diritto |
Si opera una distinzione fra contratti tipici e contratti atipici.
Sono tipici i contratti specificamente disciplinati dal codice civile, o da leggi speciali (ad es. la vendita); sono atipici invece quelli non disciplinati.
Fra i contratti atipici rientrano il leasing e il factoring. Il contratto di franchising, per effetto di un provvedimento legislativo del 2004, non è più atipico.
Il contratto di leasing è stato ribattezzato in Italia con il nome di locazione finanziaria.
Esistono due tipi di leasing:
Leasing Finanziario;
Leasing Operativo.
A tali due tipi si aggiunge poi una ura particolare detta lease-back.
Nel leasing finanziario intervengono tre soggetti: l'impresa produttrice, la società di leasing, e l'impresa utilizzatrice.
Nel leasing operativo vi sono invece solo due soggetti, in quanto l'impresa produttrice coincide con la società di leasing.
La ura più diffusa è comunque il leasing finanziario.
Nel leasing finanziario, la società di leasing, acquista dall'impresa produttrice un bene (es. impianto o macchinario) e lo concede in godimento all'impresa utilizzatrice.
Con questo contratto dunque l'impresa di leasing, detta concedente, si obbliga a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene per un tempo determinato; inoltre può essere pattuita a favore dell'utilizzatore la facoltà di riscatto al termine del contratto. Facoltà di riscatto che comporta l'esborso di un prezzo di riscatto.
L'utilizzatore a sua volta si obbliga a corrispondere al concedente un canone periodico ed il prezzo di riscatto, nel caso in cui eserciti la relativa facoltà al termine del contratto.
Un aspetto delicato è costituito dalle clausole che regolano la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'utilizzatore. E' previsto che l'impresa di leasing abbia diritto a chiedere la risoluzione del contratto anche se non viene ato un solo canone, quale ne sia l'ammontare; inoltre, ha diritto a trattenere integralmente i canoni riscossi e di chiedere ulteriori danni.
L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene in leasing (es. perimento e deterioramento).
Il leasing presenta elementi di similarità con la locazione e con la vendita con riserva di proprietà.
In particolare con la locazione ha in comune la presenza di canoni periodici, ma da questa si differenzia perché, i rischi relativi al bene in leasing, gravano sull'utilizzatore. Si differenzia inoltre per la presenza di una facoltà di riscatto.
Con la vendita con riserva di proprietà ha in comune il trasferimento dei rischi in capo all'utilizzatore e la presenza, nel caso di vendita a rate, di una serie di rate periodiche. Con il amento dell'ultima rata la proprietà passa automaticamente. Il leasing tuttavia si differenzia da tale contratto, per il fatto che il trasferimento della proprietà, in capo all'utilizzatore, non è un effetto automatico ma presuppone l'esercizio della facoltà di riscatto.
Con il contratto di lease-back, un imprenditore vende un bene di sua proprietà ad un'impresa di leasing, la quale poi concede in leasing il medesimo bene al venditore. ½ è dunque una coincidenza fra l'impresa produttrice e l'impresa utilizzatrice.
Della validità del lease-back dal punto di vista giuridico si è talvolta dubitato.
L'esercizio dell'attività di factoring è riservato a società iscritte in un apposito albo.
In sintesi il contratto consiste nel trasferimento da parte di un'impresa della gestione dei suoi crediti ad una società di factoring.
In termini più analitici, con il contratto di factoring, un'impresa si obbliga a sottoporre alla società di factoring i contratti conclusi o da concludere con i propri clienti, e la società di factoring si riserva di "approvare" i crediti nascenti da tali contratti, valutata la solvibilità di tali clienti.
L'impresa si obbliga inoltre, a cedere alla società di factoring i propri crediti da questa approvati, e la società di factoring si obbliga a sua volta a versare all'impresa cedente il corrispettivo pattuito alla scadenza dei crediti. La società di factoring di occupa, pertanto, della riscossione dei crediti ceduti.
Nella conurazione tradizionale la società di factoring non anticipa l'importo dei crediti ma lo corrisponde alla scadenza, decurtato di una somma a titolo di remunerazione del lavoro svolto.
La società di factoring dunque si incarica della riscossione dei crediti ceduti. La cessione dei crediti è di regola pro solvendo nel senso che il rischio d'insolvenza relativo ai crediti ceduti grava sull'impresa cedente.
Esistono peraltro varianti al modello classico di factoring che abbiamo appena visto.
Le varianti sono in particolare le seguenti:
si può prevedere un'anticipazione dei crediti ceduti da parte della società di factoring, la quale si fa corrispondere un interesse per il tempo dell'anticipazione;
si può prevedere, oltre all'anticipazione, che il factoring sia pro soluto, vale a dire che il rischio d'insolvenza sia trasferito alla società di factoring.
Oggetto del factoring sono crediti che nascono da contratti conclusi o da concludere con i propri clienti. I crediti futuri possono essere ceduti in massa ma la cessione può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo non superiore a 24 mesi.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta