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modulo primo:
I PROBLEMI DI ORIGINE
Roma si presenta nella storia con la struttura della città stato, la polis o la civitas, intesa come organizzazione di uomini liberi e partecipi della vita e della difesa della città. La leggenda fa fondare la città circa alla metà del VIII secolo av. Cr. da Romolo, latino di stirpe reale, che avrebbe già dato alla città, pur se nella forma monarchica, ovvero con il rex a capo dello Stato, la sua organizzazione: la distribuzione in tre tribù ( i Ramnes, i Tities e i Luceres ), i comizi curiati ( 30 curie, 10 per ogni tribù ), il senato ( composto da 100 membri) e la distinzione tra patrizi e plebei.
Per poter dare un quadro completo della civiltà romana è necessario fare un' indagine al di sopra e al di sotto della civitas, occupandoci di gruppi minori rispetto a questa, quali le familiae e le gentes, e di gruppi più vasti, quali le confederazioni.
La famiglia romana era considerata come un vero e proprio organismo politico. La famiglia romana proprio iure è definita dalla soggezione ad un capo, il pater familias; l' appartenenza alla famiglia è esclusiva ed è determinata, oltreché dalla nascita nei confronti del padre, anche da altri modi particolari, tra cui l' adrogatio, con cui un pater diviene filius familia di un' altra familia e tutta la famiglia del primo viene assorbita in quella del secondo.
L' uscita da una famiglia in concreto si qualificava come capitis deminutio, anche se in alcuni casi, come in quello dell' emancipatio comporta l' acquisto della pienezza della capacità giuridica in rapporto al ius della civitas.
Al di sopra della familia troviamo un altro gruppo più vasto, che è la gens. Si è affermata ed è alquanto diffusa una teoria gentilizia, che fa della gens come della familia, un organismo anteriore alla civitas; teoria che riceve una certa determinazione dal rilievo che anche la gens doveva presentarsi come un organismo politico.
Ci si chiede a questo punto quali siano i rapporti intercorrenti tra gens e familia e quali tra queste e la civitas. Procedendo per gradi possiamo considerare che:
Nell' epoca storica la familia, alla morte del pater, si scinde in tante famiglie quanti sono i filii familias che diventano sui iuris; tuttavia si serba il ricordo di una fase più antica, in cui i filii solevano restare uniti in un consortium, detto ercto non cito, in cui ciascuno aveva il pieno potere di disporre dei beni comuni.
Accanto alla familia proprio iure, composta cioè dal pater e dalle persone soggette alla sua potestà, si parla in Roma di una familia communi iure ad indicare coloro che sarebbero uniti sotto la potestà dello stesso pater se questo non fosse morto e che sono uniti dal vincolo dell' agnazione.
Al di la degli agnati e della familia communi iure sta la gens, cioè i gentili, che secondo le disposizioni successorie delle Dodici Tavole raccolgono il patrimonio del defunto quando manchino eredi testamentari o intestatari e non vi sia l' adgnatus proximus.
Normalmente i fautori della teoria gentilizia costituiscono la gens sul calco della familia, ossia come retta da un pater gentis. Tuttavia questa conurazione non può essere provata e appare difficoltoso collegare l' esistenza del pater gentis con quella della familia e dello stesso pater familias. Ne deriva più conveniente ritenere che la gens non aveva capi. E per tale assenza sembrano parlare anche le leggi delle Dodici Tavole che nello stabilire l' ordine della successione, dopo l' adgnatus proximus, e cioè in mancanza di questo, chiama i gentiles e non il pater gentis.
In sostanza, di fronte al nucleo politico rappresentato dalla famiglia nella sua struttura monarchica, la gens rappresenterebbe il carattere fondamentale di un raggruppamento di famiglie.
Tutte le notizie di Roma ci riportano ai Latini, per i quali abbiamo notizie di una confederazione, di una lega latina. Verso la fine del VI secolo troviamo i Latini alleati ad esclusione di Roma e contro di questa con un evidente scopo di arrestarne l' espansione. Dopo la guerra si conclude un nuovo foedus, detto foedus Cassianum, dal console Spurio Cassio, del 493 av. Cr. che mette accanto Roma e Latini con parità di diritti.
modulo secondo:
LA MONARCHIA LATINA ED ETRUSCA
La tradizione narra di una serie di 7 Re, di cui è difficile indicare i punti storici. Elemento di cui si può essere certi è invece la distinzione di una prima fase latina e di una successiva fase di dominazione etrusca.
Taluno ha sostenuto che la città vera e propria sia stata fondata soltanto con la dominazione degli Etruschi, i quali avrebbero sottomesso i villaggi preesistenti; le popolazioni sottomesse avrebbero costituito la plebe, e la vittoria di questa nella lotta per la parificazione dei due ordini avrebbe rappresentato la rivincita dell' elemento latino. Ma, se è vero che il potere del magistrato romano, l' imperium, e le sue insegne esteriori derivano dagli Etruschi, altrettanto vero è che i nomi relativi ai primi ordinamenti politici sono di origine latina: così rex, tribus, curia, così i nomi dei collegi sacerdotali, pontifices, augures, flamines.
E' difficile determinare con esattezza gli elementi dell' ordinamento monarchico primitivo, ma possiamo a grandi linee cogliere il modo in cui la città si è posta di fronte ai villaggi, e cioè alle gentes preesistenti.
Lo scopo della città, il cui fine era quello di fare un' unità di una pluralità di villaggi attraverso la delimitazione e la fortificazione, era principalmente quello di stabilità e difesa, e la sua prima espressione fu quella di creare un potere al di sopra degli organismi minori. L' unità della città doveva essere all' origine caratterizzata da questa posizione del potere di un capo, cioè di un rex, e dalla stabilità di questo.
In contrasto a questa posizione di un capo doveva aver rilievo l' organizzazione delle gentes e delle familiae, onde la civitas risultava, che doveva limitare il potere del re.
Potere del re ed organizzazione gentilizia costituiscono così i termini essenziali del porsi di una comunità cittadina.
Il re era unico e vitalizio; la tradizione nella leggenda di Romolo e Tito Tazio narra l' esistenza di periodi transitori di regno a due, che potrebbero collegarsi all' estensione della città ed alla fusione del mons con il collis, ma che potrebbero invece essere un invenzione per anticipare quella che poi diventò la caratteristica della magistratura repubblicana.
Se il porsi di un re doveva essere espressione dell' affermazione della città, i poteri del re dovevano soprattutto avere il loro centro nel potere militare e in quello religioso. Quello militare, in rapporto agli scopi di guerra che dovevano aver agito da determinante per la civitas; quello religioso per la connessione che esso aveva con ogni forma di organizzazione politica.
Quanto alla nomina del re doveva essere forte nella prima fase della monarchia il peso dell' organizzazione gentilizia nella società, espressa nel senato dei patres; e qui soccorre il valore dell' interregnum, istituto ordinario nella fase monarchica , in cui alla morte del re gli auspicia passavano nelle mani dei patres, cioè ai senatori, che esercitavano il potere 5 giorni ciascuno, fino a che uno ( che non poteva essere il primo ) procedeva alla designazione del nuovo re. Il re riceveva poi l' atto di sottomissione delle curie, che resta nell' epoca successiva sotto il nome di lex curiata. Seguiva l' approvazione e l' investitura divina, attraverso l' inauguratio.
