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A) I diritti della personalità
I diritti della persona e del cittadino sono diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani in quanto persone (diritti della personalità) o che spettano ai soli cittadini (diritti di cittadinanza). La differenziazione viene fatta risalire storicamente alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, in cui fu solennemente proclamata la distinzione tra la condizione di cittadino (ossia la cittadinanza) e la condizione di persona (ossia la personalità). La Costituzione italiana riconosce i diritti inviolabili che spettano alla persona in quanto tale e affida allo stato il compito di eliminare gli ostacoli di natura economica che limitano la libertà e l'uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona. Nell'ambito dei diritti fondamentali vanno distinti pure i diritti di libertà dai diritti sociali. I diritti di libertà consistono nel divieto dello stato di interferire in alcune sfere della vita delle persone e dei cittadini (ad esempio nel divieto di interferire nelle scelte di natura religiosa); i diritti sociali consistono invece nell'obbligo dello stato di intervenire per assicurare alla persona e al cittadino il godimento di alcuni beni e servizi fondamentali. Secondo la nostra Costituzione, tra i diritti della persona rientrano diritti di libertà come il diritto alla libertà personale, alla libertà di pensiero e di fede; inoltre sono diritti della persona alcuni diritti sociali come il diritto alla salute, all'istruzione, il diritto a un'equa retribuzione del lavoro. Rientrano invece tra i diritti del cittadino diritti di libertà come il diritto a risiedere e a circolare nel territorio dello stato e diritti sociali come il diritto al lavoro, il diritto alla sussistenza e all'assistenza sociale.
B) I diritti reali
I diritti reali
Caratteri
I diritti reali sono diritti soggettivi facenti parte della più ampia categoria dei diritti assoluti che attribuiscono al titolare il potere di farli valere nei confronti di chiunque e goderne a proprio piacimento senza essere disturbato nell'esercizio di tale diritto. Caratteristica principale dei diritti reali è la loro tipicità, ovvero l'impossibilità di stipulare contratti a contenuto reale diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore. Questa disciplina si giustifica alla luce del carattere dell'assolutezza del diritto reale che ha portato il legislatore a escludere che un bene possa essere sottoposto a vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dalla legge. Un'altra peculiarità dei diritti reali che deriva dalla loro assolutezza è il diritto di seguito o di sequela, cioè il fatto che questi continuino a sussistere indipendentemente dagli eventuali passaggi di proprietà della cosa oggetto del diritto reale. Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà; esso si caratterizza per la sua assolutezza, che attribuisce al titolare il diritto di utilizzare e di godere il bene nonché il diritto di far proprio il suo valore di scambio. Dalla proprietà, intesa come diritto sulla cosa propria, bisogna distinguere i diritti reali parziari che si suddividono in diritti reali di godimento e in diritti reali di garanzia. I primi (come l'usufrutto, l'enfiteusi e il diritto di servitù) attribuiscono al proprio titolare il diritto di usufruire di alcuni vantaggi che attengono all'utilizzo del bene stesso; i secondi (pegno e ipoteca) garantiscono al titolare il potere (il cosiddetto diritto di prelazione) di essere ato prima, rispetto agli altri creditori, nel caso in cui il debitore non adempia l'obbligazione sulla quale è stata costituita una garanzia.
La proprietà
Il proprietario ha il diritto di godere (cioè di decidere se come e quando utilizzare la cosa nella destinazione designata dal legislatore, area edificabile o no) e disporre delle cose (il potere di alienarla, lasciarla in testamento) in modo pieno ed esclusivo. Il diritto di proprietà ha i caratteri della pienezza (ogni proprietario può utilizzare la cosa per ogni lecita faccenda; i limiti che comprimono il diritto possono venire o da un atto stipulato tra privati, diritto reale di godimento, o da disposizioni di legge), elasticità (quando il potere di proprietà sono stati limitati da un usufrutto quando questo si estingue il diritto riacquista la sua ampiezza primitiva), autonomia e indipendenza, imprescrittibilità (la proprietà non si perde per non uso).
