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I DIRITTI DI GODIMENTO

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I DIRITTI DI GODIMENTO


  • Diritti di garanzia → facoltà di vincolare la cosa altrui a garanzia di un diritto di credito (pegno, ipoteca);
  • Diritti di godimento → potere di utilizzare la cosa altrui, ma non di disporne;

I diritti di godimento sulla cosa altrui si dividono in:

  • Superficie → diritto di fare o mantenere (per sempre o per un determinato tempo) una costruzione sopra o sotto il terreno altrui, acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo;
  • Enfiteusi → diritto di godere, per un periodo non inferiore ai 20 anni, di un fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario un canone periodico (in denaro o natura);

Nell'ambito dell'enfiteusi il legislatore ha previsto l'istituto di devoluzione con cui il nudo proprietario, esercitandolo, ritorna in possesso del fondo in quanto l'enfiteuta è inadempiente (non ha pagato il canone o non ha migliorato il fondo); l'altro istituto e la francazione con cui l'enfiteuta, esercitandolo, diventa proprietario del fondo pagando al nudo proprietario la somma dieci volte del canone;



  • Usufrutto → diritto di godere della cosa altrui, per un tempo determinato o per tutta la vita, rispettandone la destinazione economica; il diritto di usufrutto può essere concesso per tutta la vita se il soggetto è una persona fisica mentre se l'usufruttuario è una persona giuridica l'usufrutto può durare massimo 30 anni.

L'usufrutto viene costituito in diversi modi:

o   Usufrutto volontario, voluto dalle due parti (testamento, contratto con atto scritto);

o   Usufrutto legale, voluto da una legge (come i genitori che hanno  l'usof. sui beni dei li minori).

o   Usufrutto giudiziale, voluto da un giudice (su richiesta di una delle parti);

o   Per usucapione, quando una persona possiede un bene come usufruttuario;


I diritti dell'usufruttuario sono di godere e trarre i massimi benefici dalla cosa rispettando la destinazione economica (i frutti naturali o civili spettano all'usufruttuario per la durata del diritto).

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un tempo determinato o per tutta la sua durata (se il contratto non dispone diversamente), ma il diritto si estingue allo scadere del termine fissato dal contratto (può essere concesso anche in locazione);


L'usufruttuario ha diritto ad una indennità per miglioramenti apportati, mentre le addizioni possono essere tolte dall'usufruttuario (se non causano danni) salvo che il nudo proprietario preferisca mantenerle (in questo caso l'usufruttuario ha diritto ad un'indennità che consiste nel minor valore tra lo speso e il migliorato).


Gli obblighi dell'usufruttuario sono:

o   Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godere la cosa;

o   Provvedere all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria della cosa (sostenendo i relativi costi);

o   are al nudo proprietario gli interessi delle somme che quest'ultimo ha speso per riparazioni straordinarie;

o   are le somme e i carichi che gravano sul reddito;

o   Concorrere alle spese per le liti e denunciare le usurpazioni.


L'usufrutto si estingue:

o   Alla morte dell'usufruttuario;

o   Per scadenza del termine dato dall'atto costitutivo;

o   Per prescrizione (in conseguenza del non uso protratto per 20 anni);

o   Per confusione (l'usufruttuario e il nudo proprietario diventano la stessa persona);

o   Per il totale perimento della cosa su cui è fondato;

o   Per inadempimento del diritto (decisione da parte di un giudice).


  • Uso → Godere di una cosa altrui per se e per la propria famiglia (anche le persone poste al servizio della famiglia),
  • Abitazione → Diritto di abitare una cosa altrui, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia;
  • Servitù prediali → Peso (limitazione del diritto di godimento del proprietario) posto su un fondo a vantaggio di un altro fondo (appartenenti a diverso proprietario);

Le servitù prediali possono essere costituite in:

o   Coattive, tramite una sentenza (per forza di legge) che decide le modalità e l'indennità dovuta;

o   Volontarie, per contratto  o per testamento;

o   Costituzione a titolo originario, si ha per le servitù apparenti e avviene per usucapione (dopo 20 anni si acquista la servitù per averla esercitata senza l'opposizione da parte del proprietario) e per destinazione del padre di famiglia (la destinazione dev'essere mantenuta come quando il ofndo era di un solo proprietario e quindi ricrea una servitù);


Le servitù possono estinguersi per:

o   Confusione, quando i fondi diventano dello stesso proprietario;

o   Per prescrizione, quando non si utilizza per 20 anni;

o   Per rinuncia del proprietario del fondo dominante;

o   Per scadenza del termine, per il verificarsi della condizione risolutiva, per il perimento di uno dei due fondi, per un accordo tra i proprietari e per abbandono del fondo servente a favore del fondo dominante;


A tutela della servitù la legge prevede l'azione confessoria mediante la quale il proprietario del fondo dominante con una sentenza fa riconoscere la servitù e chiede che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti e turbative. 







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