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I CONTRATTI

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I CONTRATTI


Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [art. 1321 codice civile]. Il contratto quindi si distingue dagli altri negozi giuridici perché in primo luogo non può mai essere unilaterale, e poi deve avere contenuto patrimoniale.


Elementi essenziali del contratto [art. 1325 codice civile] :

l'accordo delle parti

la causa



l'oggetto che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;

la forma che è richiesta ab substantiam




Il contratto preliminare è il  contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo; nel preliminare deve essere determinato il contenuto essenziale del contratto definitivo e le eventuali aggiunte devono essere consensuali.

Il contratto preliminare può vincolare ambedue le parti o una sola (promessa unilaterale).

L'inadempimento del contratto preliminare da luogo ad una responsabilità contrattuale; oltre al risarcimento danni, se taluno non adempie al preliminare all'altra parte è concessa la facoltà di ottenere, qualora sia possibile, una sentenza costitutiva che realizzi gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto.

Il contratto preliminare deve avere gli stessi requisiti di forma richiesti per il contratto definitivo [art. 1351 codice civile].

Il preliminare è ammesso per qualsiasi tipo di contratto fatta eccezione per la donazione.

Attualmente è permessa la trascivibilità dei contratti preliminari, in particolare sugli immobili, al fine di evitare in caso di fallimento dei costruttori la perdita delle caparre versate dai futuri acquirenti; questa trascrizione ha priorità sulle successive e in caso di fallimento del costruttore il promissario acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo ato.


Cessione del contratto è una ura che si realizza nei contratti a prestazioni corrispettive purché queste non siano state ancora eseguite, e consiste in un contratto (di cessione) stipulato da una parte (cedente) con un terzo estraneo al contratto originario (cessionario) per trasferire in capo a quest'ultimo tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto originario [art. 1406 codice civile]. Ai fini della cessione de contratto è indispensabile il consenso dell'altro contraente originario (ceduto).

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, il nomen verum, e non il suo adempimento.

Il cedente viene di norma liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto; ma il ceduto si può cautelare dichiarando espressamente che con la cessione non intende liberare il cedente, in questo caso il cedente risponderà in caso di inadempimento del cessionario.

Il cedente può anche garantire al cessionario l'adempimento del ceduto, rispondendo in solido con quest'ultimo (come fideiussore) in caso di inadempimento.

La differenza con il subcontratto è che i rapporti contrattuali tra le due parti originarie rimangono gli stessi; nasce completamente un nuovo rapporto tra una parte e il terzo e questo rapporto è completamente separato dal primo.




La conclusione del contratto:


Durante il periodo di trattative si ha negoziazione per ciò che riguarda il contenuto degli accordi che si stanno formando; le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno comunque l'obbligo di comportarsi secondo buona fede [art. 1337 codice civile]. L'obbligo di comportarsi secondo buona fede si concretizza in due aspetti fondamentali :

qualora le trattative siano giunte a buon punto una delle parti non le può interrompere senza un giustificato motivo.

ciascuna delle parti ha il dovere di informare l'altra di eventuali cause in invalidità del contratto, qualora queste siano conosciute o avrebbero potuto esserlo con la normale diligenza.


Responsabilità precontrattuale o colpa in contrahendo è un  tipo di responsabilità extracontrattuale che viene a realizzarsi qualora una delle parti, nel corso delle trattative, venga meno all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il risarcimento dovuto viene limitato alle spese ed alle perdite che siano strettamente dovute alle trattative ed al vantaggio che sarebbe potuto ottenersi impiegando il tempo speso nella trattativa fallita in altre contrattazioni.


Il momento perfezionativo del contratto è il momento in cui proposta ed accettazione (che costituiscono entrambe dichiarazioni di volontà unilaterali) si fondono in un'unica volontà. Il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della sua proposta comunicatagli dalla controparte [art. 1326 codice civile].

