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I FATTI ILLECITI
FATTO ILLECITO: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043). L'obbligazione che ne deriva è, in particolare, l'obbligazione di risarcire il danno; infatti, le obbligazioni derivano da fatto illecito (art. 1173) e un'obbligazione di risarcimento del danno, può derivare anche da contratto (art. 1453).
Il fatto illecito presenta elementi oggettivi:
RESPONSABILITÁ INDIRETTA: è responsabile del danno un soggetto diverso da quello che ha commesso il danno (art. 2043). Ipotesi:
a. responsabilità dei padroni o dei committenti: se il danno è cagionato da un dipendente, del danno risponde il suo datore di lavoro (art.2049);
b. responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci: se il fatto illecito è commesso da persona incapace di intendere e di volere, questa non ne risponde (art.2046), ne risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art.2047);
c. responsabilità dei genitori, dei tutori, dei percettori: i genitori sono responsabili dei fatti illeciti dei propri li, il tutore lo è per l'interdetto o per il minore, gli insegnanti dei propri allievi (art.2048); i responsabili in b e c possono liberarsi da responsabilità, provando di non aver potuto impedire il fatto.
RESPONSABILITÁ OGGETTIVA: si risponde di un fatto produttivo di un danni anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa. Si basa sulla sola esistenza, tra fatto e evento dannoso, di un rapporto di casualità: si risponde se il danno appare conseguenza evitabile del fatto commesso; ci si libera da responsabilità con la prova dell'imprevedibilità o dell'inevitabilità dell'evento dannoso.
I casi più importanti di responsabilità oggettiva sono:
IL RISARCIMENTO DEL DANNO: chi è responsabile del danno, o a titolo di dolo o di colpa oppure a titolo di responsabilità diretta o oggettiva, deve risarcirlo, ossia corrispondere al danneggiato una somma di danaro (art.2056).
In luogo del risarcimento in danaro si può ottenere, se possibile una reintegrazione in forma specifica (art.2058); il danno risarcibile è solo il danno patrimoniale e comprende lucro cessante e danno emergente. Il primo è sempre danno futuro, mentre il secondo può essere sia presente sia futuro (mancato guadagno, spese per le cure).
I danni non patrimoniali (morali) sono sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, sono risarcibili solo nei casi presenti dalla legge (art.2059). Il danno biologico è la lesione dell'integrità psico - fisica della persona.
Se più persone sono responsabili, rispondono solidamente; il danneggiato può richiedere risarcimento da ciascuno di essi, sarà poi chi ha ato che avrà azione di regresso nei confronti degli altri responsabili e solo ora si potrà tenere conto del diverso grado della colpa di ciascun (art.2055).
IL DANNO DA PRODOTTI: una qualità che si richiede ad ogni prodotto industriale è la possibilità di essere usato in condizioni di sicurezza, senza pregiudizio in pratica per integrità fisica e per i beni dell'utente. Al danneggiato spetta l'onere di provare il danno, il difetto e la connessione casuale fra difetto e danno. La responsabilità oggettiva ammette la prova liberatoria che concede al produttore di liberarsi da responsabilità in vari modi.
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