La tradizione ci da notizie di ausiliari del rex; si parla di duoviri perduellionis che avrebbero cooperato nell' esercizio della giurisdizione criminale; si parla di un praefectus urbi che avrebbe esercitato i poteri del re in assenza di questo.
Gli elementi strutturali fondamentali della costituzione romana sono la magistratura, il senato e il popolo ( nelle assemblee ).
Il re ha preceduto la magistratura.
Nella formazione della città il consiglio dei patres derivava precisamente dal complesso di gruppi minori onde la città risultava. E' affermazione abbastanza frequente che i patres erano i patres delle genti. Ma, se, come abbiamo detto, la organizzazione gentilizia non doveva importare l' esistenza di un pater gentis, ne discende che neppure un organo stabile della costituzione cittadina, come il senato, poteva risultare dai patres delle genti. Ci si chiede di conseguenza se si dovesse far capo ai patres delle familiae!?! E' difficile stabilire notizie precise. Nella dualità familae-gentes può esserne risultato un equilibrio tra il punto fondamentale, che questi patres erano offerti dall' organizzazione familiare-gentilizia.
Elemento fondamentale e punto base dell' esplicazione del senato in epoca storica rimane la funzione consultiva nei riguardi del magistrato che trovava espressione nei senatoconsulti. ½ furono poi funzioni che nell' epoca storica, quando al senato furono ammessi i plebei, rimasero riservate agli antichi patres, cioè ai senatori patrizi, quali l' interregnum, l' auctoritas patrum , cioè la ratifica delle deliberazioni dell' assemblea popolare.
La più antica forma di assemblea popolare, cioè di comizi, è quella dei comitia curiata. La tradizione attribuisce a Romolo la distribuzione del popolo in curie, le quali sarebbero state distribuite in numero di 10 per ciascuna delle 3 tribù ( Tities, Ramnes e Luceres ). I Romani facevano derivare il nome dei Tities da Tito Tazio, dei Ramnes da Romolo, dei Luceres da Lucumone che soccorse i romani nella guerra con Tito Tazio. Tale collegamento tuttavia non ha alcun serio appiglio.
Nell' ordinamento centuriato, tra le centurie dei cavalieri, ve ne erano sei, dette per antonomasia le sei centurie o i sex suffragia, che erano le sole che avessero un proprio nome e si chiamavano dei Tities, Ramnes e Luceres primi e secundi, ed erano considerate come le sole centurie di cavalieri anteriori all' ordinamento serviano, ed erano formate da patrizi.
Quanto alle curie, è stato rilevato che il termine, oltre designare una riunione di uomini, serve anche ad indicare il luogo di riunione e che dai nomi a noi pervenuti risulta che spesso le curie stesse dovevano ricevere la denominazione del luogo in cui si adunavano. Nella città le curie si presentano distribuite nelle 3 tribù, divisione che doveva avere anch' essa all' origine carattere territoriale e gentilizio insieme.
Le tipiche funzioni delle assemblee popolari in epoca storica sono essenzialmente 3: la funzione elettorale, la funzione legislativa e quella giudiziaria. Non possiamo classificare come elezione la lex curiata; questa sopravvive in epoca storica, ma segue alla elezione dei magistrati da parte dei comizi centuriati: la vera e propria nomina è quella che avviene tramite questa elezione, e la lex curiata si riduce ad una formalità.
La tradizione fa risalire ai re una serie di leges; e per queste leges regiae una meccanica anticipazione del procedimento legislativo dell' epoca successiva fa parlare di una presentazione all' approvazione dei comizi curiati. S i parla di una raccolta di queste leges regiae dovuta ad un Papirio, vissuto intorno al tempo della cacciata di Tarquinio, onde il nome di ius Papirianum; il loro contenuto di cui abbiamo notizia ne rivela chiaramente il fondamento a carattere religioso, sia che tocchino direttamente istituti e riti sacri, o regole di costume che non sfuggivano alle interferenze religiose e alle cognizioni dei pontefici. Si tratta comunque di un complesso di principii.
Più complesso è il discorso per quanto riguarda la competenza giudiziaria; la tradizione proietta nell' epoca regia l' istituto della provocatio ad popolum che nell' epoca repubblicana si presenta come una guarentigia del cittadino di fronte al magistrato, e quindi un limite generale al potere di questo.
All' antica fase latina risalgono i due più importanti collegi sacerdotali romani, quello dei pontefici e degli auguri. Il nome dei pontefici rivela l' origine latina, ed una facile etimologia ( pontem facere ) li ricollega ai ponti; ponti e pontefici vengono da taluni messi in relazione con le espressioni che in antico linguaggio latino indicavano il numero di cinque, e i primi pontefici sarebbero stati appunto in numero di cinque.
Per la nomina dei pontefici rimase la cooptatio, fino a che una legge Domizia del 104 av. Cr. vi sostituì l' elezione popolare.
Antiche sono anche le origini degli auguri, che acquistarono anch' essi grande autorità nello Stato. L a loro competenza consisteva soprattutto nell' interpretazione degli auspici. Ora, se si considera l' importanza che avevano gli auspici per i Romani, se si valuta che, quantunque i magistrati traessero essi stessi gli auspici, però nei dubbi di interpretazione si ricorreva all' interpretazione degli auguri, che ne erano i conservatori, si apprezza l' importanza assunta da questo collegio , ed il modo in cui influì sulla vita pubblica.
Antico è pure il collegio dei Feziali, comune ai Latini, depositario delle tradizioni circa il modo di fare i trattati e dichiarazioni di guerra.
Sono questi gli istituti essenziali che si riportano alla prima fase della monarchia.
modulo terzo:
PASSAGGIO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
La leggenda ha espresso in un racconto drammatico, che conserva l' impronta della fantasia e della poesia popolare, la caduta dell' ultimo Tarquinio, che sarebbe avvenuta attorno al 510 av. Cr., e la fondazione di un nuovo ordine, che possiamo chiamare repubblicano. In questo racconto della tradizione sarebbe insita una caduta violenta della monarchia ed una instaurazione rivoluzionaria. Si forgia così il concetto della magistratura con la creazione di una magistratura suprema. I due magistrati supremi ( eletti dai comizi, cioè dai comizi centuriati che la tradizione fa risalire a Servio Tullio ) avrebbero avuto dapprima il nome di pretores, più tardi quello di iudices e solo alla fine quello di consules. Il sistema avrebbe funzionato sino al 452, con la variante che in caso di necessità, soprattutto di guerra, si attribuiva un potere illimitato, con il limite massimo di sei mesi, ad un magistrato unico, il dictator assistito da un magistrato inferiore, il magister equitum. Nel 451 e nel 450 si sarebbe sospesa la magistratura, e conferito il potere supremo a due successivi collegi di decemviri legibus scribundis, a cui sarebbe dovuta la legge delle XII Tavole. Il tentativo di Appio Claudio, capo dei decemviri di instaurare la tirannide, avrebbe provocato una nuova rivolta, con la restaurazione del consolato, e di nuovo, nel 449 av. Cr., una coppia di consoli Valerio e Orazio. La lotta tra patriziato e plebe, insieme con vicende esterne, avrebbe però turbato il regolare funzionamento di questo ordine; dal 444 al 368 si sarebbe per lo più rinunziato alla nomina dei consoli, dando la potestà consolare ai tribuni militum, comandanti dei diversi battaglioni della legione. Per il 367, raggiunto l' accordo che uno dei consoli dovesse essere plebeo, il consolato fu definitivamente ristabilito, e da allora restò la magistratura suprema ordinaria.
