioni effettuate nei confronti di enti non riconosciuti. Nella donazione non sono permesse le sostituzioni se non egli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per gli atti di ultima volontà.


LA FORMA DELLA DONAZIONE

La donazione si suole definire un atto "solenne". La sua stipulazione, infatti, richiede quella specifica forma scritta che consiste nell'atto pubblico ed è necessaria la presenza di due testimoni.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con un atto pubblico posteriore.

Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, occorre distinguere:

se i beni mobili hanno modico valore

se i beni mobili non hanno modico valore è necessario specificare il loro valore nell'atto pubblico di donazione.

La modicità del valore deve essere accertata sia oggettivamente sia in rapporto alle condizioni economiche del donante.


L'OGGETTO DELLA DONAZIONE

La natura personale della donazione fa si che, in linea di principio, debba essere il donante a decidere, al momento dell'atto, l'oggetto dell'attribuzione liberale. Come corollari di tale regola, la legge stabilisce taluni divieti:

a)  divieto di donazione di beni futuri

b)  divieto di attribuire al mandatario la facoltà di determinare l'oggetto della donazione.

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.

La donazione compiuta in favore di più donatari, congiuntamente tra loro, si intende effettuata in parti uguali, salva una diversa volontà. La donazione, infine, può avere ad oggetto la sola nuda proprietà del bene, con riserva dell'usufrutto sia riservato, dopo la propria morte, ad altra persona o anche  a più persone, ma, in quest'ultimo caso, soltanto congiuntamente; è previsto, invece, il divieto di usufrutto successivo.


MODO, CONDIZIONE E MOTIVO

Come si è detto, il modo consiste in un'obbligazione che "limita" il vantaggio derivante da un'attribuzione a titolo gratuito. Il modo deve essere possibile e lecito. Il donatario è tenuto all'adempimento del modo entro i limiti del valore della cosa donata.

In caso di inadempimento del modo, l'azione di adempimento può essere proposta non soltanto dal donante, ma da qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. Al contrario, l'azione di risoluzione per inadempimento può essere proposta soltanto se espressamente prevista nell'atto di donazione e , in ogni caso, la legittimazione spetta al solo donante o ai suoi eredi.

Dalla donazione modale deve essere distinta la donazione condizionata, nella quale gli effetti dell'atto si producono o cessano al verificarsi dell'evento previsto.

Il codice contempla alcune specifiche ure di donazione condizionata.

a)  Donazione obnuziale

b)  Donazione con patto di riversibilità

c)  Donazione con riserva di disporre


NULLITA', ADEMPIMENTO E REVOCAZIONE

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, può essere fatta valere, di regola da chiunque vi abbia interesse.

L'unilateralità dell'attribuzione liberale vale a mitigare il regime della responsabilità del donante nell'esecuzione del contratto. Infatti:

a)  In caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, il donante è responsabile soltanto per dolo o colpa grave;

b)  Il donante non è responsabile per i vizi della cosa donata, se non in caso di dolo;

c)  La garanzia per evinzione non costituisce un effetto della conclusione del contratto, ma essa è prevista soltanto in tre tassativi casi:

Se il donante ha espressamente promesso la garanzia;

Se l'evinzione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

Se si tratta di donazione modale o rimuneratoria.


I CONTRATTI OBBLIGATORI PER IL GODIMENTO DI BENI


LA LOCAZIONE

L a locazione è un contratto di scambio tra chi ( locatore ) dispone di un bene, e ha interesse a conferirne il godimento ad altri per ricavare in cambio un utile periodico in danaro, e chi ( il conduttore e anche locatario ) di tale bene è privo e intende utilizzare le proprie disponibilità monetarie per conseguirne pro tempore l'uso.

L a locazione può avere ad oggetto qualunque cosa, mobile o immobile. A seconda dell'oggetto e della sua destinazione d'uso però varia la disciplina del contratto.

Ma è soprattutto la legislazione speciale a prevedere una disciplina particolare per la locazione di case di abitazione e di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione.


LA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE NEL CODICE CIVILE

Come regola, per la conclusione del contratto di locazione non è richiesta la forma scritta, neppure se si tratta di locazione immobiliare. La forma scritta è imposta a pena di nullità soltanto per le locazioni immobiliari ultranovennali.

Secondo il codice civile, le parti sono in linea di principio libere di fissare la durata del contratto di locazione. L'unico limite a tale autonomia consiste nella previsione della durata massima della locazione.

Con il contratto di locazione il locatore si obbliga:

A consegnare la cosa al conduttore

(e a consegnarla) "in buono stato di manutenzione"

A mantenere la cosa in condizioni tali da servire all'uso convenuto nel contratto

A garantire il pacifico godimento della cosa durante la locazione

Il conduttore è, a sua volta, obbligato:

A prendere in consegna la cosa ed a servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia per l'uso stabilito nel contratto

A dare il corrispettivo nei termini stabiliti

A locazione finita, a restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso svolto in conformità del contratto

Il conduttore può sublocare la cosa, salvo ch il contratto lo vieti.

La fine del rapporto presuppone nel codice la distinzione tra locazione con un termine di durata stipulato dalle parti (locazione a tempo determinato) e locazione senza determinazione convenzionale di tempo (locazione a tempo indeterminato).


LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE

Al sotto-tipo della locazione di immobili urbani ad uso di abitazione è riservato dalla legge speciale uno speciale regime.

Il legislatore individua due tipologie di contratto di locazione ad uso abitazione , rimesse alla libera scelta dei privati.

Il primo modello, che potremmo chiamare ordinario, consente alle parti di determinare liberamente il canone; è solo stabilita una durata minima del contratto, che non può essere inferiore a quattro anni.

Il secondo modello, che diremmo assistito o a canone calmierato o controllato, consente alle parti di stipulare il contratto sulla base di quanto abbiamo stabilito, anche in punto di entità del canone.


Per tutti i contratti di locazione ad uso di abitazione, si richiede, per la validità del contratto, la forma scritta. La mancanza del requisito formale, prescritto ad substantiam, conduce alla nullità del contratto.

Altri aspetti importanti della locazione di immobili ad uso di abitazione sono:

La successione al conduttore del contratto

La morosità del conduttore

La sublocazione


LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

Nella locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione il canone è liberamente concordato dalle parti secondo le leggi di mercato, senza alcun vincolo legislativo, ma il canone inizialmente pattuito non può essere aggiornato annualmente in misura superiore al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT.

La durata minima della locazione è invece sottratta all'autonomia privata, essa non può essere inferiore a sei anni. La locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione riconosce al conduttore alcune importanti prerogative. Questi infatti:

Può sublocare l'immobile e cedere il contratto a terzi anche senza il consenso del locatore sempre che insieme trasferisca o affitti l'azienda


L'AFFITTO

L'affitto consiste nella locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile. Rispetto alla locazione, la natura produttiva della res fa sorgere:

a)  L'obbligo dell'affittuario di curarne la gestione in conformità alla destinazione economica impressa dal locatore;

b)  Il diritto a fare propri i frutti e le altre utilità della cosa.


LE SINGOLE URE DI AFFITTO

Il codice civile disciplinava due ure tipiche di affitto: l'affitto di fondi rustici e l'affitto a coltivatore diretto. Altre importante ura è quella dell'affitto di azienda, che ha ad oggetto l'intero complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Alla ura dell'affitto, infine, deve essere ricondotto il contratto di concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, essendo quest'ultima un bene immobile produttivo.


IL LEASING

Il leasing (o locazione finanziaria) è il contratto con cui una parte (lessor o concedente) concede all'altra (lessee o utilizzatore) il godimento di un bene mobile o immobile, acquistato da un terzo (fornitore) o fatto costruire dal concedente, su scelta o indicazione dell'utilizzatore.

