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I DIVERSI SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

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I DIVERSI SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

  1. DIFFUSI O ACCENTRATI;
    diffusi, nel senso che qualunque giudice nella risoluzione di una concreta controversia può disapplicare le norme che ritiene viziate da illegittimità costituzionale; accentrati, solo un unico organo può avere tale funzione; può essere interno oppure esterno all'ordinamento giudiziario: interno, come le Corti Supreme; esterno, come le Corti Costituzionali.
  2. Sindacato SUCCESSIVO oppure PREVENTIVO:
    Cioè, prima della promulgazione della legge, oppure su norme già esecutive.
  3. Sindacato CONCRETO oppure ASTRATTO. Tale differenza attiene alle modalità per attivare le procedure di controllo.

CONCRETO: il sindacato è compiuto dal giudice nell'atto di risolvere una determinata controversia (proprio dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale).

ASTRATTO: indipendentemente dalla sussistenza di un contenzioso giudiziario (SNA, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, ITALIA, FRANCIA).

Sistemi in cui le SENTENZE dei giudici costituzionali hanno effetto "erga omnes", o solo "inter partes". ERGA OMNES: la dichiarazione di illegittimità costituzionale determina l'espulsione della norma dall'ordinamento giuridico:

le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale italiana, che determinano -art. 136- la cessazione di efficacia delle norme illegittime (da giorno successivo alla pubblicazione della decisione e producono, a partire da tale data, l'inapplicazione con effetto retroattivo della stessa legge.



Le sentenze di incostituzionalità con effetto INTER PARTES rendono le norme ritenute illegittime, inapplicabili nella concreta controversia; cosicché la norma continua a fare parte dell'ordinamento.

DUE MODELLI.

  • Primo:
    (Di ispirazione NORDAMERICANA): sindacato diffuso, concreto con decisioni inter partes.
  • Secondo:
    (AUSTRiA): controllo di costituzionalità accentrato, astratto, con sentenze erga omnes.

IL SISTEMA ITALIANO: profili del sindacato accentrato (spetta solo alla Corte Costituzionale); e di quello diffuso ( il giudice ordinario può decidere di non sollevare una questione di costituzionalità, ritenendola manifestamente infondata); del giudizio concreto (in via incidentale): del giudizio astratto ( in via principale); del controllo successivo e di quello preventivo (promulgazione).

Inoltre, mentre le sentenze di ACCOGLIMENTO della Corte Costituzionale- che dichiarano la incostituzionalità di una norma di legge- hanno effetto erga onmes; quelle di RIGETTO- con le quali il giudice costituzionale non accoglie la questione di legittimità costituzionale- producono effetti solo inter partes.





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