Ma il tentativo della leggenda di attribuire ad una rivoluzione la trasformazione istituzionale, cioè la rappresentazione di un passaggio brusco e immediato dall' ordine monarchico a quello repubblicano non merita credito.
Si è visto come la monarchia etrusca, insieme con la individuazione dell' imperium, abbia importato un rinsaldarsi dell' organizzazione militare unitaria, che rappresentava una tappa dello sviluppo dello Stato-città e dell' inserzione di tutto il popolo nell' ordinamento di questo. L' organizzazione a scopo militare sta alla base della organizzazione politica del popolo che ci si presenta come fondamentale nella costituzione repubblicana. I cardini di questa sono la distribuzione per tribù territoriali e l' ordinamento centuriato.
Le vecchie tribù dei Tities, dei Ramnes e dei Luceres non potevano di certo soddisfare come distretti di leva di fronte alle esigenze di un esercito adatto agli sviluppi e alle guerre di Roma. Il territorio dello Stato venne così distribuito in tribù territoriali. I limiti delle circoscrizioni erano precisamente determinati e venivano iscritti nelle tribù ( tribules ) tutti i proprietari fondiari fino alle più piccole misure. Il numero delle tribù andò aumentando con le successive incorporazioni ed estensioni del territorio romano; e sappiamo che salì al numero definitivo di 35 solo nel 241 av. Cr. Alquanto più tardi si affermò una distinzione tra le quattro tribù che furono dette urbane ( la Palatina, la Collina, la Esquilina e la Suburana ) e le altre tribù, dette rustiche, e cioè quando nel 304 Fabio Rulliano iscrisse tutta la turba forense nelle prime quattro.
Fu da tutto uno sviluppo e trasformazione dell' organizzazione militare che nacque quel' ordinamento centuriato nuovo che ci da l' assemblea popolare, i comitia centuriata, cardine della costituzione repubblicana. I Romani ci presentano questo ordinamento nella sua esplicazione nell' assemblea politica, quando ha già raggiunto il suo assestamento; è comunque evidente il rapporto di questo ordinamento con il reclutamento militare, e la derivazione dei comizi centuriati dall' assemblea del popolo in armi, di cui è prova il fatto che tali comizi dovevano riunirsi fuori del pomerio della città, e si alzava uno stendardo rosso sul Campidoglio, mentre un altro veniva alzato nel Gianicolo, occupato militarmente. I criteri che stanno alla base dell' ordinamento centuriato consistono nella valutazione del patrimonio ( in base al quale si determinavano le classi ) e dell' età: il primo si collegava con la possibilità di procurarsi l' armamento, il secondo con l' efficienza militare. Nell' assestamento con cui l' ordinamento centuriato ci si presenta completo si distinguevano in base al censo 5 classi. L' esercito da camna era formato dalle centurie di juniores; è ormai pacifico che solo i contingenti delle prime tre classi possedevano l' armamento offensivo e difensivo di oplita, cioè di fanteria di linea.
modulo quarto:
LA PLEBE E IL CONFLITTO TRA I DUE ORDINI
Lo sviluppo della storia di Roma è caratterizzato in questo periodo dal conflitto tra patriziato e plebe, conflitto che viene completamente superato con la piena vittoria della seconda.
La plebe conurò un organizzazione distinta da quella delle gentes patrizie, che avevano formato la civitas e ne detenevano il potere; vi mancava, almeno nella fase più antica, la struttura gentilizia, aveva dei propri culti, propri templi, e doveva avere dei capi nei sacerdoti, detti aediles. In questa dualità la coesistenza doveva essere regolata da rapporti di convivenza che dovevano presentarsi spontanei, nel modo stesso in cui la plebe si era formata, in una supremazia dell' organizzazione patrizia, più specificamente in quella protezione del re sulla plebe, adombrata dalla tradizione .
In epoca storica i tribuni della plebe non potevano essere meno di dieci. Sul numero originario vi è qualche incertezza: in origine secondo la versione più diffusa sarebbero stati due; poi nel 471 sarebbero stati portati a quattro o cinque per raggiungere il numero di dieci nel 457. Ma questi dati sono tutt' altro che sicuri. I tribuni venivano eletti nei concilii tributi della plebe; in epoca più antica se non si raggiungeva il numero, gli altri sarebbero stati scelti per cooptazione dagli eletti. Quanto al potere dei tribuni esso fu assunto nella civitas attraverso la costituzionalizzazione di quella funzione di difesa dei plebei che costituiva la sostanza della sua genesi; e mentre i tribuni ci appaiono a capo della lotta che la plebe conduce contro il patriziato, la loro posizione e funzione si va estendendo e rafforzando. Il compito con cui ci vengono presentati al loro riconoscimento è quello della difesa del singolo plebeo contro l' imperium dei magistrati patrizi; di qui si svolse la intercessio, il diritto di veto, arma poderosa esercitata nell' interesse della plebe, con la quale i tribuni potevano fermare qualsiasi atto dei pubblici poteri e arrestare la macchina dello Stato; arma tuttavia essenzialmente negativa, dal momento che i tribuni non avevano né gli auspicia, né l' imperium.
Accanto ai tribuni troviamo gli edili della plebe, che venivano anch' essi proclamati inviolabili, come i tribuni, e che probabilmente, erano i più antichi rettori-sacerdoti della plebe; essi conservavano una posizione inferiore rispetto ai tribuni, dovevano fungere da tesorieri e da archivisti della plebe, potevano essere delegati dai tribuni a determinate funzioni. Oltre ai tribuni e agli edili, la legge sacrata, menziona i iudices decemviri, di cui non abbiamo notizie.
modulo sesto:
LE TAPPE DEL PAREGGIAMENTO DEI DUE ORDINI
Dopo la restaurazione, la tradizione ci presenta il riprendersi del corso della lotta della plebe contro il patriziato, che fissa i suoi obiettivi nell' abolizione del divieto di connubio tra patrizi e plebei, e nell' accesso alla magistratura suprema.