Si presume che l'accettazione sia venuta a conoscenza del proponente nel momento in cui questa sia giunta presso la sua casa o la sua azienda. Per alcuni contratti si ha una esecuzione di un ordine: tali contratti si considerano accettati quando la parte  inizia ad eseguire , comunicando però l'esecuzione all'altra parte.

Se si tratta di un contratto con obbligazioni a carico del proponente (fideiussione)per la perfezione del contratto basta anche un comportamento omissivo del destinatario che quindi non rifiuta la proposta. Una deroga al principio generale è stabilita per la donazione, che si perfeziona solo in seguito a notifica al donante.


La revoca è l'atto unilaterale con cui si intende far perdere la validità della propria proposta o della propria accettazione [art. 1328 codice civile].

La proposta può essere revocata prima della conclusione del contratto; tuttavia nel caso in cui accettante, in buona fede, avesse data esecuzione alla sua prestazione, questo ha diritto ad essere indennizzato di spese e perdite dal proponente.

La revoca dell'accettazione per essere efficace deve giungere a conoscenza del proponente prima che gli pervenga l'accettazione.

La proposta (o l'accettazione) perde automaticamente efficacia se prima del perfezionamento del contratto il proponente (o l'accettante) muore o diviene incapace a meno che non si tatti di offerte proposte da imprenditori o società non piccoli. La proposta irrevocabile  si realizza nel caso in cui il proponente decide di rinunziare alla facoltà di revoca. La sua proposta conserva l'efficacia anche nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità [art. 1329 codice civile].


L'offerta al pubblico è la proposta indirizzata a destinatari indeterminati [art. 1336 codice civile]; per la sua validità deve contenere gli estremi essenziali del contratto che mira a concludere. L'offerta al pubblico è revocabile, la revoca deve essere fatta nella stessa forma con cui è stata fatta l'offerta ed è efficace anche nei confronti di chi essendo venuto a conoscenza della proposta, non ha avuto notizia della revoca.


L'opzione rende irrevocabile la proposta in seguito ad un accordo tra le parti [art. 1331 codice civile]; l'irrevocabilità presenta come unica differenza quella di derivare da accordo e non solo dalla volontà del proponente. L'opzione ha un termine di validità, ed entro detto termine l'accettante può perfezionare il contratto mediante dichiarazione unilaterale di volontà. L'opzione può avere un corrispettivo.


La prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. La prelazione può essere :

volontaria: quando è conseguenza di un accordo tra le parti : ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi;

legale: accordata dalla legge ai coeredi ed è opponibile ai terzi.


Contratti per adesione: consistono in moduli standard contrattuali che le imprese fanno sottoscrivere alle parti; il cliente non può discutere il contratto e le sue clausole, può accettarlo in blocco o rifiutarlo. Le clausole più gravi o che determinano uno squilibrio a carico del consumatore interne a questo tipo di contratti vengono dette vessatorie e necessitano una specifica approvazione scritta da parte del cliente; in genere riguardano le responsabilità, le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; esiste una black list di clausole vessatorie. Le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate anche se non cancellate; le clausole dubbie si considerano a favore del contraente debole. Le clausole nulle non toccano la restante parte del contratto che rimane valido e a vantaggio del consumatore.


Un contratto ha forza di legge tra le parti [art. 1372 codice civile] e può essere sciolto solo da uno specifico accordo delle parti o per cause ammesse dalla legge. Può altresì essere concordato uno specifico diritto di recesso, in favore di una o di entrambe le parti, ma in tale caso il diritto dovrà essere fatto valere prima che l'altra parte abbia dato inizio all'esecuzione del contratto [art. 1373 codice civile]. Nei contratti di durata indeterminata è dato diritto di recesso in ogni momento salvo l'obbligo di dare un congruo preavviso.


Interpretazione del contratto - disposizioni del codice civile :

nell'interpretare un contratto si deve risalite alla comune intenzione delle parti, alla luce del loro comportamento complessivo [art. 1362];

il contratto deve essere interpretato secondo buona fede [art. 1366];

là dove le parti non abbiano disposto si ricorrerà all'integrazione del contratto applicando le eventuali norme dispositive, gli usi o l'equità [art. 1374] - funzione integratrice della legge;

si dovrà intendere come nulla ogni pattuizione dei privati contraria alle norme imperative - funzione imperative della legge.


