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I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETà
La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge.
A TITOLO DERIVATO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario.
chi trasferisce il diritto chi lo acquista
L'avente causa acquista la proprietà solo se e solo come il dante causa ne era proprietario.
A TITOLO ORIGINARIO quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario.
Il diritto del precedente proprietario è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario. Conseguenza del titolo originario dell'acquisto è che la proprietà acquistata è libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario.
Occupazione: per le cose mobili che non appartengono a nessuno (cose abbandonate o gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca) o cose mobili altrui con il consenso, espresso o tacito, del proprietario (es. raccogliere funghi in un fondo dove non sia espressamente vietato). Requisiti: elemento materiale (impossessamento della cosa) ed elemento psicologico (volontà di farla propria).
Invenzione: chi ritrova una cosa smarrita la deve consegnare al Sindaco del luogo dove si trova e avrà in cambio dal proprietario un premio pari a 1/10 del valore della cosa. Se il proprietario non si presenta entro 1 anno la cosa diventa sua per invenzione. Altro caso è il tesoro (cosa mobile di pregio, nascosta di cui nessuno può provare di essere proprietario), apparterrà per ½ al proprietario del fondo e per ½ al ritrovatore.
Accensione: la proprietà di una cosa qualificabile come principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come ad essa accessorie.
m Accessione di cosa mobile a cosa immobile: es. un impresa costruisce un edificio, man mano che i materiali vengono uniti al suolo diventa proprietario il proprietario del suolo.
m Accessione di cosa immobile a cosa immobile: es. alluvione che sposta la terra lungo un fiume.
m Accessione di cosa mobile a cosa mobile:
o unione: cose mobili appartenenti a più proprietari che vengono unite in modo inseparabile.
o commistione: cose mobili appartenenti a più proprietari che vengono mescolate in modo inseparabile.
In entrambi i casi il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto ando all'altro il valore della cosa (es. vernice sull'auto) altrimenti separazione della cosa se possibile o comproprietà.
o specificazione: acquisto della proprietà della materie altrui da parte di chi la adopera (es. scultore)
Il possesso in buona fede dei beni mobili.
Possesso vale titolo: il possesso dei beni mobili può determinare l'acquisto istantaneo della proprietà nel momento stesso in cui lo si consegue. Ha la funzione di rendere rapida e sicura la circolazione dei beni mobili.
m acquisto della cosa da un non proprietario: il compratore, ne acquista la proprietà mediante in possesso, purché sia in buona fede.
m vendita della stessa cosa mobile a più persone: ne diventa proprietario chi tra loro ne entra in possesso per primo in buona fede.
L'usucapione: acquisto della proprietà mediante il possesso:
m continuo (il possessore non deve abbandonare il bene)
m non interrotto (non deve esserci azione di terzi in contrasto col possesso)
m non violento e non clandestino
Tempi: si può sommare il tempo del Dante causa al proprio.
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