Il primo obiettivo raggiunto dalla plebe sarebbe stato quello dell' abolizione del divieto di connubio tra patrizi e plebei. E l' abolizione sarebbe avvenuta nel 445 av. Cr. per effetto di una rogazione del tribuno Canuleio; ad essa i patres avrebbero acconsentito dopo ampie diatribe, per evitare il guaio peggiore della richiesta presentata dagli altri tribuni, ovvero l' accesso al consolato.
Livio racconta che, mentre Canuleio agitava la sua rogazione, gli altri tribuni avrebbero cercato di varare la riforma nel senso che i consoli potessero promiscuamente essere scelti dal patriziato e dalla plebe. Non si arrivò a tanto, però si sarebbe raggiunto un compromesso per cui invece di nominare i consoli si potesse attribuire l' imperium consulare ai tribuni militum, nominando così dei tribuni militum consulari potestate , che potevano essere scelti promiscuamente tra patrizi e plebei.
Attraverso il tribunato militare la plebe si è aperto l' accesso alla magistratura suprema. Il numero dei tribuni militum varia nel tempo.
Di un anno posteriore al tribunato militare con potestà consolare è la censura, che vediamo sorgere nel 443, anno in cui Livio pone la nomina dei due primi censori, L. Papirio e L. Sempronio. Circa poco più tardi si ebbe la censura; era in sostanza la necessità di alleggerire la magistratura suprema di un compito, quale quello delle operazioni del census, cioè della redazione delle liste dei cittadini, che, soprattutto con lo sviluppo dell' ordinamento centuriato, andava acquistando importanza e complessità. Questa carica veniva posta in relazione con i periodi del censo, ed una legge Emilia del 434 ne avrebbe limitato la durata a 18 mesi.
Nel 421 secondo la tradizione si sarebbero ammessi i plebei alla questura ( nel 409 si ha un questore plebeo ). Dal 400 troviamo i plebei al tribunato militare con potestà consolare.
Finalmente, dopo un periodo di lotte e anarchia, nel 367 av. Cr., si sarebbero approvate le rogazioni Licinie Sestie; l' opposizione dei patres, che sarebbero addirittura riusciti a mobilitare l' intercessio degli altri tribuni, avrebbe ritardato l' approvazione, ma l' intercessio dei due tribuni avrebbe determinato una vera paralisi, e per cinque anni, impedito persino l' elezione dei magistrati, fino a che nel 367 gli stessi tribuni, costantemente rieletti, trionfarono.
Secondo il racconto di Livio, passate finalmente le rogazioni Licine Sestie ed eletto il primo console plebeo nella persona di L. Sestio, i patres avrebbero dichiarato di negare l' auctoritas alle deliberazioni comiziali. Ma per scongiurare il riscatenarsi di un grave conflitto, il dittatore sarebbe riuscito ad ottenere una soluzione di compromesso con la creazione di un pretore, magistrato munito anch' esso di imperium, avente il compito della iurisdictio in città. Così contemporaneamente all' ammissione dei plebei al consolato, si aveva la creazione di una nuova magistratura riservata ai patrizi. Lo stabilizzarsi della costituzione avviene sulla base di una magistratura collegiale di due consoli sullo stesso piano, di cui uno plebeo, cui si aggiunge un terzo praetor, collega minore dei due consoli, detti appunto in antico pretore; a questo terzo praetor spettò prevalentemente il compito della iurisdictio. Così il 367 segna una data fondamentale nella storia della costituzione romana.
Nello stesso anno secondo la tradizione fu creata una nuova magistratura, l' edilità curule, che formava un parallelo dell' edilità plebea, con funzioni di polizia urbana e di polizia dei mercati, funzioni in cui concorrevano gli stessi edili della plebe. In sostanza furono creati due altri edili a cui partecipassero i patrizi; presto anche a questa edilità furono ammessi anche i plebei.
Nel 300 av. Cr. una lex Ogulnia, secondo Livio, portò il numero degli auguri e dei pontefici da quattro rispettivamente a nove e otto e stabilì che i nuovi posti dovessero essere plebei; poco più tardi anche il numero dei pontefici fu portato a nove.
Secondo la tradizione già nel 342 un plebiscito Genucio stabilì che anche l' altro posto di console dovesse essere occupato da un plebeo,mentre una rogazione Publilia del 339 avrebbe stabilito che uno dei censori dovesse essere plebeo, mentre l' altro poteva essere o patrizio o plebeo; ma solo nel 172 av. Cr. si ebbero due consoli plebei, e nel 131 due censori plebei.
Significativa per l' affermazione della plebe è l' equiparazione dei plebisciti alle leggi.
modulo nono:
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
Magistratura
Attraverso le lotte tra patriziato e plebe la civitas ha raggiunto un assestamento, che ne ha operata la fusione in un ordinamento che ci appare in tutta la sua funzionalità. Possiamo definire la costituzione distinta in tre termini: la magistratura, il senato e il popolo.
Nelle magistrature repubblicane si sogliono fare alcune distinzioni. La prima individua delle magistrature plebee ( tribuni ed edili della plebe ), che rimangono limitate ai plebei ed alle quali non pare però opportuno contrapporre le altre come magistrature patrizie, se non inteso nel senso che fossero originariamente limitate ai patrizi.
Una distinzione che si è invece soliti fare è quella tra magistrature ordinarie e magistrature straordinarie. Sono definite ordinarie quelle che si susseguono nella vita normale della civitas; ma alcuni richiedono anche il requisito della permanenza, ovvero che si rinnovino e seguano continuamente, mentre altri vi includono anche quelle magistrature che, come la censura, si rinnovano ad intervalli in un ciclo di ordinaria normalità! Sono invece straordinarie le magistrature che vengono create in particolari circostanze, come la dittatura, i decemviri legislativi, i tribuni militum consulari potestate.
Una distinzione che ha radici nelle fonti è quella tra magistratus maiores e minores; sono magistrati maggiori il consolato, la censura, la pretura, tra le ordinarie; il dittatore, i decemviri legislativi e i tribuni militum consulari potestate tra le straordinarie; sono invece minores l' edilità curule e la questura. Rientra tra i poteri dei magistrati della civitas il diritto degli auspicia, ossia la consultazione della volontà divina per ricercarne il favore negli atti di vita pubblica; gli auspicia dei dittatori, dei consoli, dei censori e dei pretori, e di tutti gli altri magistrati muniti di potestà consolare e pretoria sono detti maxima o maiora, mentre quelli dei questori e degli edili sono detti minora.
Ma la distinzione più importante è quella che risulta dall' individuazione di un concetto tipicamente romano, cioè quell' imperium che è riconosciuto solo a taluni magistrati. L' imperium è un potere che i magistrati repubblicani hanno ereditato dal re, dalla monarchia etrusca: potere sovrano, unitario e originario, che nel significato fondamentale di comando, che la parola reca in sé, ha il suo centro nell' imperio militare. L' imperium spettava ai consoli, chiamati in antico praetores ( ed al praetor, collega minor dei due pretori sorto successivamente ) e agli altri praetores che in seguito vennero ad esistenza ( dictator, decemviri legislativi, tribuni militum consulari potestate ).