La legge ha operato una distinzione tra limite e limitazione. La limitazione è una fattispecie che comprime il diritto di proprietà nel vero senso della parola, esse avvantaggiano uno nei confronti di un altro (servitù), i limiti sono dei limiti imposti dalla legge alla proprietà per regolare i rapporti del buon vicinato, sono rivolti ad entrambi i soggetti (non si può costruire a meno di un 1,5 metri dal vicino). A differenza delle limitazioni, i limiti nascono contemporaneamente assieme al diritto di proprietà. I limiti imposti dalla legge possono essere posti nell'interesse pubblico o nell'interesse privato. Nel primo caso sono oggetto del diritto amministrativo dove sono qualificati come vincoli, prevede l'espropriazione, l'occupazione e la requisizione; al proprietario spetta solo un'indennità che non è il prezzo del bene. Nel secondo caso concernano le proprietà immobiliari e regolano i rapporti tra il vicinato (le immissioni devono essere di normale tollerabilità, gli atti emulativi se proibiti se hanno come unico scopo di dare fastidio agli altri). Il diritto di proprietà si estende in verticale fino all'infinito. Il proprietario non può non permettere la costruzione di una galleria che non pregiudichi la stabilità dell'edificio e non danneggi gli interessi del proprietario. In orizzontale la proprietà si estende fino ai confini.
La proprietà può essere acquistata a titolo originario quando non dipende da un uguale diritto del precedente titolare o sorge per la prima volta (pesce pescato); i modi di acquisto a titolo originario operano senza l'aiuto del giudice. L'acquisizione a titolo derivativo significa che dipende dall'esistenza del diritto di un precedente proprietario (compravendita). L'occupazione è la presa possesso di cose mobili (gli immobili sono di proprietà dello stato) che non sono proprietà di nessuno. L'accessione si verifica quando una proprietà preesistente attira nella sua orbita costruzioni o altre cose, e quindi il proprietario della cosa originaria diventa proprietario anche della nuova cosa.
Le azione petitorie sono quelle poste in difesa della proprietà, che mirano cioè ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà. Esse si dividono nelle seguenti categorie:
I diritti reali di godimento
La loro caratteristica comune è che comprimono il potere di godimento che spetta al proprietario.
Il proprietario può far costruire al di sopra del proprio suolo un edificio cedendo ad altri la proprietà. In seguito può alienare la superficie senza toccare l'edificio. Il diritto di superficie può essere fatto con negozio o testamento. Legittimato a costruire è solo il proprietario del suolo. Il diritto di superficie può essere perpetuo o temporaneo. Se temporaneo quando questo finisce il proprietario del suolo diventa proprietario anche dell'edificio, può estinguersi per prescrizione se il diritto di eseguire la costruzione non viene esercitato per venti anni.
L'enfiteusi
Si tratta di un diritto di godimento di cosa altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario salvo l'obbligo di are un canone periodico e di migliorare il fondo. Può essere costituita per usucapione, testamento e contratto, può essere perpetua o determinata, in quest'ultimo caso deve avere almeno venti anni di durata. L'enfiteuta deve are, migliorare il fondo ed ha diritto al rimborso per i miglioramenti apportati. L'enfiteuta non può a sua volta costruire enfiteusi sul fondo. L'affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta il quale attraverso il suo lavoro diventa proprietario del fondo ando una somma uguale a quindici volte il canone annuo. Se il proprietario non aderisce l'enfiteuta può adire l'Autorità Giudiziaria la quale con sentenza pronuncia l'affrancazione. La devoluzione è un diritto potestativo del proprietario che, con l'aiuto dell'Autorità giudiziaria, può chiedere la caduta dell'enfiteusi se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo. La richiesta di affrancazione prevale sempre su quella di devoluzione. L'enfiteusi si estingue per perimento del fondo, affrancazione o devoluzione, confusione, per non uso ventennale del diritto da parte dell'enfiteuta.
