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I DIRITTI FONDAMENTALI.
Sono lo strumento giuridico attraverso il quale la persona umana può affermare la propria libertà e autonomia contro ogni tentativo di arbitraria compressione. La nascita del costituzionalismo liberale si collega alla approvazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che contiene un catalogo delle libertà che gli Stati debbono riconoscere ai cittadini e che la società deve perseguire.
Si arriva alle COSTITUZIONI dello STATO SOCIALE, con profili innovativi:
a) Vengono potenziati gli strumenti di garanzia (riconoscimento dei diritti dell'uomo non sono solo una romantica dichiarazione); con la rigidità della Costituzione e la giustizia costituzionale: principale istituto per la salvaguardia dei diritti fondamentali.
b) Norme dei trattati internazionali, come il trattato di Maastrich: catalogo dei diritti protetti dalle sectiune Costituzionali.
c) Tutela dei diritti collegata con la persona umana non come individuo isolato, ma anche, nella sua proiezione sociale.
NUOVI DIRITTI.
Con lo sviluppo della società tecnologica: accelerazione delle innovazioni, ricerca scientifica e sua concreta sperimentazione, si sono ampliate le dimensioni della natura umana meritevoli di tutela (Molti interrogativi su manipolazioni genetiche, interventi di ingegneria biologica,cambiamenti chirurgici di sesso fecondazioni artificiali clonazione). In conclusione si assiste a un ampliamento dei diritti umani.
Interpretazione estensiva dei diritti fondamentali, vedi art. 2 Costituzione italiana, ma anche tedesca, snola, portoghese, USA; implicitamente, ora NON sono stati espressamente riconosciuti in Costituzione, PURCHE' IL LORO OGGETTO SIA COLLEGABILE con i diritti protetti direttamente dalla Costituzione.
LE LIBERTA' ECONOMICHE nei vigenti ordinamenti perdono la caratteristica originaria di attributo della persona umana (diritto di proprietà), e vengono private dello status di diritti inviolabili.
i Caratteristiche comuni:
a) sono assoluti: possono essere tutelati nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento.
b) Sono indisponibili
c) Generano una pluralità di situazioni giuridiche legate fra loro (es. l'art. . 21Costituzione libertà di manifestazione del pensiero: comprende tanto il diritto di cronaca, come di essere informati, ecc. )
Ovviamente, neppure i diritti
fondamentali della persona sono illimitati; esigenza di rispettare i diritti altrui;
necessità di preservare altri beni costituzionalmente protetti. Limiti più significativi che
art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 e art. 21.
Tra i limiti al godimento dei diritti fondamentali c'è anche la necessità di adempiere a determinati DOVERI costituzionali. Dimensione sociale: art. 2 Costituzione Ma il principio di SOLIDARIETA' non può essere posto allo stesso livello dei diritti di libertà; tale principio deve essere inteso restrittivamente: non si possono ammettere obblighi da quelli direttamente ricavabili dalla Costituzione.
Altri limiti all'esercizio
dei diritti fondamentali: l'insorgere di stati di necessità o di situazioni
di emergenza, che autorizzino la sospensione, sia pure temporanea, di tali diritti:
come ha detto
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