Caratteristiche proprie delle magistrature repubblicane sono la temporaneità, la collegialità, la responsabilità finita la carica e la gratuità.
La temporaneità, la collegialità e la responsabilità finita la carica sono le caratteristiche che contrappongono la magistratura suprema repubblicana, il consolato, alla monarchia. Il re era vitalizio, i consoli duravano in carica un anno. Il re era unico, i consoli erano due, entrambi investiti dei pieni poteri, e come colleghi aventi par potestas. Ciascuno poteva perciò esplicare il pieno esercizio dell' imperium, salva la facoltà dell' altro di fermarlo mediante l' intercessio. Possiamo qui scorgere un parallelismo con la storia della familia: la familia era un organismo che alla morte del padre si scindeva in tante famiglie quanti fossero i filii familias divenuti sui iuris.; ma non bisogna dimenticare l' esistenza di un consortium familiare in cui i fratelli restavano uniti alla morte del pater, ed in cui ciascuno di essi aveva la piena disposizione delle cose. Conseguenza della temporaneità era la responsabilità; i consoli erano inviolabili durante la carica, ma allo scadere il magistrato, ridiventando privato cittadino, rispondeva del modo in cui aveva gerito la magistratura. Queste di regola duravano un anno, fatta eccezione per i censori che venivano eletti ogni quinquennio e duravano in carica per 18 mesi, e il dittatore che poteva durare in carica per una massimo di sei mesi.
Alla collegialità delle magistrature repubblicane, facevano eccezione il dittatore e i magister equitum.
L' imperium era espressione della potestà sovrana dello Stato, ed esso spettava ai magistrati che ne erano investiti come potere unitario e originario. L' ordinamento repubblicano lo ha inquadrato e delimitato. Si è così affermata una distinzione tra imperium domi ed imperium militiae, a seconda cioè che lo si eserciti entro il pomerio della città o al di fuori di esso ( il limite è territoriale ). Entro il pomerio della città l' ordinamento cittadino ha opposto all' imperium un complesso di limiti, in primo luogo quello della provocatio ad populum, che toglieva ai magistrati muniti di imperium le esplicazioni più gravi della coercitio e del potere punitivo, tipica quella suprema, il diritto di infliggere la pena di morte.
Il limite fondamentale dell' imperium , cioè la provocatium ad populum, è considerato dai Romani suprema guarentigia costituzionale della libertà del cittadino. La tradizione fa risalire questo istituto alle origini della repubblica, cioè ad una Lex Valeria de provocatione del 509 av. Cr., fatta votare da Valerio Publicola.
Secondo un opinione diffusa la provocatio spettava soltanto al cittadino romano di pieno diritto, in quanto membro dei comizi, e non si estendeva perciò agli schiavi, agli stranieri ed originariamente nemmeno alle donne. Essa era ammessa solo in Roma e nei mille passi al di fuori del pomerio, onde si qualificava l' imperium domi, che si contrapponeva all' imperium militiae. In origine non era possibile esercitare la provocatio contro il dittatore, al quale fu poi estesa in coincidenza con la creazione della dittatura. Il limite che importava la provocatio ad populum fu esteso alle tre leges Porciae; queste pur contemdo l' uccisione e la verbatio, portano un' innovazione non considerando più la seconda come accessoria della prima; tra le altre innovazione è doveroso ricordare la possibilità che il magistrato concede al reo di fuggire per evitare la condanna a morte, l' aver superato il limite dei mille passi al di fuori dal pomerio ammettendo la provocatio anche nelle provincie e concedendo ai soldati la possibilità di esercitarla nei confronti del generale, in guerra, ad esclusione della repressione di reati di guerra. Le leges Porciae introdussero inoltre la sanzione di una pena per il magistrato che avesse violato il divieto; la sanzione di tale abuso da parte del magistrato venne in seguito assorbito nella sanzione della lex Iulia de vi publica di Cesare Augusto.
Nella pienezza dell' imperium rientrava anche la iurisdictio, ossia l' intervento del magistrato nelle controversie dei privati. Tra gli altri poteri dell' imperium vi era anche la coercitio , cioè la facoltà di usare misure di coercizione e sanzionatorie dirette sulla persona e sul patrimonio; questo comprende un concetto molto vasto, che va dalla morte, all' arresto, dalla verbatio o altre afflizioni corporali, alla confisca di beni o irrogazione di multe. Un limite a tale potere fu opposto dalla provocatio ad populum per le sanzioni contro cui fu ammessa. Come già detto, la coercitio spettava ai magistrati muniti di imperium; in larga misura se la attribuirono anche i tribuni della plebe, a sanzione del loro compito rivoluzionario a difesa dei singoli o della plebe e in relazione alla loro stessa inviolabilità. Agli altri magistrati non muniti di imperium ( censori, edili, magistrati aventi la iurisditio ) fu concessa solo una limitata coercitio, incidente sul patrimonio, tipica la multa. I magistrati avevano alee loro dipendenze un personale retribuito, assegnato alla carica.
Quanto alla nomina dei magistrati, la regola dominante nella costituzione repubblicana è quello dell' elezione popolare. Ogni cittadino avente i requisiti poteva presentare la propria candidatura, ma era pur sempre un magistrato, che presiedeva i comizi, che accettava o respingeva le candidature, e presentava la lista dei candidati al popolo nella forma della rogatio; conclusasi l' elezione era sempre il magistrato che faceva la renuntiatio , cioè proclamava gli eletti ( creare ). Lo sviluppo storico tende però a limitare sempre di più l' arbitrio del potere discrezionale del magistrato nell' accettare o meno le candidature, determinando in modo sempre più preciso i requisiti d' accesso; ma questo potere ( a cui collabora il senato ) resta. Le elezioni del magistrato venivano fatte alcun tempo prima dell' inizio dell' anno di carica, solitamente verso la metà dell' anno precedente. I consoli eletti, fino al tempo dell' assunzione del potere, detti designati, potevano compiere atti preparatori della futura gestione. Nel caso di morte o di cessazione anticipata di un magistrato durante l' anno di carica, si procedeva ad elezioni suppletive ( il console sostituito a quello cessato era detto consul suffectus ).
Vediamo ora brevemente delle singole magistrature:
Magistratura ordinaria suprema era il consolato: due consoli, in antico detti praetores, e chiamati anche iudices, magistrati eponimi, investiti della pienezza dell' imperium.
Magistratura straordinaria suprema è la dittatura, l' antico magister populi, più tardi chiamato dictator, da cui dipendeva il magister equitum, da lui scelto. Il dittatore veniva eletto in frangenti eccezionali, di pericolo ed in particolare in esigenze di guerra. Nella dittatura non è riscontrabile la caratteristica della collegialità, viene meno la distinzione tra imperium domi ed imperium militiae, in quanto venivano sospese le guarentigie dei cittadini che caratterizzavano il primo; veniva meno nei confronti del dittatore l' intercessio tribunizia; oltretutto il dittatore non veniva eletto dai comizi, ma nominato da uno dei consoli. Il dittatore era invitato a dimettersi al compimento dell' incarico per cui veniva nominato o ad ogni modo cessava di diritto allo scadere della carica del console che lo aveva nominato o alla scadenza del sesto mese.