L'usufrutto è il diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui traendo da essa tutte le utilità che può dare, frutti compresi con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica. Solitamente riguardano beni infungibili e inconsumabili. Possono riguardare però anche cose consumabili, allora si parla di quasi usufrutto. L'usufruttuario in questo caso non ha l'obbligo di restituire i beni imprestati, ma altri beni dello stesso genere e qualità. L'usufrutto può acquistarsi per legge, per testamento, per contratto, per usucapione. L'usufruttuario può servirsi del bene ed amministrarlo, può ipotecarlo o darlo in locazione, può cedere il proprio usufrutto (non per testamento), ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati. Inoltre deve restituire la cosa al termine del contratto, non modificare la destinazione economica, sostenere le spese per l'amministrazione e custodia del bene, are le tasse riguardanti la cosa, denunciare al proprietario le usurpazioni fatte da terzi e sopportare assieme le spese delle liti che riguardano la proprietà. Il proprietario deve sostenere le spese non annuali (spese di miglioria), curare le riparazioni straordinarie del bene. L'usufrutto si può estinguere per perimento del bene, prescrizione (non uso ventennale), consolidazione (confusione), abuso dell'usufruttuario (aver lasciato deperire il bene per le operazioni di ordinaria manutenzione), rinuncia dell'usufruttuario, annullamento, rescissione, risoluzione del contratto, scadenza del termine. Il diritto di uso attribuisce al titolare il diritto di servirsi di un certo bene e se questo è fruttifero di avere i frutti ma solo in proporzione ai bisogni suoi e della sua famiglia. Il diritto di abitazione conferisce al titolare il diritto di abitare in una famiglia limitatamente ai bisogni suoi e della famiglia. Questi due diritti hanno carattere personalissimo.
Le servitù prediali
La servitù è quel peso che un fondo dominante attua su un fondo (fondo servente) per la sua l'utilità. Può riguardare anche un'utilità non economica (conservare la vista panoramica di una villa). La servitù si trasferisce congiuntamente al trasferimento del fondo. Esse sono apparenti se sono ben visibili (acquedotto), non apparenti non sono visibili (non edificare), affermative se implicano un comportamento attivo del proprietario (passaggio); queste a sua volta possono essere continue se una volta fatte non è richiesto il fatto dell'uomo (acquedotto), discontinue se è richiesta l'attività ripetuta del fondo dominante (passaggio). Le servitù coattive sono quelle previste dalla legge. E' un diritto potestativo del proprietario farla valere oppure no, egli può deciderla contrattualmente o con sentenza del tribunale. Le servitù volontarie possono essere acquistate per testamento o per contratto solitamente a titolo oneroso. Le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. La servitù termina per confusione, per non uso di 20 anni, scadenza del termine e verificarsi della risoluzione risolutiva, abbandono del fondo servente da parte del proprietario. Le azioni della servitù sono le azioni di mero accertamento (far conoscere in giudizio l'esistenza della servitù), azione confessoria (far cessare gli impedimenti e turbative della servitù), azione per il risarcimento dei danni (tutela il diritto che nasce dalla servitù).
Natura
La comunione ricorre quando un diritto di proprietà appartiene a due o più persone: queste non hanno una quota materiale, ma possiedono il bene nella sua integrità. La comunione può essere volontaria (accordo tra le parti), incidentale (per atto indipendente dalla volontà), ordinaria (ognuno può chiedere la divisione) o forzosa (niente divisione). Le fonti sono la volontà delle parti, le norme speciali e quelle generali. Ogni comunista può usare la cosa, alienarla o ipotecarla, gode degli utili in proporzione alla sua quota, può chiedere la divisione, gestire assieme agli altri la cosa comune. Le spese vanno divise in proporzione. La comunione finisce con la divisione.
Il condomino negli edifici
Il condominio è una particolare forma di comunione forzata e perpetua in quanto ogni persona oltre che essere proprietaria del suo appartamento è comproprietaria di scale, muri perimetrali. Il condominio è formato dall'assemblea che delibera e dall'amministratore che esegue. Per essere valida l'assemblea deve essere composta da un quorum che è un numero minimo di condominiali i quali devono essere tutti invitati. Le decisioni vengono presi con il maggioritario semplice, per le innovazioni maggioranza qualificata, tutti i condomini per atti di disposizione. Ogni condominio con più di 10 persone deve avere un regolamento in cui viene spiegato come funzione l'assemblea, norme di uso dei vari beni. Il condominio si estende quando tutto l'edificio viene ad avere stesso proprietario.
