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La persona umana viene tutelata dall'ordinamento sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto vi sono le garanzie personali accordate nella Repubblica italiana all'individuo contro il rischio di illegittime aggressioni dei poteri pubblici nella sfera inviolabile del singolo.
Poi vi è l'impegno assunto dallo Stato di promuovere il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, rimuovendo gli ostacoli che limitano l'effettiva libertà ed eguaglianza di tutti i cittadini.
Inoltre la persona umana viene tutelata da molteplici norme di diritto pubblico, specie di diritto penale, mediante le quali lo Stato mira a proteggere l'individuo, assumendosi il compitodi prevenire aggressioni o di punire il responsabile.
Qui ci interessa specificatamente la tutela di diritto privato concessa al singolo per reagire davanti ai tribunali civili, se e quando l'interessato lo riterrà opportuno, contro le eventuali aggressioni alla sua persona.
I diritti della personalità sono, dunque, diritti assoluti, inerenti ad attributi essenziali della personalità: essi non possono mai mancare, anche se una persona è così povera da non avere alcun diritto sui beni del mondo esterno.
I diritti della personalità sono dunque indisponibili, intrasmissibili agli eredi; anche le persone giuridiche hanno alcuni diritti della personalità (al nome, all'integrità morale).
La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni e a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie; sicché se vengono alterati, travisati o contestati caratteri, tendenze e azioni di ciascuno o del suo patrimonio politico, intellettuale, sociale, religioso, professionale si ha diritto a chiedere la cessazione dell'aggressione.
Molto rumore ha fatto la legge del 31 dicembre 1996 con cui si è attribuito al singolo un " diritto all'autodeterminazione informativa": occorre cioè il consenso dell'interessato per la legittimità del trattamento di qualsiasi suo dato personale.
Prima esisteva una sorta di illimitata libertà di raccolta di informazioni su chiunque, fuori da ogni controllo dell'interessato. Ora la situazione è completamente rovesciata; oltre al relativo potere di controllo individuale è stato affiancato uno strumento istituzionale, nella forma di una Autorità Garante, organo indipendente al quale è stata affidata una sorta di "governo" del settore, nell'ottica di vigilare affinché il nuovo diritto sia rispettato.
Per l'incolumità fisica occorre innanzitutto prendere in esame il diritto alla tutela della propria integrità fisica, attuata principalmente con le norme penali che puniscono omicidio, lesioni personali, istigazione al suicidio e protetta con il principio della legittima difesa e col diritto di risarcimento dei danni subiti. Il singolo può acconsentire a diminuzioni transitorie della propria integrità fisica (es. le trasfusioni di sangue), ma sono vietati atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Le parti staccate del proprio corpo (capelli, denti . ) diventano beni autonomi dal momento del loro distacco.
Per quanto riguarda il cadavere, la legislazione speciale si è orientata verso un progressivo ampliamento della facoltà di compiere espianti. Questi possono avvenire purché vi sia:
accertamento della morte del soggetto
accertamento dei caratteri immunogenetici del donatore
assenza di diniego del soggetto in vita o dei suoi prossimi congiunti.
L'accertamento della morte richiede la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Sotto il punto di vista dell'integrità morale ha innanzitutto importanza il diritto all'onore. Protetto sia in campo penale (reati di ingiuria e diffamazione) che civile (risarcimento dei danni).
In proposito appare difficile conciliare il problema della libertà di stampa con il diritto di ciascuno alla non ingerenza da parte di altri nella propria vita privata.
Infine è tutelato il diritto all'immagine: l'esposizione e la pubblicazione dell'immagine altrui senza il consenso della persona ritratta sono vietate:
quando la riproduzione dell'immagine non sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o dal collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
se arrecano pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta o dei suoi congiunti.