Il pretore era un magistrato munito di imperium, considerato come collega minor dei consoli. Limitato di regola alla cerchia cittadina esercitava le sue funzioni in città e si considerò tra le sue competenza la iurisdictio che ne rappresentava l' esplicazione del suo potere e che in questo modo veniva sottratta ai consoli, mentre d' altra parte, assenti i consoli, il pretore esercitava anche le altre funzioni del governo cittadino. La pretura assorbì la praefectura urbis, cioè il praefectus urbi che suppliva il magistrato supremo in città in sua assenza.
La censura è stata creata attorno al 443 av. Cr. e la sua competenza consisteva nel census, ossia nel redigere la lista dei cittadini e dei loro averi. I censori erano in numero di due, venivano eletti in occasione del census che ormai si era stabilizzato su un intervallo di cinque anni. I censori non restavano in carica per tutto l' intervallo, ma solo fino a che non avessero terminato l' operazione del censo e la successiva cerimonia della purificazione ( lustrum ); una lex Aemilia ne avrebbe fissato la durata ad un massimo di circa 18 mesi. In seguito si aggiunse per i censori la possibilità di escludere dalle centurie dei cavalieri o dall' ordinamento centuriato i cittadini indegni si che al censore risultava affidato un giudizio d' onore sui cittadini, che si applicava nella nota censoria. Una lex Ovinia affidò ai censori anche la scelta dei senatori.
I questori erano nati con funzioni limitate, nominati dai magistrati supremi con funzioni che si andarono accrescendo qualificandoli come ausiliari di quelli. La loro funzione di ausiliari dei consoli emerse quando ad essi venne affidata l' amministrazione della cassa pubblica, che venne a costituire la funzione dei due questori urbani, a cui furono aggiunti due questori destinati a seguire il magistrato in campo, cioè all' amministrazione militare. Ai quattro questori ne furono poi aggiunti altri quattro nel 267 av. Cr. per l' amministrazione dell' Italia; e poi altri al seguito dei governatori provinciali, fino a che Silla ne fisso il numero a 20.
Vi è poi una serie di collegi inferiori, che, da ausiliari scelti dal magistrato, diventarono magistrature elettive.
Magistrature plebee, cioè limitate ai plebei, erano l' edilità plebea e il tribunato della plebe. Colla parificazione dei due ordini e coll' assestamento dello Stato patrizio-plebeo, in cui anche i tribuni appartenevano alla nuova nobiltà plebea, questa magistratura è rimasta, nella struttura della città, conservando quel potere negativo, della intercessio, che la qualificava come espressione e forza di una funzione di opposizione e critica.
Secondo Livio con un plebiscito del 342 fu vietato, da una parte, di gerire due magistrature contemporaneamente e dall' altra di ricoprire la stessa magistratura se non dopo dieci anni. Il primo divieto non comprendeva le magistrature straordinarie o non permanenti. Quanto al secondo, che interessa principalmente il consolato, non è certo se fosse limitato ai magistrati ordinari curuli o si estendesse alle cariche plebee.
La lex Villia annalis o annaria del 180 av. Cr. stabilì che non si potesse ricoprire la pretura senza aver ricoperto la questura. Che non si potesse accedere al consolato senza aver ricoperto la pretura; fra l' una e l' altra carica doveva esserci un intervallo di due anni; e per accedere ad una magistratura era necessario aver fatto decem stipendia, cioè dieci anni di servizio nell' exercitus, il che portava ad un minimo di 27 anni per ricoprire la questura. Solo più tardi furono fissati i minimi d' età per gerire le diverse magistrature, portando a 37 anni il minimo per la questura. Tra la questura e la pretura soleva inserirsi l' edilità curule o il tribunato della plebe.; per la censura e la dittatura si affermò la consuetudine che venissero rivestite da persone che avessero ricoperto il consolato.
modulo decimo:
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
Senato
L' antico senato dei patres, espressione delle gentes, riprese una posizione notevole dopo la caduta della monarchia etrusca, come istituzione tipicamente patrizia; tuttavia nell' appellativo di patres conscripti dato ai senatori, è insito il ricordo di una distinzione che dovè trovare la sua espressione quando nel senato entrarono anche dei plebei. Così la duplicità insita nell' espressione patres conscripti indicava i senatori patrizi e i senatori plebei dando a questi ultimi, in un primo momento,carattere adiettizio.
La tradizione fa risalire l' entrata dei plebei in senato agli albori della repubblica, ma è più giusto ritenere che essa faccia parte del movimento di ascesa della plebe, e debba corrispondere all' epoca del primo accesso dei plebei alla magistratura, cioè a quella dell' assunzione del tribunato militare con potestà consolare.
Il compito della nomina dei senatori, che inizialmente spettò ai magistrati supremi, fu trasferito ai censori da un plebiscito Ovinio di incerta data. La potestà attribuita ai censori investiva anche la facoltà di escludere gli indegni, cos' che si poteva dire che ad ogni lustrum si aveva una vera e propria revisione della lista dei senatori.
L' optimum quemque trovava espressione nell' aver gerito le magistrature; la scelta doveva avvenire in primo luogo tra coloro che avevano gerito le magistrature curuli; se questi non bastavano a raggiungere il numero, si ricorreva anche a coloro che avevano gerito le magistrature non curuli. Finchè si giunse a concepire la posizione degli ex magistrati come una legittima aspettativa al senato, si che essi venivamo ammessi ad intervenire alle sedute ed esprimere il loro parere in attesa della nomina; la mancata nomina avrebbe avuto lo stesso carattere di sanzione di indegnità che aveva l' esclusione dei senatori già in carica. Così coll' accrescersi dei magistrati e degli aventi diritto, fra cui esisteva una vera e propria graduatoria, la potestà di nomina del censore si andò riducendo e finì per essere ridotta all' esclusione degli indenni per il fatto che ormai il numero veniva raggiunto, se non oltrepassato, dagli aventi diritto. Coll' entrata in senato in virtù delle magistrature si stabilì una vera e propria graduatoria tra i senatori, che si rispecchiava nell' ordine del voto. Dalla procedura di votazione per discessionem, che si svolgeva separando da una parte e dall' altra i favorevoli e i contrari, è derivata la qualifica di pedarii, che era data ai senatori che avevano ricoperto le cariche meno elevate. Erroneamente qualcuno ha voluto attribuire questa qualifica ai senatori plebei. Il numero dei senatori fu nel periodo repubblicano di 300 fino a Silla che lo portò a 600.
Quanto alle competenze del senato, ve ne furono talune che rimasero ristrette ai patres, ossia al senato patrizio, mentre altre divennero proprie del senato patrizio-plebeo. Solo ai patres spettava l' interregnum, per cui, se i consoli venivano entrambi a mancare, senza che venisse nominato un successore, gli auspicia tornavano ai patres, finchè non si fosse provveduto alla rielezione. Altra competenza del senato patrizio era l' auctoritas patrum, ossia la ratifica delle deliberazioni comiziali; ma anche questa funzione perdette valore quando intorno al 339 av. Cr. la ratifica si trasformò in un parere preventivo non vincolante, che si ridusse a mera formalità.
