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I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

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I fatti e gli atti giuridici


Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto.

Atto giuridico: ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione (le azioni umane).



Gli atti giuridici si dividono in:

Atti leciti: sono gli atti consentiti dal nostro ordinamento e sono:

Le operazioni (o atti materiali o comportamenti), sono modificazioni della realtà.

Le dichiarazioni che sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero e la volontà.

q   Dichiarazione o manifestazione di volontà: atto che esprime l'interesse di un soggetto a ottenere una certa cosa.

q   Dichiarazione di conoscenza o di verità: asserire che certi fatti si sono verificati.

q   Dichiarazione di scienza: atto mediante il quale si pongono altri soggetti a conoscenza di un certo fatto o situazione (come la confessione). Non è un negozio giuridico.

Atti illeciti: sono gli atti contrari a una norma giuridica, perciò ledono gli interessi (generali o particolari) protetti dalla norma e in quanto tali sanzionati:

Illecito penale: comportamenti lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale a cui si collega una pena a carico dell'autore del reato.

Illecito amministrativo: comportamenti che violano norme imposte nei confronti della Pubblica Amministrazione a cui si collega una sanzione amministrativa.

E' illecito civile un comportamento che lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica e provoca un pregiudizio per il soggetto leso.

L'illecito civile è fonte di responsabilità, e cioè dell'obbligo di risarcire il danno cagionato.

Autonomia: disciplinare (regolare) gran parte dei propri interessi da parte degli stessi interessati (con la propria volontà): contratto, testamento, matrimonio, procura, ecc .

Gli atti giuridici si dividono:

per la struttura in:

Atti unilaterali: dichiarazione proveniente da una sola parte.

Atti bi - o plurilaterali: si combinano dichiarazioni provenienti da due o più parti.

Atto unipersonale: è il testamento, che può essere fatto da una sola persona (è vietato il testamento congiunto).

per l'oggetto in:

Atti patrimoniali: diretti a regolare primariamente interessi economici (come il contratto).

Atti non patrimoniali: diretti a regolare interessi personali (come il matrimonio).

per la funzione in:

Atti tra vivi: destinati a regolare i rapporti tra viventi.

Atti a causa morte: destinati a regolare la successione dei diritti e obblighi dopo la morte del titolare. Per eccellenza è il testamento.

a se sono gli atti personalissimi, cioè quelli che possono essere compiuti solo personalmente e direttamente dall'interessato (riconoscimento di lio naturale, matrimonio, . ).


Quando una dichiarazione è fatta su uno scritto si forma un documento.

Il linguaggio giuridico usa la parola atto sia per indicare la manifestazione di volontà (o di conoscenza) sia per indicare il documento cui esso fa riferimento.


Negozio giuridico: manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici

La nozione di negozio è utile per:

individuare e raccogliere in una solo categoria i diversi strumenti dell'autonomia negoziale, cioè gli atti con cui si esercita quella speciale libertà dei privati di regolare da sé i propri interessi;

riconosce una certa omogeneità di problemi nel campo degli atti di autonomia e sfruttare l'interpretazione sistematica e l'analogia per risolverli.


Vedere Paragrafo 9 . 74-76. regole molto generali à importante.


Legittimazione: potere di compiere (efficacemente) un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto.

Rappresentanza: potere conferito a un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici che producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro soggetto (rappresentato).

La rappresentanza può essere:

conferita dalla legge (rappresentanza legale).

conferita dall'interessato (rappresentanza volontaria).

La rappresentanza può essere diretta o indiretta:

diretta: quando un soggetto ha potere di agire in nome e per conto di un altro.

Così l'atto giuridico ha effetto diretto nella sfera del rappresentato.

indiretta: quando un soggetto agisce per conto di altri ma in nome proprio.

Così l'atto giuridico ha effetto immediato nella sfera del rappresentante e successivamente il quello del rappresentato tramite un atto di ritrasferimento.

Rappresentanza organica: quando il potere attribuito all'organo consiste nel compiere atti giuridici in nome e nell'interesse della collettività o dell'ente.


Procura: atto unilaterale di attribuzione del potere di rappresentanza.

Non si tratta di un accordo tra le parti (rappresentante e rappresentato). Se l'accordo c'è da origine a un contratto.

In certi casi il sostituto ha soltanto il potere di trasmettere una dichiarazione dell'interessato à si tratta allora di un messo (o nuncio); la volontà espressa è esclusivamente del rappresentato.

Il rappresentante invece ha il potere di discrezione e di decisioni à ha il potere di dare il suo consenso con effetti per il rappresentato.








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