Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al quale una norma giuridica collega un qualsiasi
effetto.
Atto giuridico: ogni
comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in
quanto imputabile ad una persona come sua propria azione (le azioni umane).
Gli atti giuridici si dividono in:
Atti leciti: sono gli atti
consentiti dal nostro ordinamento e sono:
Le operazioni (o atti materiali o
comportamenti), sono modificazioni della realtà.
Le dichiarazioni che sono atti diretti a
comunicare ad altri il proprio pensiero e la volontà.
qDichiarazione o
manifestazione di volontà: atto che esprime l'interesse di un soggetto a
ottenere una certa cosa.
qDichiarazione di
conoscenza o di verità: asserire che certi fatti si sono verificati.
qDichiarazione di
scienza:
atto mediante il quale si pongono altri soggetti a conoscenza di un certo fatto
o situazione (come la confessione). Non è un negozio giuridico.
Attiilleciti: sono gli atti contrari a una
norma giuridica, perciò ledono gli interessi (generali o particolari)
protetti dalla norma e in quanto tali sanzionati:
Illecito penale: comportamenti lesivi di
un bene la cui tutela è di interesse generale a cui si collega una pena
a carico dell'autore del reato.
Illecito amministrativo: comportamenti che
violano norme imposte nei confronti della Pubblica Amministrazione a cui si
collega una sanzione amministrativa.
E'illecito
civile un comportamento che lede direttamente un interesse
particolare protetto da una norma giuridica e provoca un pregiudizio per il
soggetto leso.
L'illecito civile è
fonte di responsabilità, e cioè dell'obbligo di risarcire il
danno cagionato.
Autonomia: disciplinare
(regolare) gran parte dei propri interessi da parte degli stessi interessati
(con la propria volontà): contratto, testamento, matrimonio, procura,
ecc .
Gli atti giuridici si dividono:
per la struttura in:
Atti unilaterali: dichiarazione proveniente da una
sola parte.
Atti bi - o plurilaterali: si combinano
dichiarazioni provenienti da due o più parti.
Atto unipersonale: è il testamento, che
può essere fatto da una sola persona (è vietato il testamento
congiunto).
per l'oggetto in:
Atti patrimoniali: diretti a regolare
primariamente interessi economici (come il contratto).
Atti non patrimoniali: diretti a regolare
interessi personali (come il matrimonio).
per la funzione in:
Atti tra vivi: destinati a regolare i rapporti tra
viventi.
Atti a causa morte: destinati a regolare la
successione dei diritti e obblighi dopo la morte del titolare. Per eccellenza
è il testamento.
a se sono gli atti personalissimi, cioè
quelli che possono essere compiuti solo personalmente e direttamente
dall'interessato (riconoscimento di lio naturale, matrimonio, . ).
Quando una dichiarazione è fatta su uno
scritto si forma un documento.
Il linguaggio giuridico usa la parola atto sia per
indicare la manifestazione di volontà (o di conoscenza)
sia per indicare il documento cui esso fa riferimento.
Negozio giuridico: manifestazione
di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti
giuridici
La
nozione di negozio è utile per:
individuare e raccogliere in una solo categoria i
diversi strumenti dell'autonomia negoziale, cioè gli atti con cui si
esercita quella speciale libertà dei privati di regolare da sé i propri
interessi;
riconosce una certa omogeneità di problemi
nel campo degli atti di autonomia e sfruttare l'interpretazione sistematica e
l'analogia per risolverli.
Vedere Paragrafo 9 . 74-76. regole molto
generali à importante.
Legittimazione: potere di compiere
(efficacemente) un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto.
Rappresentanza: potere conferito
a un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici che producano
direttamente i loro effetti nei confronti di un altro soggetto (rappresentato).
diretta: quando un soggetto ha
potere di agire in nome e per conto di un altro.
Così l'atto
giuridico ha effetto diretto nella sfera del rappresentato.
indiretta: quando un soggetto
agisce per conto di altri ma in nome proprio.
Così l'atto
giuridico ha effetto immediato nella sfera del rappresentante e successivamente
il quello del rappresentato tramite un atto di ritrasferimento.
Rappresentanzaorganica: quando il potere attribuito
all'organo consiste nel compiere atti giuridici in nome e nell'interesse della
collettività o dell'ente.
Procura: atto
unilaterale di attribuzione del potere di rappresentanza.
Non
si tratta di un accordo tra le parti (rappresentante e rappresentato). Se
l'accordo c'è da origine a un contratto.
In
certi casi il sostituto ha soltanto il potere di trasmettere una dichiarazione
dell'interessato à si tratta allora di un messo (o nuncio); la
volontà espressa è esclusivamente del rappresentato.
Il
rappresentante invece ha il potere di discrezione e di decisioni à ha il potere di dare il suo consenso con effetti per il rappresentato.