Il senato poi usurpò il potere di decidere sulla costituzionalità delle leggi, di dispensare dall' osservanza delle stesse, e anche di dichiarare nulla una legge ancora prima di votarla. La sottoposizione al senato avveniva tanto per i progetti di leggi, quanto per le presentazioni dei candidati , soprattutto in caso si problemi di eleggibilità.
Tuttavia il campo che costituì maggiormente prerogativa del senato fu la politica estera. Il senato curava infatti i rapporti coll' estero e le relazioni diplomatiche; esso riceveva le ambascerie, inviava le commissioni . Le dichiarazioni di guerra era di competenza dei comizi centuriati, ma essa doveva prima sottostare al parere del senato; ed a quest' ultimo competevano anche i trattati di pace e di alleanza, che tuttavia venivano sottoposti ad approvazione popolare. Dichiarata guerra era il senato che ordinava le leve e fissava i contingenti alleati, vigilava sulla condotta della guerra mediante i decemlegati; finita la guerra era esso che ricompensava o puniva comandanti e soldati. Altre competenze del senato erano quelle in ambito finanziario e in materia di culto.
Il senato era convocato e presieduto da un magistrato che avesse il ius agendi cum patribus, cioè dal console o dal pretore, o da un magistrato straordinario che stesse sullo stesso piano. Più tardi tale potestà venne estesa anche ai tribuni. Il senato era convocato in luogo chiuso inaugurato talvolta nel tempio di Giove o in altri templi., e anche fuori delle mura, come nel tempio di Bellona o in quello di Apollo. I senatori avevano l' obbligo di partecipare alle sedute se non vi erano impedimenti per cause legittime, e contro gli assenti il magistrato poteva usare mezzi di coercitio. La seduta del senato poteva svolgersi solo dal levare al tramonto del sole, e si iniziava di solito allo spuntare del giorno. Tratti gli auspici la seduta si apriva con la relatio del magistrato, che di solito non concludeva con una proposta, ma chiedeva il parere del senato. Seguiva la successiva interrogazione, per ordine, dei senatori, che esprimevano ciascuno la propria sententia, finchè, essendo ormai sufficientemente discusso il problema, il presidente passava alla votazione della proposta o delle proposte emerse, votazione che avveniva per discessionem. Le decisioni del senato prendevano il nome di senatus consulta.
modulo undicesimo:
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
Comizi
I comizi sono il terzo elemento della costituzione repubblicana. Il più antico tipo di comitia, i comitia curiata, sopravvivono, ridotti al tramandarsi di quelle tipiche funzioni che in passato ne avevano rappresentato la competenza. L' atto si sottomissione al magistrato eletto si fa ancora mediante la lex curiata, ma questa, di fronte all' elezione dei comizia centuriata , ha puro valore formale. I comitia curiata vengono convocati ormai per l' inauguratio del rex sacrorum, per la sacrorum detestatio, l' adrogatio, il testamento.
L' assemblea fondamentale, il comitiatus maximus, nella costituzione repubblicana è costituita dai comizi centuriati. Si può affermare con sicurezza che tale assemblea del popolo distribuito per centurie, derivante dall' assemblea del popolo in armi, fosse collegata all' organizzazione militare. In corrispondenza coll' armamento della fanteria, si avevano 5 classi ( in cui i cittadini erano distribuiti in base al censo ) precedute dalle centurie dei cavalieri e seguite da 5 centurie di inermi. Il numero complessivo delle centurie in cui nell' ordinamento serviano era distribuito il popolo romano era di 193. La divisione tra juniores e seniores ( cui si era soliti far corrispondere il passaggio dall' esercito di linea a quello territoriale ) era fissata al compimento del 45 esimo anno di età, secondo altri al 46 esimo. Le centurie dei cavalieri erano formate dai primores civitatis, ed in esse, in particolare nelle prime sei, era raccolto il patriziato. L' appartenenza alle classi era determinata dalla ricchezza; gli storici riferiscono tale criterio di attribuzione ad una valutazione del patrimonio in denaro, che, misurata in assi , importa almeno 100.000 per la prima classe, 75.000 per la seconda, 50.000 per la terza, 25.000 per la quarta e così via. Livio afferma che tutto il resto al di fuori della quinta classe era immunis militiae, ossia privo di obblighi militari. Tale teoria fa dunque individuare 6 centurie di inermi, anziché 5, così che sarebbe più giusto dire che le centurie erano complessivamente 194 e non 193.
Poiché i voti si computavano per centurie, e si votava partendo dai cavalieri e poi secondo l' ordine delle classi, questo ordinamento importava una prevalenza in rapporto alla ricchezza e all' anzianità; prevalenza degli abbienti perché bastava che votassero concordi i cavalieri e la prima classe perché fosse raggiunta la maggioranza, così che non si procedeva più al voto.
Il terzo tipo di comitia era rappresentato dai comitia tributa, in cui i cittadini erano convocati per tribù, e si votava per tribù. L a prima fase di comitia tributa ci è data dalla plebe, i concilia tributa, che sorti come assemblea di parte, hanno poi raggiunto una funzione di portata cittadina. Su imitazione di questi concilia della plebe si sono formati anche le assemblee di tutto il popolo per tribù, ossia i comitia tributa. Poiché si votava per tribù, le tribù rustiche, meno numerose, ebbero una netta preponderanza sulle urbane, che ammassavano tutta la turba forense, la massa del proletariato urbano. Restava così una preponderanza sulla base della proprietà fondiaria; ma, poiché non si faceva questione di estensione o di censo, fino ai più piccoli, e tutti gli iscritti della tribù partecipavano in piena parità al voto, l' assemblea dei comizi tributi ebbe un carattere più democratico rispetto ai comizi centuriati. La distinzione tra tribù rustiche e tribù urbane importava una prevalenza del ceto agricolo su quello urbano. Si trattava in pratica di quel piccolo e medio ceto contadino che costituiva il nerbo della società.
Le funzioni dei comizi centuriati e tributi e dei concilia tributa plebis erano essenzialmente tre: elettorale, legislativa, giudiziaria.
Quanto alla competenza elettorale, tra i magistrati ordinari erano eletti dai comizi centuriati i magistrati maggiori ( consoli, pretori, censori ); dai comizi tributi i magistrati minori ( edili curuli e questori ); dai concilia plebis i magistrati plebei ( tribuni della plebe ed edili ).