Nell'ambito del leasing, si distingue tra leasing di godimento e leasing traslativo.

A)    Leasing di godimento

Il leasing di godimento si caratterizza per il fatto di avere ad oggetto beni o impianti strumentali all'esercizio dell'impresa dell'utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile il superamento tecnologico nel periodo di durata del contratto. Alla scadenza del contratto, il bene presenta un minimo valore residuale, corrispondente all'altrettanto modesto prezzo di opzione per l'eventuale acquisto della proprietà da parte dell'utilizzatore.

B)    Leasing traslativo

In questa ura, invece, l'oggetto del contratto è costituito da beni che, pur essendo strumentali all'esercizio dell'impresa dell'utilizzatore, conservano allo scadere del contratto, secondo la previsone deo contraenti, un considerevole valore economico residuo, eccedente il prezzo pattuito per l'opzione.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

In mancanza di una disciplina legislativa, il regolamento degli interessi delle parti è interamente affidato alla volontà dei contraenti. Taluni aspetti della disciplina, sebbene altri restino ancora problematici sono:

a)  Obbligazione di consegna del bene all'utilizzatore

b)  Obbligazione di amento dei canoni


IL LEASE-BACK

Nel contratto di sale and lease back, un'impresa vende un bene mobile o immobile di sua proprietà ad una società di leasing che, da una parte, ne diventa proprietaria ed è obbligata a arne il corrispettivo e, dall'altra, ne cede contestualmente il godimento all'impresa venditrice a titolo di leasing. La fattispecie si caratterizza, pertanto, rispetto al leasing, per la coincidenza delle ure del fornitore e dell'utilizzatore, il quale ultimo è mosso alla stipulazione del contratto non già dall'interesse all'utilizzazione di un bene, bensì da un'esigenza di liquidità.


IL COMODATO

Il comodato è il contratto col quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodatario, come il conduttore, acquista un diritto personale di godimento sulla res, ma -a differenza del conduttore- non è obbligato al amento di alcun canone. Il comodato, infatti, è un contratto essenzialmente gratuito.

Il comodato è un contratto reale: il suo perfezionamento richiede, la consegna della cosa (traditio rei).

L'oggetto del comodato è costituito soltanto da beni infungibili e inconsumabili.


DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATO

Il comodatario può servirsi della cosa soltanto per l'uso determinato dal contratto o dalla natura di essa. Se l'uso della cosa implica delle spese, il comodatario non ha diritto al rimborso. Nella concessione gratuita la legge vieti al comodatario di concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. In funzione della restituzione della cosa, il comodatario è obbligato a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Il comodatario è responsabile per il deterioramento che sia dovuto a sua colpa o non sia mera conseguenza dell'uso per cui la cosa gli è stata consegnata.

La responsabilità del comodatario sussiste, tuttavia :

a)  Se egli poteva evitare il perimento sostituendo la cosa in comodato con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria ;

b)  Se ha impiegato la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, salvo che provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito;

c)  Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto: nel qual caso, il comodatario è obbligato a corrispondere al comodante il valore della casa.

La responsabilità del comodante sussiste nel caso in cui egli, pur conoscendo che la cosa presentava vizi, l'abbia concessa, senza avvertirlo, al comodatario e questi abbia subito danni.


LA RESTITUZIONE DELLA COSA

La disciplina dell'estinzione del contratto muta a seconda che le parti abbiano previsto un termine per la restituzione della cosa.

A)    Comodato con determinazione di durata

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine stabilito.

Il comodato può esigere, però, la restituzione anticipata della cosa:

Se sopravviene un suo urgente e imprevisto bisogno ;

Se il comodatario è inadempiente alle obbligazioni in uso conforme al contratto o alla natura della cosa;

Se il comodatario muore;

Se il comodante muore: gli eredi possono richiedere la restituzione dela cosa.

B)    Comodato senza determinazione di durata

Se il contratto non prevede un termine, il comodatario, è obbligato a restituire la cosa quando se ne è servito in conformità del contratto.

Nel caso in cui, però, il comodatario eserciti in modo continuativo il proprio godimento, il comodatario deve restituire la cosa non appena il comodante la richiede.


IL CONTRATTO DI ALBERGO

Col contratto di albergo una parte (albergatore) si obbliga a fornire all'altra (cliente), dietro corrispettivo di un prezzo, un alloggio e una serie di eventuali servizi accessori, funzionali a un confortevole soggiorno.


I CONTRATTI OBBLIGATORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE O DI SERVIZI


L'APPALTO

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

L'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio richiamano direttamente i requisiti dell'attività d'impresa; l'appaltatore, pertanto è necessariamente un imprenditore. L'elemento oggettivo dell'autonomia dell'appaltatore distingue, a sua volte, il contratto d'appalto dal contratto di lavoro subordinato.

L'appalto è un contratto consensuale, con effetti obbligatori, con prestazioni corrispettive, generalmente a forma libera ed essenzialmente oneroso.

Il corrispettivo è previsto espressamente che sia costituito dal danaro. Il prezzo può essere determinato globalmente con riferimento all'intera opera. Il amento può avvenire in un'unica soluzione ad opera compiuta, oppure in proporzione all'opera eseguita in seguito alla verifica del c.d. stato di avanzamento dei lavori.

E' discusso se l'appalto consista in un contratto intuitu personae.


L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO E LE "SOPRAVVENIENZE" CONTRATTUALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera o il sevizio secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore. Durante l'esecuzione dell'opera, possono essere apportate variazioni al progetto originariamente convenuto tra le parti. La legge distingue tre tipologie di variazioni:

a)  Variazioni concordate

b)  Variazioni necessarie

c)  Variazioni ordinate dal committente

Oltre alle variazioni del progetto, un'ulteriore "sopravvenienza" contrattuale è costituita dalla onerosità o difficoltà dell'esecuzione.


ADEMPIMENTO,INADEMPIMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

L'appaltatore deve consegnare l'opera nel termine previsto dal contratto e senza vizi o difformità.

Il diritto del committente di verificare lo stato dell'opera durante lo svolgimento dei lavori diviene un onere nel momento in cui l'appaltatore provvede alla consegna dell'opera.

Le difformità e i vizi dell'opera fondano la responsabilità dell'appaltatore e attribuiscono al committente una serie di rimedi, che possono essere classificati in:

a)  Rimedi preventivi alla consegna;

b)  Rimedi successivi alla consegna;

c)  Rimedi derivanti dalle norme sul contratto in generale.

A)    Il rimedio "preventivo" consiste nel potere del committente di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;

B) I rimedi successivi alla consegna consistono nelle azioni che il committente può esperire nei confronti dell'appaltatore, purché egli abbia denunziato all'appaltatore, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta, i vizi o le difformità riscontrare nell'opera;

C) L'esistenza di una disciplina speciale non esclude l'applicabilità dei rimedi previsti dalle norme sul contratto in generale. E' possibile, quindi, domandare la risoluzione giudiziale del contratto di appalto -oltre che nel caso sopra descritto - anche nelle seguenti ipotesi:

Quando l'appaltatore non esegue l'opera;

Quando, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuta di consegnarla al committente;

In caso di ritardo nell'esecuzione o nella consegna dell'opera;

Quando l'appaltatore subappalti l'esecuzione dell'opera senza l'autorizzazione del committente (infra).

Oltre ai casi di inadempimento, il contratto di appalto si scioglie, altresì, in due ulteriori ipotesi, cui la legge appresta una particolare disciplina:

Per il recesso del committente

Per l'impossibilità di esecuzione dell'opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti.


LA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

Quando l'opera realizzata dall'appaltatore consiste in un edificio o in altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'appaltatore responsabile entro dieci anni dal suo compimento. Per far valere la responsabilità dell'appaltatore, il committente ha l'onere di denunziare il difetto, la rovina o il pericolo di rovina entro un anno dalla scoperta.