La multiproprietà
La multiproprietà ricorre quando lo stesso immobile viene alienato a più soggetti. Questi hanno il godimento del bene per un periodo limitato a turno con gli altri proprietari (casa al mare).
Natura
Il possesso è il potere che si ha sulla cosa e che si manifesta con l'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Gli elementi del possesso sono: l'elemento oggettivo (il soggetto si comporta come da proprietario del bene), soggettivo (la volontà del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario). Sono suscettibili al possesso tutti i beni mobili, non sono suscettibili le universalità giuridiche, le parti non separabili, le pertinenze, lo spazio aereo.
Rapporto tra detenzione e possesso
La detenzione è il mero potere di fatto sulla cosa senza intenzione di esercitare su di essa un diritto reale. La detenzione può tramutare in possesso solo se un terzo (proprietario del bene) trasferisca il diritto di proprietà al detentore o se il detentore faccia sapere al proprietario che intende tenere il bene in nome e per conto proprio.
L'acquisto e la perdita del possesso
L'acquisto del possesso si realizza con l'apprendimento della cosa fisica con l'intendo di possederla; può realizzarsi per consegna (consegna delle chiavi dell'immobile), successione. Quando muore il possessore il possesso continua per mezzo del suo erede con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto.
I vari tipi di possesso
Il possesso può essere legittimo se è stato continuo, non clandestino, non interrotto, di buona fede se colui che possiede ignora di ledere al diritto altrui; questo possesso, con un titolo idoneo al trasferimento, porta all'usucapione. Il proprietario può esercitare la volontà di far riconoscere il suo diritto e avere la cosa indietro. Il possessore di buona fede deve restituire i frutti dalla domanda di rivendica o quelli che avrebbe potuto restituire se avesse usato la diligenza giusta, il possessore di malafede deve restituire i frutti da quando ha iniziato a possedere il bene, ha diritto, però, al rimborso delle spese fatte. Se un terzo acquista da un soggetto un bene di cui non ne è proprietario, il terzo acquista la proprietà se era in buona fede ed esiste un titolo idoneo al trasferimento (contratto, negozio unilaterale). Può solo riguardare beni mobili non registrati.
Le azioni di reintegrazione o di spoglio
Questa è l'azione con cui il possessore spogliato del possesso chiede di essere reintegrato in esso. Lo spoglio cioè l'arbitraria privazione materiale del possesso operata consapevolmente da un soggetto deve avere i requisiti di violenza (anche morale) o clandestinità (in modo occulto nei confronti del possessore); legittimato positivamente è il possessore, negativamente l'autore materiale dello spoglio.
L'azione di manutenzione
L'azione di manutenzione è diretta a tutelare i possessori contro le molestie e le turbative, è concessa anche per lo spoglio non clandestino e non violento. E' tutelabile solamente il bene immobile e mobile registrato. Legittimato attivamente è il possessore, passivamente è l'autore morale o materiale della molestia o dello spoglio non clandestino.
L'usucapione
L'usucapione è il mezzo attraverso il quale, per effetto del protratto possesso del bene per un certo periodo di tempo si produce l'acquisto della proprietà o altro diritto di godimento. Questo si giustifica nel favorire chi si occupa del bene rendendolo produttivo, l'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà. Il bene viene acquistato a titolo originario. Per produrre gli effetti il possesso deve essere continuo, non violento o clandestino, protratto per un certo periodo di tempo, il bene deve essere in commercio e non demaniale. L'usucapione si dice ordinario se la durata è di 20 anni per l'acquisto della proprietà o altri diritti reali di godimento su universalità di mobili o immobili, abbreviata se oltre ai soliti requisiti si aggiunge la buona fede (ignoranza di ledere a diritto altrui), un titolo valido ed astrattamente idoneo al trasferimento del diritto (valido per forma e sostanza), la trascrizione del titolo da cui decorre il tempo necessario per l'usucapione. In questo caso la durata si abbassa a 10 anni per beni immobili, 3 anni per mobili registrati, 5 anni per fondi rustici. Per i beni mobili con il titolo e la buona fede l'acquisto è immediato, se manca il titolo l'usucapione si realizza in 10 anni in buona fede o 20 in malafede.
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