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A partire dal XX secolo, la teoria dello Stato assistenziale ha sostenuto la necessità che l'attività finanziaria fosse compatibile con l'esigenza di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche che esistono nella società, per elevare il tenore di vita dei cittadini più bisognosi.
Per consentire il raggiungimento di tali obiettivi occorre tradurre le decisioni finanziarie in scelte tecniche, per adeguare le caratteristiche del sistema tributario a fini economici e sociali che si vogliono raggiungere.
E allora in un sistema tributario potranno prevalere le imposte dirette o quelle indirette, le imposte personali o quelle reali e in relazione a queste scelte si potrà realizzare una diversa ripartizione dell'onere tributario e, conseguentemente, una diversa ripartizione del reddito tra i contribuenti.
Infatti, ogni decisione presa da un governo in merito alla ripartizione degli oneri tributari comporta delle ripercussioni sulla distribuzione del reddito nazionale.
Così, un'imposta molto progressiva risulterà particolarmente gravosa per i percettori di redditi molto elevati, ma consentirà alle classi sociali meno abbienti di disporre di un maggior reddito al netto dell'imposta.
Ogni scelta finanziaria può infatti comportare il sacrificio degli interessi di alcuni contribuenti per elevare il tenore di vita di altri.
LE TEORIE DEL SACRIFICIO
Sono alcune teorie alle quali i governi dovrebbero ispirarsi nella determinazione dei criteri di ripartizione dell'onere tributario.
Un'equa distribuzione delle imposte può essere ottenuta solo tenendo conto del sacrificio che il carico tributario comporta per ogni singolo contribuente, che è determinabile in base all'utilità economica che il contributo sottrae al suo soggetto passivo.
TRE TEORIE:
1. DEL SACRIFICIO UGUALE: sostiene che l'imposizione tributaria deve essere tale da comportare per ogni contribuente uno stesso sacrificio.
La ricchezza sottratta dall'imposta dovrebbe quindi presentare la stessa utilità marginale per tutti i contribuenti.
Se si riconosce che all'aumentare della ricchezza disponibile diminuisce la sua utilità marginale, allora l'uguaglianza del sacrificio si potrà realizzare solo con l'imposta progressiva. Infatti, affinché il sacrificio fiscale sia veramente uguale per tutti i membri della collettività. Ai contribuenti più ricchi dovrà essere sottratta una % di reddito maggiore rispetto a quella sottratta ai meno abbienti.
2. DEL SACRIFICIO PROPORZIONALE: sostiene che l'imposizione deve sottrarre a ogni contribuente una quota di utilità economica proporzionale all'utilità totale di cui esso può godere con la sua ricchezza disponibile.
3. DEL SACRIFICIO MINIMO: sostiene che le imposte devono comportare il minimo sacrificio possibile per la totalità dei contribuenti.
Infatti, per effetto del principio dell'utilità marginale decrescente della ricchezza, tanto più è ricco il contribuente, tanto minore sarà il sacrificio da lui sopportato per la sottrazione delle sue ultime quote di reddito (quelle più elevate) per effetto dell'imposizione.
Questo sistema suggerisce un sistema a elevata progressività, ma è noto che ciò comporta degli effetti indesiderabili, come l'evasione fiscale.
I PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE
Sono i criteri adottati dai moderni ordinamenti tributari per garantire l'equa ripartizione delle imposte tra i contribuenti.
Si desumono direttamente dall'interpretazione delle più importanti norme costituzionali in materia finanziaria ed è per questo che si definiscono principi giuridici.
Art.
Questo dovere di solidarietà va adempiuto nella consapevolezza che il bene collettivo può essere raggiunto anche con il sacrificio dei propri interessi individuali.
Così la spesa pubblica trasferirà una parte del reddito nazionale a quelli più bisognosi
Art. 3, che afferma l'uguaglianza di fronte alla legge e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
Stabilisce innanzitutto che l'uguaglianza comporta la rimozione di tutti quegli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che ne pregiudicherebbe la realizzazione.
Inoltre si può desumere il principio in base al quale va riservato lo stesso trattamento tributario ai contribuenti che abbiano la stessa capacità contributiva e che perciò si trovino nelle stesse condizioni economiche e socio-familiari.
Art. 23, che enuncia il principio della riserva di legge in materia tributaria, cioè la garanzia che o tributi possano essere imposti solo in base a un atto avente forza di legge.
L'attività finanziaria deve così adeguarsi al principio della legalità.
In tal modo essa è svolta col consenso della maggioranza dei governanti attraverso gli organi parlamentari, che sono appunto i titolari del potere legislativo.
Art. 53, che enuncia il principio della capacità contributiva, che è la capacità a concorrere alle spese pubbliche.
Da quanto stabilito da questi articoli della Costituzione, la teoria finanziaria ha elaborato i due fondamentali principi giuridici delle imposte:
IL PRINCIPIO DELLA GENERALITA' DELL'IMPOSTA
Tutti i soggetti che abbiano una capacità contributiva, siano essi cittadini, stranieri o apolidi, sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche attraverso il amento delle imposte.
L'obbligo tributario sorge per i non cittadini qualora si verifichi sul territorio dello Stato il presupposto dell'imposta: un reddito conseguito o speso, un patrimonio posseduto o trasferito.
Non sono quindi ammessi privilegi fiscali, in quanto sarebbero lesivi del principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini.
Sono ammesse invece delle esenzioni temporanee e permanenti, purché giustificate da effettive esigenze di giustizia sociale o convenienza economica.
IL PRINCIPIO DELL'UNIFORMITA' DELL'IMPOSTA
Stabilisce che l'onere delle imposte deve essere ripartito tra i contribuenti in proporzione alla loro capacità contributiva, in modo che tutti risentano del sacrificio tributario in modo uniforme.
Affinché il principio dell'uniformità dell'imposta trovi un'effettiva applicazione nella realtà finanziaria, i moderni sistemi tributari si sono adeguati al criterio della progressività dell'imposizione e hanno accolto tutti quegli altri criteri ritenuti necessari alla realizzazione di una distribuzione veramente equa del carico tributario.
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