IL SUBAPPALTO

L'appaltatore può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, soltanto se autorizzato dal committente. L'autorizzazione non deve essere espressa, ma può risultare anche per facta concludentia.


IL CONTRATTO D'OPERA

Si ha contratto d'opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Come l'appalto, il contratto d'opera è un contratto consensuale, con effetti obbligatori, con prestazioni corrispettive, a forma libera ed essenzialmente oneroso. Il corrispettivo, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

La disciplina del contratto è assai simile a quella dell'appalto.

Per quel che concerne l'esecuzione dell'opera, stabilisce che, se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Del tutto analoga, invece, è la norma che attribuisce al committente , la possibilità di recedere la contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera.


LA PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Il codice riserva una disciplina particolare al contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale. La natura "intellettuale" della prestazione incide sulle modalità di esecuzione dell'opera, sulla determinazione del compenso e sulle responsabilità del professionista.

A)    Dal primo punto di vista, il prestatore d'opera ha l'obbligo di eseguire personalmente l'incarico assunto e può valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari soltanto se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

B) Il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

C) La responsabilità del professionista è esclusa se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvo che il prestatore d'opera abbia agito con dolo o colpa grave.


LA SUBFORNITURA

Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi,modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Il contratto di subfornitura può essere stipulato anche come contratto ad esecuzione continuata o periodica. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e nel contratto devono essere indicati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di amento.

Le parti possono attribuire al committente la facoltà di precisare l'oggetto della subfornitura e i tempi di esecuzione, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati. E' nullo, invece, ogni diverso patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura.

Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso.

Il contratto deve fissare i termini di amento del subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare,altresì, gli eventuali sconti in caso di amento anticipato rispetto alla consegna.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

A)    Diritti di privativa industriale e intellettuale

I diritti di privativa industriale o intellettuale sul bene o servizio oggetto della subfornitura spettano al subfornitore, il quale,però, ne può validamente disporre in favore del committente soltanto verso un congruo corrispettivo.

Il committente, a sua volta,conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati l fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi.

B)    Diritto al amento della subfornitura

In caso di mancato rispetto del termine di amento, il committente deve corrispondere al subfornitore, sulle somme dovute, interessi determinati in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.  

C)    Divieto di subcontratto

Il subfornitore non può affidare, a sua volta, la fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.

D)    Divieto di recesso

Allorché il contratto abbia ad oggetto una specifica lavorazione o fornitura, il rapporto contrattuale si scioglie con l'esecuzione della prestazione da parte del subfornitore.


IL TRASPORTO

Col  contratto di trasporto, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Alla diversa natura dell'oggetto del trasporto si collega la distinzione tra i due sottotipi, e il trasporto di cose. Altre ure speciali di trasporto sono disciplinate al di fuori del codice civile; ad esempio:

a)  Il trasporto a mezzo nave

b)  Il trasporto a mezzo aeromobile

c)  Il trasporto ferroviario di persone e di cose su ferrovia

d)  Il trasporto postale.


IL TRASPORTO DI PERSONE

Nel trasporto di persone, sul vettore incombono i seguenti obblighi.

a)  Obbligo di eseguire puntualmente il trasporto

b)  Obbligo di salvaguardare l'incolumità fisica del trasportato


IL TRASPORTO DI COSE: LETTERA DI VETTURA E RICEVUTA DI CARICO

Il trasporto di cose è disciplinato nel codice civile come un contratto per sua natura a favore di un terzo con l'unica particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione. Il rapporto contrattuale coinvolge, quindi, tre soggetti - il mittente, il vettore e il destinatario - per i quali sono rispettivamente precisati diritti e obblighi.

Il contratto non richiede la forma scritta, ma la legge prevede la c.d. lettera di vettura, vale  adire il documento, rilasciato e sottoscritto dal mittente, in cui sono indicati con esattezza il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL MITTENTE

Al mittente spetta, anzitutto, il c.d. diritto di contrordine, che consiste nella richiesta al vettore di sospendere il trasporto e restituire le cose, ovvero nell'ordine di consegnare le cose a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o in altra diversa disposizione.

Il mittente ha l'obbligo di indicare esattamente i dati previsti per la lettera di vettura e deve rimettere, altresì, al vettore i particolari documenti, che occorrono per l'esecuzione del trasporto; egli risponde dei danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.


DIRITTI E OBBLIGHI DEL VETTORE

Il vettore deve adempiere all'obbligazione di trasporto mettendo le cose a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate. Il vettore deve, inoltre, esibire al destinatario la lettera di vettura che gli sia stata rilasciata dal mittente. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. Il rischio della perdita e dell'avaria grava sul vettore.

Rispetto alla diminuzione nel peso o nella misura derivante dalla particolare natura delle cose, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale e grava sul mittente o sul destinatario provare che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che, per le circostanze del caso, non poteva giungere alla misura accertata.

Il vettore è responsabile nei confronti del mittente, qualora esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa: il contratto di trasporto, infatti, può contenere la c.d. clausola di assegno, in virtù della quale il vettore è incaricato di riscuotere il prezzo della merce, dovuto al mittente in base al rapporto contrattuale del destinatario.


DIRITTI E OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

Il destinatario può esercitare verso il vettore tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, egli ne richiede la riconsegna al vettore. Per pretendere la riconsegna delle cose, il destinatario deve are al vettore il corrispettivo.

Finché non vi sia questa "richiesta" di consegna, i diritti nascenti dal contratto restano in capo al mittente, che è l'unico soggetto titolare dell'interesse e della legittimazione a far valere ogni eventuale responsabilità del vettore. Parimenti, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale tra mittente e destinatario, il destinatario è privo di azione verso il vettore.


IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il trasporto è un contratto solitamente oneroso. Il vettore ha diritto al corrispettivo in denaro (denominato "porto"). Si distingue il porto affrancato, che ricorre nel caso in cui il amento deve essere effettuato dal mittente al momento della consegna delle cose al vettore, dal porto assegnato, nel caso in cui il amento debba essere eseguito dal destinatario all'atto della riconsegna.


TRASPORTO CUMULATIVO, TRASPORTO CON RISPEDIZIONE E SUBTRASPORTO

Si ha trasporto cumulativo quando più vettori si obbligano verso il mittente, con un unico contratto, a trasportare le cose al destinatario. La diversa ura del trasporto con rispedizione della merce ricorre, invece, quando il vettore, si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Si distingue il sub trasporto, che consiste nel contratto che il vettore stipula con un altro vettore cui affida l'esecuzione del trasporto cui si è obbligato nei confronti del mittente.


IL NOLEGGIO

Dal trasporto deve essere distinto il contratto di noleggio, nel quale un soggetto (noleggiante), in cambio di un corrispettivo (nolo), mette a disposizione di altro soggetto (noleggiatore) un veicolo provvisto di conducente per l'esecuzione di un viaggio predeterminato (c.d. noleggio a viaggio), ovvero l'esecuzione di tutti i viaggi che il noleggiatore ordinerà entro un determinato termine (c.d. noleggio a tempo).


I CONTRATTI DI VIAGGIO:

IL CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

Col contratto di organizzazione di viaggio,l'organizzatore si impegna a suo nome a procurare al viaggiatore, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

La ura costituisce una species dell'appalto di servizi, il cui oggetto deve essere considerato alla stregua di un servizio unitario, nonostante la pluralità delle prestazioni costitutive del viaggio.

Per la conclusione del contratto non è richiesta la forma scritta ad substatiam;tuttavia, l'organizzatore è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma o il suo timbro, in cui devono essere riportati, oltre ai dati identificativi dell'organizzatore e del viaggiatore, tutte le condizioni relative ai trasporti, ai soggiorni e agli altri servizi accessori. Tale documento fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del viaggio.