Contratti ad effetti reali - momento del passaggio della proprietà :

se si tratta di cosa determinata la proprietà passa per effetto del consenso manifestato nelle forme previste dalla legge [art. 1376 codice civile]; la consegna del bene non è necessaria;

se si tratta di cose generiche la proprietà si trasmette con la specificazione, ovvero l'individuazione delle cose mediante pesatura o misurazione [art. 1378 codice civile].


Conflitto tra più acquirenti dello stesso bene :

se si tratta di beni mobili non registrati vale la regola del possesso vale titolo, e quindi prevale colui che per primo ha acquistato il possesso o il godimento in buona fede;

se il conflitto riguarda diritti reali ed alcuni diritti personali su beni immobili o mobili registrati vengono applicate le regole della trascrizione;

per i diritti personali di godimento (locazione) viene preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa [art. 1380 codice civile]. Se nessuno ha conseguito il godimento della cosa vale la data del titolo.


La clausola penale è la clausola inserita dalle parti nel contratto che individua quanto dovrà essere ato da una parte a titolo di penale, in seguito ad eventuale inadempimento. Tramite la clausola penale il creditore viene sgravato dell'onere di provare l'entità del danno subito e sarà pure esonerato dalla stima che viene determinata dalla liquidazione convenzionale[art. 1382 codice civile]. La clausola penale può essere prevista sia nel caso di inadempimento assoluto che in caso di inadempimento relativo.


La caparra può essere di due tipi :

confirmatoria: si verifica quando al momento della conclusione del contratto una parte consegna all'altra una somma di danaro o una quantità di cose fungibili come conferma della serietà del vincolo assunto ed a titolo di acconto sul prezzo dovuto [art. 1385 codice civile]. Se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente l'altra parte ha la facoltà di recedere dal contratto trattenendo la caparra a titolo di risarcimento ovvero preferire l'esecuzione del contratto o la risoluzione e trattenere la caparra come anticipo e garanzia dell'adempimento. Se si rende inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra l'altra parte ha la facoltà di recedere dal contratto pretendendo il doppio della caparra.

penitenziale costituisce il corrispettivo del diritto di recesso [art.1386 codice civile]; la parte che ha dato la caparra può recedere perdendola e la parte che l'ha ricevuta può recedere ando il doppio della caparra; la caparra è tutto quello che può essere preteso.. Il contratto viene sciolto da una dichiarazione unilaterale recettizia e non è conurabile un'ipotesi di inadempimento.


Effetti del contratto di fronte ai terzi: gli effetti del contratto sono limitati alle parti; se io prendo impegni per un terzo, questi è libero di adempiere o meno; nei confronti del contraente sono però vincolato io e dovrò risarcire per danni il primo se non riesco a convincere il terzo.


Il contratto a favore del terzo è il contratto in cui le parti (promittente e stipulante) attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere l'adempimento di una promessa[art. 1411 codice civile]. La validità del contratto è subordinata alla condizione che lo stipulante abbia un interesse, anche solo morale, all'attribuzione del vantaggio al terzo. Al terzo potrà essere attribuita la titolarità di un diritto, a cui egli stesso discrezionalmente deciderà se ricorrere o meno, e non un vantaggio meramente economico.

Tipici esempi sono l'accollo, il contratto di trasporto, la rendita a favore di terzi, l'assicurazione sulla vita a favore di terzi.

Le caratteristiche del contratto a favore del terzo sono :

il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipula del contratto a suo favore;

il terzo ha facoltà di rinunzia al diritto attribuitogli;

lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino al momento in cui il terzo dichiari espressamente di volere utilizzare il diritto;

la causa dell'acquisto del diritto è il contratto a favore del terzo; perciò il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto ma non quelle fondate sui rapporti tra promittente e stipulante.






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