Il potere legislativo dei comizi si innesta nel quadro della formazione e dello sviluppo storico dell' ordine della civitas. Prima nella società intergentilizia, successivamente nel conflitto tra patriziato e plebe e nel superamento di questo conflitto, lo sviluppo costituzionale ha proceduto attraverso impostazioni e accordi di varia indole. La base per la formazione della comunità unitaria patrizio-plebea, è data dall' organizzazione del popolo nei comizi centuriati, elemento centrale, e forma perciò il termine di riferimento spontaneo per l' opera di determinazione che è rappresentata dalla lex, che viene in primo piano ad investire i problemi della vita associata alla civitas, cioè il campo e della vita e della struttura dello Stato, e solo indirettamente viene a toccare i rapporti dei privati, lo ius civile. Anche per la lex l' iniziativa spettava al magistrato, in quanto la lex si votava su rogatio del magistrato, che interrogava il popolo, che rispondeva approvando o respingendo. La forma della domanda e della risposta rappresentava un parallelo di ciò che accadeva nel negozio privato, la sponsio. Distinte dalle leges rogate, ossia votate dai comizi su proposta del magistrato, vi erano leggi emanate unilateralmente dal magistrato , a cui gli studiosi moderni hanno attribuito il nome di leges datae.
Il potere giudiziario dei comizi si è esplicato nel processo comiziale. Secondo una norma che si faceva risalire alle XII Tavole, la pena capitale era di competenza dei comizi centuriati. Per le multe venne stabilito un limite massimo, valutato prima in 30 buoi e 2 pecore e poi in 3020 assi, nello stesso giorno. Al di sopra di questi limiti, si affermò la competenza dei comizi tributi, o dei concilia tributa plebis, in cui l' iniziativa della multa partisse dagli edili o dalla plebe.
Troviamo al centro della giurisdizione criminale il processo comiziale in cui il magistrato iniziava il processo ingiungendo all' accusato di ire davanti al popolo in un giorno prestabilito, e passando così dall' istruttoria non formale a quella formale con l' anquisitio; per tre adunanze consecutive, cui si presenziava il popolo, il magistrato annunciava l' accusa e adduceva le prove; il reo presentava le difese e le arringhe defensionali, e alla fine il magistrato, ove non ritenesse di desistere, formulava l' accusa; con la quarta riunione, con la formale incriminazione, si iniziava il vero e proprio giudizio popolare; e il comizio condannava alla pena proposta dal magistrato o assolveva. Prima che fosse pronunciato l' ultimo voto decisivo per la condanna, l' accusato, secondo la pratica invalsa, poteva sfuggire alla pena con l' esilio. Constatato l' esilio, veniva pronunciato l' interdictio aqua et igni, per cui l' esule era escluso da ogni comunanza di vita cittadina.
I comizi, ed i concilia, erano convocati e presieduti da un magistrato munito di ius agendi cum populo, o rispettivamente, cum plebe.
Il ius agendi cum populo spettava al console, al pretore, al dittatore ( sembra anche al magister equitum ), ed a quei magistrati straordinari investiti del potere consolare; esclusi i pro magistrati, la cui competenza era limitata ad un territorio al di fuori della civitas.
Per la funzione giudiziaria, con la legittimazione a portare al popolo la proposta di condanna, dovette essere esteso anche il diritto di convocare, o presiedere, i comizi relativi. Questo sembra doversi ammettersi per i quaestores, come già per i duoviri perduellionis, nei confronti dei comizi centuriati. Quanto ai tribuni della plebe, cui si riconobbe anche la legittimazione a giudizi capitali, che erano di competenza dei comizi centuriati, si tramanda che il tribuno chiedesse al pretore di fissare il giorno per la convocazione dei comizi; per le multe si convocavano i comizi tributi , e venivano convocati dal magistrato da cui era irrogata la multa, come ad esempio l' edile curule.
Il ius agendi cum plebe spettava ai tribuni e agli edili della plebe. La convocazione dei comizi si faceva mediante editto. Tra la convocazione e il giorno della riunione doveva trascorrere un intervallo di tempo stabilito nel trinundinum ( tre mercati, che si teneva a distanza di otto giorni ). Non erano impossibili casi in cui, talora di propria iniziativa, talora su ordine del senato, il magistrato, per l' urgenza, si esimeva dall' obbligo del trinundinum. Con la convocazione veniva reso noto l' oggetto proposto alla deliberazione comiziale: nei comizi elettorali, la lista dei candidati, nei comizi giudiziari il nome dell' accusato, l' imputazione e la pena corrispondente, nei comizi legislativi il testo del progetto di legge. Tale pubblicazione del progetto di legge aveva il nome di promulgatio; essa avveniva nella forma degli editti, ossia con la doppia forma dell' annuncio orale in concione e della pubblicazione su tavole di legno imbiancate. A garanzia dell' inalterabilità del progetto, la legge Licinia Iunia del 62 av. Cr. stabilì che una copia dovesse essere depositata presso l' erario. Nei comizi legislativi, nell' intervallo di tempo tra la promulgatio e il giorno fissato per il comizio, si soleva tenere delle concione, convocate dallo stesso magistrato proponente o anche da altri, ed in cui si svolgevano i pro e i contro.
I comizi centuriati potevano essere convocati solo extra pomerium; il luogo tipico era il Campo Marzio. I comizi tributi potevano riunirsi sia al di fuori che all' interno della città; luogo tipico era il foro, talvolta si riunivano in Campidoglio; verso la fine della repubblica anche per loro prevaleva il Campo Marzio. I concilia tributa plebis potevano riunirsi solo entro certi limiti territoriali del potere dei tribuni, cioè non oltre il primo miglio da Roma.
I comizi non potevano essere tenuti nei giorni indicati nel calendario come nefasti ( riservati a pratiche religiose ), e nemmeno in quelli definiti fasti in senso stretto, dedicati all' amministrazione della giustizia. Nella notte precedente il giorno stabilito il magistrato che doveva presiedere i comizi assumeva gli auspici; questo valeva per quanto ne sappiamo solo per i comizi centuriati e per quelli tributi. Se gli auspici erano favorevoli, il magistrato faceva convocare il popolo dall' araldo,e, in seguito ad una preghiera e un sacrificio, di regola si svolgeva una contio in cui veniva discussa la proposta. Terminata la contio, il magistrato presidente leggeva la proposta e interrogava il popolo; quindi si procedeva alla votazione. In origine il voto era orale; il rogator centuriae, o il rogator tribuum, raccoglievano i voti di ciascuna unità, segnandoli con un punto su una tabella. Il voto si dava, nei comizi elettorali, indicando il nome dei candidati prescelti; nei comizi legislativi con la formula uti rogas ( U R ) per l' approvazione, antiquo ( A ) per il voto contrario, non liquet ( N L ) per l' astensione. Fatto lo spoglio, si proclamava il risultato con la renuntiatio.
Avvenuta la renuntiatio, la legge votata entrava da subito in vigore; essa veniva indicata con l' aggettivo del nomen del magistrato o dei magistrati proponenti ed una breve designazione del contenuto. In testa alla legge stava la praescriptio, che indicava per intero il nome e la carica del magistrato proponente , il comizio votante, il tempo ed il luogo della votazione, il nome della unità comiziale che votò per prima, e del cittadino che in essa fu il primo a votare. Seguiva la rogatio, cioè il testo della legge vera e propria.
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