In favore del viaggiatore, la legge prevede il diritto di recesso. Il recesso dell'organizzatore è consentito qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.


IL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DI VIAGGIO

E' intermediario di viaggio (travel agent) colui che, per conto del viaggiatore, stipula un contratto di organizzazione di viaggio o una serie di contratti che forniscono al viaggiatore servizi separati. I contratti conclusi dall'intermediario si considerano conclusi dal viaggiatore, sia che l'intermediario abbia agito in nome del viaggiatore, sia che abbia agito in nome proprio.


LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

La vendita di pacchetti turistici hanno come oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi consistenti nel trasporto, nell'alloggio o in servizi turistici "significativi".

La legge prende in considerazione i rapporti stipulati tra tre soggetti:

a)  L'organizzatore del pacchetto: colui che realizza la combinazione degli elementi costitutivi del "pacchetto", il quale può precedere alla vendita del pacchetto stesso direttamente o tramite un venditore;

b)  Il venditore del pacchetto: colui che vende o si obbliga a collocare il pacchetto turistico combinato dall'organizzatore;

c)  Il consumatore: l'acquirente o colui che sia indicato, anche dopo la conclusione del contratto come cessionario o titolare del pacchetto turistico.


I CONTRATTI DI DEPOSITO E PARCHEGGIO

IL DEPOSITO

Il deposito è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura.


OBBLIGAZIONI DEL DEPOSITARIO

Due sono le fondamentali obbligazioni del depositario: quella di custodia e quella di restituzione della cosa.

A)    Obbligazione di custodia

B)    Obbligazione di restituzione


IL DEPOSITO IN ALBERGO

Una disciplina speciale è dettata, nel codice civile con riguardo alla responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate dal cliente.

a)  Cose portate dal cliente

b)  Cose consegnate dal cliente


IL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

Attraverso il deposito nei magazzini generali il depositante persegue, da un lato, lo scopo di adeguata conservazione della merce, e, dell'altro, in seguito al rilascio della nota di deposito e la nota di pegno, la facoltà di trasferire la proprietà o di attribuire in pegno le merci depositate mediante mera girata del titolo.


IL  CONTRATTO DI PARCHEGGIO

Col contratto di parcheggio il titolare di un'area, pubblica o privata, aperta o recintata, consente al conducente il ricovero del suo veicolo. Controversa è la qualificazione giuridica di tale contratto, di cui si riconosce, tuttavia, la natura atipica. Nell'ipotesi in cui manchi ogni diretto contatto tra conducente e parcheggiatore, si tratta di una mera locazione d'area. In tal caso, l'obbligazione del parcheggiatore consiste unicamente nel porre a disposizione del cliente lo spazio per la sosta del veicolo, con la conseguenza che non sussiste responsabilità del parcheggiatore per gli eventi che provochino danno al cliente.

Viceversa, l'ipotesi della consegna di un veicolo all'interno di un'area privata a personale che prende in consegna le chiavi, cura la collocazione negli appositi spazi e attende alla custodia, deve essere assimilata al contratto di deposito, con conseguente obbligo per il parcheggiatore di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell'inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.


I CONTRATTI DI PUBBLICITA'

L'attività di illustrazione e diffusione nel pubblico delle caratteristiche dei prodotti ha assunto sempre maggiore importanza nelle moderne economie. Per il conseguimento dello scopo pubblicitario si sono diffuse, nuove ure contrattuali solitamente raggruppate sotto la definizione unitaria di "contratti di pubblicità" e ricondotte,al modello dell'appalto di servizi, il cui tratto caratteristico è costituito dall'intento dell'impresa committente di attuare una pubblicità dei propri prodotti o servizi.


IL CONTRATTO DI AGENZIA PUBBLICITARIA

Il contratto di agenzia pubblicitaria è un contratto atipico, col quale il committente affida all'agente pubblicitario l'esecuzione di numerose prestazioni, relative all'ideazione, organizzazione e attuazione della camna promozionale di un prodotto o di un servizio, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale (c.d. ritorno pubblicitario).

Il corrispettivo dovuto all'agente può consistere in una determinata somma di denaro (c.d. fee), oppure in una commissione stabilita in percentuale rispetto ai costi della camna pubblicitaria-


LA SPONSORIZZAZIONE

Nel contratto di sponsorizzazione un soggetto (sponsee o sponsorizzato) si obbliga a consentire ad altro corrispettivo, un marchio o un prodotto specificamente marcato.

La sponsorizzazione è un contratto con prestazioni corrispettive. Il contratto di sponsorizzazione può essere concluso dal produttore industriale di una determinata merce.

La ura speciale della sponsorizzazione televisiva ricorre allorché un'impresa pubblica o privata, versi un contributo per il finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.


IL MERCHANDISING

Il merchandising è il contratto atipico, con cui il titolare di un "segno distintivo" cede ad altro imprenditore il diritto alla sua utilizzazione in un settore di mercato diverso da quello nel quale il segno stesso ha assunto notorietà.

In relazione all'oggetto del merchandising, si distingue tra:

Character merchandising, relativo al nome o all'immagine di personaggi di fantasia;

Personality merchandising, avente ad oggetto il nome o l'immagine di pesonaggi famosi;

Trademark merchandising, relativo al marchio di determinati prodotti.


ALTRI CONTRATTI ATIPICI

L'ENGINEERING

ura atipica, emersa nella prassi degli ultimi decenni, è quella della c.d. contratto di engineering, nel quale un'impresa (engineer) si obbliga a predisporre un progetto industriale, architettonico o urbanistico e , eventualmente, a realizzarlo. In relazione all'oggetto del contratto, si distingue tra commercial engineering e consultin engineering.

Il commercial engineering ha ad oggetto la predisposizione del progetto di realizzazione dell'opera, la previsione dei costi di realizzazione e lo studio diretto all'acquisizione dei finanziamenti necessari,il suo collaudo e, talvolta, perfino l'amministrazione e la manutenzione dell'opera stessa una volta eseguita. Si parla di engineering "chiavi in mano" per indicare il contratto con cui l'engineer si impegna a consegnare l'opera completa in tutti i suoi aspetti.

Il consultino engineering, invece, ha per oggetto soltanto la predisposizione del progetto industriale, architettonico o urbanistico e , eventualmente, la mera attività di controllo e di assistenza tecnica nella fase di esecuzione dell'opera.


IL CATERING

Nel contratto di catering, un soggetto si obbliga ad erogare servizi di ristorazione in locali indicati dal cliente, in funzione di una determinata attività in occasione di particolari manifestazioni o cerimonie organizzate dal cliente stesso.


L'OUTSOURCING

Col contratto di outsourcing un imprenditore incarica un altro imprenditore di provvedere alla manutenzione di un proprio impianto, verso il amento di un corrispettivo. 



IL MANDATO

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante).

Il mandato si perfeziona con lo scambio dei consensi e fa sorgere, in capo al mandatario l'obbligo di compiere l'atto giuridico concordato tra le parti ( contratto con effetti obbligatori).

Nell'ambito dell'ampia ura del mandato, si possono enucleare alcune sottocategorie, che evidenziano specifici profili di distinzione.

A)    Dal punto di vista del contenuto, si distingue il mandato generale e dal mandato speciale;

B) L'interesse per il compimento dell'atto appartiene al mandante;

C)    Sotto il profilo soggettivo, si distingue il mandato collettivo e il mandato a pluralità di mandatari;

D)    Dal punto di vista causale, il mandato è oneroso o gratuito;

E) A seconda che il mandatario sia munito di procura da parte del mandante, si distingue, infine, il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza.


MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA

Il mandatario compie l'atto per conto del mandante. Al mandato con rappresentanza. Il mandatario-rappresentante spende il nome del mandante-rappresentante e, conseguentemente, gli atti giuridici compiuti dal mandatario-rappresentante producono direttamente effetto nella sfera giuridica del mandante-rappresentato.

Viceversa, nel mandato senza rappresentanza non si applica la regola dell'imputazione diretta in capo al rappresentato degli atti giuridici compiuti dal rappresentante.

La legge detta specifiche regole che agevolano l"acquisizione" in capo al mandante degli effetti giuridici dell'atto compiuto dal mandatario. Si tratta di regole distinte a seconda che gli atti concernano crediti, beni mobili o immobili.

Se dall'atto compiuto dal mandatario sorgono diritti di credito, il relativo rapporto obbligatorio si stabilisce tra il mandatario e il terzo.

Se l'atto compito dal mandatario consiste nell' acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le cose acquistate per suo conto dal mandatario.

Se il mandatario ha compiuto un acquisto di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante il diritto acquistato.


LE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO

L'obbligazione principale del mandatario è quella di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Se l'atto compiuto fa sorgere un'obbligazione in capo al terzo che ha contrattato sol mandatario, il mandatario non risponde verso il mandante per l'adempimento di tale obbligazione.


L'OBBLIGO DI RISPETTARE I LIMITI DEL MANDATO

La natura giuridica dell'atto eccedente i limiti del mandato è diversa a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza. Nel caso di mandato con rappresentanza, si applica la disciplina della rappresentanza senza potere: l'atto è, inefficace e il mandatario-rappresentante è responsabile del danno che il terzo ha sofferto per avere confidato senza sua colpa  nella validità del contratto.

Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, l'atto eccedente i limiti del mandato è efficace, ma resta a carico del mandatario.


LA SOSTITUZIONE DEL MANDATARIO E IL SUBMANDATO

La sostituzione del mandatario è ammessa in due casi:

Quando il mandante l'ha autorizzata;

Quando essa sia necessaria per la natura dell'incarico.

Il mandatario è responsabile verso il mandante:

Quando ha incaricato un sostituto senza autorizzazione del mandante o senza la necessità derivante dalla natura dell'incarico;

Se ha agito con colpa nella scelta del sostituto, allorquando il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona del sostituto;

In relazione alle istruzioni, che egli ha impartito al sostituto

In caso di sostituzione autorizzata o necessaria, il mandante può agire direttamente nei confronti del sostituto.


LE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE

Altre obbligazioni sono comunque sancite dalla legge a carico del mandante, anche in caso di mandato gratuito.

Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto in proprio nome.

Il mandante è obbligato, inoltre, a rimborsare le anticipazioni effettuate dal mandatario, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte.

Se, a causa dell'incarico, il mandatario ha patito danni, il mandante è obbligato al risarcimento.


L'ESTINZIONE DEL MANDATO

Il codice individua quattro categorie di cause estintive del rapporto di mandato.

A)    Una prima categoria comprende cause estintive "fisiologiche", quali la scadenza del termine che le parti abbiano previsto per l'esecuzione dell'incarico, o il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale il mandato è stato conferito.

B)    Altra causa di estinzione è la revoca da parte del mandante.

C)    Il mandato si estingue, altresì, per rinunzia del mandatario.

D)    Il mandato si estingue per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.

E) Da ricordare, infine, che il mandato si scioglie per il fallimento di una delle parti.


LA COMMISSIONE

Il contratto di commissione è una ura speciale di mandato, alla quale il codice riserva una specifica disciplina.

A)    In primo luogo, la commissione si caratterizza per la specialità dell'oggetto, consistente nell'acquisto o nella vendita di beni.

B) La commissione è un mandato senza rappresentanza, posto che il commissionario acquista o vende i beni in nome proprio e per conto del committente.

C)    La commissione, inoltre, è un mandato necessariamente oneroso.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Gli obblighi del commissionario sono i medesimi del mandatario. La legge regola talune ulteriori facoltà attribuire al commissionario.

In primo luogo, il commissionario, che venda beni del committente, si presume autorizzato a concedere dilazioni di amento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione.

Altra facoltà spettante al commissionario, è quella di contratto con se stesso nell'ipotesi in cui l'oggetto della commissione sia costituito da titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente stabilito per atto dalla pubblica autorità.


LA SPEDIZIONE

Al pari della commissione, il contratto di spedizione è una ura speciale di mandato, che si caratterizza in relazione all'oggetto dell'incarico, consistente nell'obbligo dello spedizionieri di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Nell'esecuzione dell'incarico, lo spedizioniere deve attenersi alle istruzioni del committente in ordine alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce. Lo spedizioniere ha diritto alla retribuzione per l'esecuzione dell'incarico. ura particolare è quella dello spedizioniere-vettore, definito dal codice come colui che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto.


L'AGENZIA

Col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Si tratta, quindi, di un contratto di durata,necessariamente oneroso.

A differenza del mandatario, l'agente non compie atti giuridici, ma l'attività materiale di "promozione" della conclusione di contratti. Egli, non è munito di rappresentanza, a meno che il preponente gli conferisca un'apposita procura per la conclusione dei contratti.

Il preponente può attribuire all'agente la sola facoltà di riscuotere i crediti.

Per poter svolgere la sua attività, l'agente deve essere iscritto nel ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

In favore di ciascuna delle parti è previsto il diritto di esclusiva, per cui il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

L'art. 1746 c.c. disciplina gli obblighi dell'agente, che consistono del dovere di:

a)  Tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede;

b)  Osservare gli obblighi che incombono al commissionario, ad eccezione però degli obblighi derivanti dallo star del credere;

c)  Dare immediato avviso al preponente quando, per qualsiasi ragione, non sia in grado di eseguire l'incarico.

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

Anche gli obblighi del preponente sono espressamente indicati dal codice. Il preponente, pertanto, deve:

a)  Agire con lealtà e buona fede;

b)  Mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto;

c)  Informare l'agente dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli;

d)  Consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute.


DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

In ogni caso di estinzione del contratto, l'agente ha diritto all'indennità di cessazione del rapporto.


AGENTE DI ASSICURAZIONE E BROKER

Le disposizioni sul contratto di agenzia si applicano anche agli agenti di assicurazione.

Dall'agente di assicurazione deve essere distinta la ura del broker, ossia del mediatore in assicurazione e riassicurazione. Il broker è colui che "esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".


LA CONCESSIONE DI VENDITA E IL FRANCHISING

La concessione di vendita e il franchising. Si tratta di contratti spesso annoverati, insieme ad altre ure tipiche nella categoria dei "contratti di distribuzione", quei contratti che consentono alle imprese produttrici di penetrare più efficacemente nei mercati e di ottenere una diffusione quanto più possibile capillare dei loro prodotti.


LA CONCESSIONE DI VENDITA

L a concessione di vendita è un contratto con prestazioni corrispettive, con cui un imprenditore (produttore-concedente) si obbliga nei confronti di un altro imprenditore (rivenditore-concessionario) a somministrargli prodotti dei quali il rivenditore si obbliga a promuovere la commercializzazione nell'ambito di una determinata zona.

Il concedente, di regola, deve consentire al concessionario l 'uso de segni distintiva della propria impresa (marchio e insegna)e fornire al concessionario  assistenza tecnica. A sua volta, il concessionario si obbliga a rispettare le prescrizioni del concedente nell'organizzazione dell'impresa e nella determinazione dei prezzi di vendita.

Tra concedente e concessionario sussiste un obbligo di collaborazione, che impone al concedente di non pregiudicare con la propria condotta nell'esecuzione del contratto il prestigio del proprio marchio.


IL CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (affiliante o franchi sor) concede la disponibilità all'altro (affiliato o franchisee), verso corrispettivo (royalties), di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. Si distinguono, così, franchising distributivo e franchising di servizi. In taluni casi,si può avere anche un franchising produttivo.

Il contratto di affinazione commerciale deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

Nel corso del contratto, l'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto. Egli, inoltre, deve osservare e fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Il franchising è un contratto di durata a tempo determinato o indeterminato.


LA MEDIAZIONE

E' mediatore colui che mette in relazione duo o più parti per la conclusione di un affare di dipendenza o di rappresentanza.

L'attività del mediatore è connotata da taluni requisiti.

A)    Professionalità

B) Natura esclusivamente personale dell'attività

C) Indipendenza

Il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.


IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE

Per "conclusione dell'affare" deve intendersi la stipulazione di un atto immediatamente (anche se provvisoriamente) efficace.

La misura della provvigione è stabilita, di regola, dalle parti.

Se l'affare non è stato concluso, il mediatore ha soltanto il diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite.


PLURALITA' DI MEDIATORI E SUBMEDIAZIONE

Il codice prevede che la conclusione dell'affare possa derivare dall'intervento di una pluralità di mediatori; in tal caso ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Fattispecie diversa dalla pluralità di mediatori è quella della submediazione, che ricorre allorché un mediatore, già incaricato da un certo soggetto per la conclusione di un affare, dà incarico ad altro mediatore di reperire l'altro contraente.


GLI OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulle conclusione di esso. Le circostanze sono quelle che possono indurre le parti alla conclusione del contratto o a pattuire differenti condizioni.


I CONTRATTI ALEATORI


RENDITA VITALIZIA, RENDITA PERPETUA E CONTRATTO DI MANTENIMENTO


LA RENDITA VITALIZIA

Con il contratto oneroso di rendita vitalizia una parte trasferisce all'altra un bene mobile o immobile o cede un capitale verso il corrispettivo del diritto di esigere, per l'intera durata della propria vita, la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili.

La rendita può essere costituita anche con la previsione di una pluralità di beneficiari (c.d. rendita congiuntiva).

La rendita può essere costituita anche in favore di un terzo.


LA RENDITA PERPETUA

Prima ancora della rendita vitalizia, il codice disciplina la ura della rendita perpetua, che è il contratto col quale una parte aliena un bene immobile o cede un capitale all'altra in cambio del diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili.

La rendita perpetua non appartiene alla categoria dei contratti aleatori, perché in essa manca l'incertezza connessa alla durata della vita della persona sulla quale la rendita è costituita.

Si distingue tra rendita fondiaria, avente ad oggetto l'alienazione di un immobile, e rendita semplice, avente ad oggetto la cessione di un capitale.

La rendita perpetua può essere costituita:

A titolo oneroso

A titolo gratuito

Per testamento

Quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

Essendo previsto che l'obbligo del soggetto tenuto al amento della rendita possa durare in perpetuo, la legge prevede la redimibilità della rendita mediante esercizio, con atto unilaterale, del diritto di riscatto. Tale diritto si esercita col amento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale. Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.


IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a are un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

La definizione allude ai due fondamentali sotto-tipi in cui si riparte, dopo le disposizioni generali, la disciplina del codice: l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita.

Lo svolgimento dell'attività di assicuratore è consentito soltanto a soggetti che presentino adeguate garanzie di continuità, organizzazione e solidità economica; l'assicuratore, pertanto, può essere costituito soltanto come istituto di diritto pubblico, società per azioni, società cooperativa o mutua assicuratrice.


LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'assicurazione è un contratto consensuale, che si perfeziona, pertanto, con il mero scambio dei consensi.

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta. Il termine di irrevocabilità decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

E' prevista la forma scritta ad probationem. Di solito, il contratto è concluso mediante moduli o formulari e la legge prevede l'obbligo dell'assicuratore di rilasciare al contraente la polizza di assicurazione.


IL RISCHIO ASSICURATIVO

Il contratto di assicurazione è caratterizzato da intrensica aleatorietà, poiché le parti, non possono prevede l'evento se l'evento dannoso si verificherà.

Il rischio rappresenta, pertanto, l'elemento essenziale caratterizzante la causa del contratto di assicurazione.

La disciplina legislativa evidenzia quattro caratteristiche del rischio assicurativo. Esso, infatti:

a)  deve esistere al momento della conclusione del contratto;

b)  deve essere stato esattamente valutato dalle parti all'atto della stipulazione;

c)  deve avere ad oggetto la verificazione di eventi non dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;

d)  deve persistere, tendenzialmente nella stessa misura, nel corso dell'attuazione del rapporto.


ASSICURAZIONE  IN NOME ALTRUI, PER CONTO ALTRUI, PER CONTO DI CHI SPETTA E IN FAVORE DEL TERZO

La controparte dell'assicuratore è definita genericamente come contraente ed è la parte che è tenuta al amento del premio. L'assicurato, invece, è il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione. Solitamente, contraente e assicurato sono lo stesso soggetto, ma le due ure possono anche non coincidere.

Il beneficiario, a sua volta, è l'avente diritto all'indennizzo dovuto dall'assicuratore nel caso di verificazione dell'evento assicurato.

Nell'assicurazione in nome altrui, gli effetti del contratto si producono nei confronti di colui in nome del quale il contraente ha agito se quest'ultimo era munito di potere rappresentativo.

Nell'assicurazione per conto altrui, vi è dissociazione tra contraente e assicurato: il contraente agisce in nome proprio, ma per conto del soggetto titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.

Anche nell'assicurazione per conto di chi spetta, il contraente è un soggetto diverso dal titolare dell'interesse, ma quest'ultimo non è determinato al momento della conclusione del contratto.

L'assicurazione a favore del terzo si caratterizza per la dissociazione tra il contraente-assicurato e il beneficiario della prestazione dovuta dall'assicuratore. A differenza dell'assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta, essa costituisce certamente una ura speciale di contratto a favore del terzo. E' prevista come ipotesi tipica nell'ambito dell'assicurazione sulla vita.


EFFETTI E DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione è un contratto di durata, che produce effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto fino alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso, deve ammettersi la facoltà di ciascuna parte di recedere dal contratto, con congruo preavviso e con efficacia ex nunc.

Il contraente è obbligato a are il premio.

L'inadempimento determina la sospensione ope legis dell'efficacia del contratto, con termini diversi a seconda che riguardi l'unico premio pattuito oppure i premi successivi al primo.

La risoluzione del contratto è diversamente disciplinata a seconda che riguardi l'assicurazione contro i danni o quella sulla vita.

Nell'assicurazione sulla vita, invece, occorre distinguere: se il mancato amento riguarda il premio relativo al primo anno, all'assicuratore è concessa soltanto l'azione per la riscossione del premio entro sei mesi dalla scadenza; viceversa, il mancato amento dei premi successivi, nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, altrimenti, nei venti giorni dalla scadenza, provoca la risoluzione di diritto del contratto e i premi ati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.


L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L'assicurazione contro i danni prevede il requisito essenziale dell' interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

L'estraneità all'assicurazione di scopi di carattere speculativo costituisce, altresì, il fondamento del principio indennitario, in virtù del quale il ristoro del danno subito dall'assicurato costituisce il fine e il limite dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore.

Il principio indennitario è all'origine anche della disciplina dell'assicurazione presso diversi assicuratori. Tale ura può assumere due diverse forme: l'assicurazione cumulativa e la coassicurazione.

L'assicurazione cumulativa si ha nel caso in cui, per il medesimo rischio, siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori. Nel caso di sinistro, l'assicuratore deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun assicuratore il nome degli altri. Sono obbligati in solido nei confronti dell'assicurato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Nella coassicurazione la medesima assicurazione è ripartita tra gli assicuratori per quote determinate; conseguentemente, ciascun assicuratore è tenuto al amento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Allo scopo di evitare che il contratto di assicurazione possa condurre al conseguimento di finalità speculative, il codice disciplina una serie di oneri e obblighi a carico dell'assicurato.

A)    Oneri di avviso

B)    Obbligo di salvataggio

C)    Diritto di surrogazione


L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Una ura speciale di assicurazione contro i danni è l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi, nella quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve are a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.


LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DELLA RESPONSABILITA'  CIVILE

Esigenze di sicurezza sociale e di tutela della sfera personale e patrimoniale dei potenziali danneggiati hanno indotto il legislatore degli ultimi decenni ad istituire forme di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. In tale ambito spicca l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.


L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

L'assicurazione sulla vita consiste in un sotto-tipo legale del contratto di assicurazione, che prevede l'obbligo dell'assicuratore a are, verso il amento di un premio, un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Con riguardo alla natura dell'evento, si distingue tra:

a)  Assicurazione in caso di morte

b)  Assicurazione per il caso di sopravvivenza


L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo, la legge dispone che il terzo debba dare il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata a favore di un terzo. Il terzo beneficiario acquista il diritto all'indennità non già per effetto della stipulazione, ma all'atto della  designazione da parte del contraente, che può avvenire oltre che nel contratto di assicurazione, anche con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Le norme sull'assicurazione sulla vita contengono alcune regole speciali con riguardo al amento dei premi e al mutamento del rischio. Peculiari di tale sottotipo sono, altresì, i diritti dell'assicurato al riscatto e alla riduzione della somma assicurata.

A)    Obbligo di amento dei premi;

B)    Diritti di riscatto e riduzione della polizza;

C)    Mutamento del rischio.


LA RIASSICURAZIONE

La riassicurazione consiste nel contratto di assicurazione, che un'impresa assicuratrice stipula con un'altra, al fine di coprire il rischio derivante dall'eventuale incapacità di far fronte a una serie di rapporti assicurativi.


IL GIUOCO E LA SCOMMESSA

Il giuoco consiste in un'attività ricreativa o di mero svago, al cui esito i partecipanti subordinano il amento di una somma di denaro in favore del vincitore. Nella scommessa, invece, l'attività del contraente si limita ad una previsione sul verificarsi di un avvenimento incerto - consistente, di solito, appunto, nell'esito di un giuoco . senza alcuna cooperazione alla sua realizzazione.

Giuoco e scommessa possono essere illeciti, meramente leciti e meritevoli di tutela giudiziaria.

A)    Sono illeciti i cc.dd. giuochi d'azzardo, che conurano un illecito penale di natura contravvenzionale.

B) I giuochi e le scommesse non proibiti sono quelli nei quali, per la modesta entità della somma o per il difetto, anche parziale, dell'aleatorietà della vincita o della perdita, non possono essere considerati giuochi d'azzardo.

C) I giuochi meritevoli di tutela giudiziaria sono quelli per i quali, invece, la legge attribuisce al vincitore l'azione per pretendere l'importo della vincita.


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'associazione in partecipazione è il contratto con cui un soggetto che esercita un'impresa o compie uno o più affari determinati (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili dell'impresa o dell'affare, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'apporto dell'associato può avere il contenuto più vario e consistere, quindi,in un conferimento di denaro o titoli di credito, nel trasferimento di un diritto reale su bene mobile o immobile, nella cessione di un credito, nell'attribuzione di un qualsiasi altro diritto personale di godimento.

L'associante è un imprenditore. L'associato, a sua volta, non assume in nessun caso, per effetto del contratto, la qualifica di imprenditore. I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.


DIRITTI DELL'ASSOCIATO ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato può esercitare i seguenti diritti:

a)  Diritto al rendiconto

b)  Diritto di controllo

c)  Diritto di partecipazione.

L'associato deve consentire a che l'associante attribuisca partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone. Essendo un contratto con prestazione corrispettive, all'associazione in partecipazione sono applicabili le norme generali sulla risoluzione per inadempimento. Il fallimento dell'associante è una causa di scioglimento espressamente prevista dalle legge.


I CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO

CONTRATTI BANCARI

La banca esercita una funzione di intermediazione nel credito: raccoglie il risparmio tra il pubblico dei risparmiatori, principalmente sotto forma di depositi e impiega il risparmio raccolto attraverso operazioni di  finanziamento o di prestito. A questa funzione, che potremmo definire principale, si affianca lo svolgimento di operazioni accessorie, che consistono nella prestazione di particolari servizi a favore della clientela.

Ma la banca utilizza anche contratti tipicamente bancari: sono tali quelli nei quali la presenza della banca come parte negoziale è determinante per la qualificazione del negozio. I contratti tipicamente bancari sono: il deposito bancario; l'apertura di credito;l'anticipazione bancaria e lo sconto; il deposito titoli in amministrazione e il servizio delle cassette di sicurezza.

Oggi il riequilibrio nella regolamentazione pattizia dei contratti bancari si deve alla normativa sulla trasparenza delle operazioni bancarie, poi confluita nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. I punti salienti di tale disciplina si compendiano:

Nell'imposizione a carico della banca di una serie di obblighi di pubblicità delle condizioni economiche

Nell'obbligo di redazione per iscritto del contratto

Nella previsione di un contenuto minimo obbligatorio dei contratti

Nella nullità delle clausole di mero rinvio agli usi

Nei limiti alla facoltà che la banca tradizionalmente si riserva di modificare in senso sfavorevole al cliente

Nella previsione, nei contratti di durata, di comunicazioni periodiche alla clientela

Nella prescrizione di un trattamento paritario nel conteggio e nel riconoscimento sia degli interessi attivi che quelli passivi.

Il deposito bancario è un tipo particolare di deposito irregolare che si caratterizza strutturalmente per l'intervento della banca in veste di depositario.

Di regola il deposito è regolato in conto corrente. Al pari di qualsiasi operazione bancaria in conto corrente, si distingue dal contratto di conto corrente ordinario. Il deposito bancario può essere documentato da un apposito libretto emesso dalla banca.

L' apertura di credito è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Si distingue dal mutuo, che - in quanto contratto reale - implica l'immediata consegna del danaro al cliente e la conseguente immediata decorrenza degli interessi a suo carico.

L'apertura di credito può essere di vari tipi:

È semplice o in conto corrente

È allo scoperto

Nell'anticipazione bancaria la banca dà o pone a disposizione del cliente una somma di danaro dietro garanzia di merci, titoli o depositi di danaro costituiti in pegno.

Tra le operazioni bancarie accessorie rispetto all'attività di intermediazione nella circolazione dei capitali rientrano i servizi di custodia:

Con il deposito di titoli in amministrazione

Con il contratto per il servizio delle cassette di sicurezza


IL CONTO CORRENTE ORDINARIO

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in u conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

I crediti inclusi nel rapporto di conto corrente sono determinati dalle parti al momento della conclusione del contratto. Poiché il conto corrente costituisce un'applicazione contrattuale dell'istituto della compensazione, la legge stabilisce che sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.


DISCIPLINA DEL RAPPORTO E SUO SCIOGLIMENTO

Per conoscere l'esatto ammontare delle reciproche pretese, ciascun correntista può inviare all'altro l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura.

Il rapporto di conto corrente è ovviamente influenzato dalle vicende che concernono i crediti oggetto delle rispettive rimesse. Il Codice disciplina, sul punto, tre diverse situazioni.

A)    Vicende relative al contratto fonte del credito

B) Garanzie dei crediti iscritti

C) Sequestro o pignoramento del saldo

Lo scioglimento del rapporto di conto corrente si verifica alla data stabilita dalle parti. Nel caso, però, di rapporto a tempo interminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.


IL MUTUO

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Poiché l'oggetto del contratto consiste in cose fungibili, il mutuatario acquista la proprietà delle cose ricevute a mutuo.

Il mutuo si presume oneroso; salva diversa volontà delle parti, infatti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi a mutuante.

Secondo l'opinione prevalente, pertanto, il mutuo è ancora oggi un contratto reale.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Due sono le obbligazioni del mutuatario: quella di corrispondere gli interessi se il mutuo è oneroso e quella di restituire le cose mutuate.

a)  Obbligazione di corrispondere gli interessi al mutuante

b)  Obbligazione di restituire le cose mutuate


MUTUO DI SCOPO

Il mutuo si definisce "di scopo" allorquando il mutuatario è obbligato a un determinato impiego della somma mutuatagli. Il mutuo di scopo è legale o volontario a seconda che l'obbligo di impiego derivi da una clausola contrattuale o da una norma di legge.

che legittima il mutuante a domandare la risoluzione del contratto.

Si ha, invece, nullità del mutuo legale di scopo quando le parti, abbiano concordato l'utilizzazione della provvista per una finalità diversa da quella prevista dalla legge.


IL FACTORING

Il contratto di factoring nella convenzione con cui un imprenditore (detto cadente o fornitore) si obbliga a cedere ad un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. L'interesse dell'imprenditore alla stipulazione del contratto di factoring consiste nell'acquisizione di liquidità attraverso le pattuite anticipazioni sull'importo dei crediti.

Il contratto di factoring è un contratto consensuale.

La cessione dei crediti produce effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi, se la cessione è globale e i crediti sono esistenti.

L a cessione produce, invece, effetti obbligatori, se si tratta di crediti futuri, oppure di crediti per trasmettere i quali occorrono distinti contratti di cessione.

La cessione avviene, di regola, pro solvendo ma può essere pattuita anche pro soluto.


RAPPORTI TRA FACTOR E DEBITORE CEDUTO

L a cessione del credito è opponibile al debitore secondo le regole generali previste dall'art. 1264: occorre, quindi, che la cessione sia notificata o accettata dal debitore.


I CONTRATTI OBBLIGATORI DI GARANZIA

FIDEIUSSIONE, MANDATO DI CREDITO E GARANZIE PERSONALI ATIPICHE


LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore.

La fideiussione realizza una forma di garanzia personale del credito: con la fideiussione il garante assume un'obbligazione in senso tecnico e risponde dell'adempimento di questa con tutti i suoi beni presenti e futuri.

La fideiussione è un contratto che intercorre tra il fideiussore, che si fa personalmente garante di un debito altrui, e il creditore. Il debitore principale non è parte del contratto di fideiussione. Se la garanzia non è prestata a titolo oneroso, dal contratto di fideiussione nascono obbligazioni solo a carico del fideiussore: l ura rientra così nello schema del contratto con obbligazioni del solo proponente.

La fideiussione non è un contratto sottoposto a una forma vincolata; ma è necessariamente che la volontà di prestare fideiussione sia espressa. La fideiussione presenta la caratteristica peculiare dell'accessorietà rispetto al debito garantito. Infatti l'obbligazione del fideiussore:

Non è valida se non è valida l'obbligazione principale

Non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose

Si estingue per l'estinzione del debito garantito e il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, anche derivanti da ragioni sopravvenute, salva quella derivante dall'incapacità.


La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

Nei rapporti tra fideiussore e debitore principale, il fideiussore che abbia ato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore, e può rivolgersi nei confronti di lui, con l'azione di regresso, per ottenere il rimborso del capitale, degli interessi e delle spese.

Il codice contempla tre distinte e particolari ipotesi di estinzione dell'obbligazione fideiussoria:

Quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore;

Quando, trattandosi di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha continuato a far credito al debitore principale pur conoscendo il sensibile peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;

Quando il creditore non ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le abbia diligentemente continuate.


IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

Soprattutto nei mercati internazionali è fenomeno largamente diffuso il ricorso alla ura innominata del contratto autonomo di garanzia, in cui è previsto l'intervento di una banca o di una comnia di assicurazioni come garante. In base a questo contratto, il garante si impegna a are "a prima richiesta", ossia appena il creditore garantito, dichiarato l'inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare o ritardare il amento in base ad eccezioni relative al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito. Il garante, non soltanto copre l'inadempimento del debitore principale, ma assicura la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario della garanzia.

Il distacco dal modello della fideiussione è netto perché l'obbligazione del garante esiste e deve essere adempiuta anche se il contratto, da cui è nato il credito, non è valido o è risolubile o rescindibile, ovvero se il creditore è a sua volta inadempiente. Nel contratto autonomo di garanzia la garanzia prestata è, appunto, autonoma rispetto all'obbligazione principale.

Il contratto autonomo di garanzia apprestata in favore del beneficiario una tutela particolarmente energica, offrendogli una sicurezza non diversa da quella che si avrebbe costituendo a sue mani un deposito cauzionale in denaro. Ma di presta anche ad abusi.


LA LETTERA DI PATRONAGE

Esula dal quadro delle garanzie la lettera di patronage. Dalla lettera di patronage non nasce una garanzia in senso tecnico, ma come si ricava dallo stesso qualificativo patronage, esso si limita a raccomandare, ad informare, a proteggere un soggetto che aspira a ricevere un finanziamento bancario.

La lettera di patronage non è tuttavia priva di valore giuridico. La banca, infatti, acconsente di fare credito alla società controllata grazie all'affidamento che in essa ha suscitato la dichiarazione della controllante. E' evidente, allora che la lesione di questo affidamento o addirittura la falsità delle informazioni fornite dà luogo ad una responsabilità extracontrattuale.


IL MANDATO DI CREDITO 

Il mandato di credito è il contratto con cui una parte (il mandatario o promittente) si obbliga verso un'altra che le ha conferito l'incarico (il mandante o promissario) a far credito, in nome e conto proprio, ad un terzo, a fronte dell'obbligazione ex lege del promissario di rispondere come fideiussore di un debito futuro.


L'ANTICRESI

L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terso si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, ma in ogni caso il contratto non può avere durata superiore a dieci anni. L'eventuale maggiore durata prevista dalle parti è ridotta automaticamente a dieci anni.


I CONTRATTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE LITI

LA TRANSAZIONE

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

La transazione è un contratto commutativo, oneroso e con prestazioni corrispettive. Dalla definizione codicistica, si ricava che i presupposti della transazione sono due:

a)  L'esistenza di una controversia giuridica tra le parti, anche non ancora approdata in sede giurisdizionale;

b)  Le reciproche concessioni

Poiché le reciproche concessioni possono produrre effetti costitutivi o dispositivi del diritto di una o di entrambe le parti, la transazione presuppone, per ciascuna parte, la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.


TIPI DI TRANSAZIONE

La transazione può essere variamente classificata.

a)  In primo luogo, si distingue la transazione c.d. pura dalla transazione mista: la prima è quella che ha ad oggetto esclusivamente la questione controversa tra le parti; la seconda, invece, ricorre allorché le parti, con le reciproche concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

b)  Altra distinzione, è quella tra transazione propria e transazione novativa. Nella prima, il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è quindi forte concorrente di diritti e di obblighi; nella seconda, invece, il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte di diritti e degli obblighi delle parti.


FORMA E IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di transazione non richiede particolari requisiti di forma per la sua validità, ma deve essere provato necessariamente per iscritto.

Poiché la transazione svolge una funzione di componimento delle liti istituzionalmente attribuita alla giurisdizione, il codice detta una disciplina speciale in materia di impugnazione del contratto, che si prege lo scopo del difficile bilanciamento tra esigenze di vincolatività della definizione volontaria della controversia e salvaguardia di quegli interessi fondamentali delle parti, che risulterebbero meritevoli di tutela in sede giudiziaria.


IL CONTRATTO DI ACCERTAMENTO

A differenza della transazione, il contratto di accertamento non include reciproche concessioni.

In mancanza di espressa previsione normativa, si afferma che il contratto di accertamento, non esige la forma scritta e può essere concluso anche verbalmente o mediante comportamenti cocludenti.


LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.


IL SEQUESTRO CONVENZIONALE

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita





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