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I Partiti Politici
L’articolo I della costituzione stabilisce che l’Italia è una repubblica democratica, cioè il popolo partecipa attivamente alla vita del paese. La sovranità spetta al popolo, indirettamente, eleggendo dei rappresentanti con il compito di fare gli interessi del Paese. L’Italia è quindi una democrazia rappresentativa.
Gli organismi per orientare le attività e le scelte dei cittadini prendono il nome di partiti politici. Questi sono associazioni di persone con comunanza di ideologia e interessi che mirano a influenzare la determinazione dell’indirizzo politico del paese.
I partiti raccolgono le richieste dei cittadini trasformandole in proposte al Parlamento. I Partiti sono associazioni non riconosciute
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI
Nel maggio del 1974 la legge piccoli aveva determinato un contributo generalizzato da parte dello stato ai partiti politici. Con il referendum del 1993 la legge venne però abrogata.
I partiti continuano però a ricevere soldi dallo stato. I partiti non sono finanziati ma in realtà vengono rimborsati per le spese delle camne elettorali. La somma spettante è 1€ per ogni elettore. Durante ogni legislatura il rimborso è quindi di 5€ per elettore. Il 5% dei rimborsi ottenuti deve essere investito per le donne in politica.
IL CORPO ELETTORALE
Il corpo elettorale è la parte attiva del popolo, insieme dei cittadini che godono dell’elettorato attivo. Regolato nell’articolo 48.
Due requisiti:
Cittadinanza italiana
Maggiore età (25 per il Senato)
Può essere limitato solo per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale (falliti).
Il voto è personale, eguale, libero e segreto.
Suffragio universale; l’ammissione al voto non dipende da condizioni economico-culturali o dal sesso. Il voto alle donne è stato concesso nel 1946
Personalità dei voti; recarsi personalmente alla sezione elettorale e firmare di proprio pugno la scheda
Eguaglianza del voto; non sono ammessi voti plurimi riservati ad alcune categorie di persone o voti multipli
Segretezza del voto; tutela la libertà
Libertà del voto; libera manifestazione delle proprie idee
Non obbligatorietà del voto; è solo un dovere civico
L’elettorato passivo consiste invece nella capacità di ricoprire cariche elettive. Tutti i cittadini possono accedere a tali cariche. Camera 25 anni Senato 40 anni.
INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Ci sono delle situazioni che impediscono la candidatura. Si parla così di ineleggibilità , dovuta alla particolare condizione del soggetto.
Parliamo invece di incompatibilità quando l’eletto si trova in una situazione per cui se vuole mantenere la carica deve rinunciare a quella con essa incompatibile.
Le ipotesi di ineleggibilità alla Camera sono previste nel Testo Unico per le leggi per l’elezione delle Camere, che si applica anche per il Senato.
Ineleggibili:
Giudici delle corti costituzionali
Presidenti giunte commerciali
Sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti
Capo e vice capo di polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza
Ufficiali generali
Ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale
Magistrati
Diplomatici
Consoli
Vice-Consoli
Chi ha rapporti di natura economica con lo stato
I SISTEMI ELETTORALI
Sono quel complesso di regole e di procedure che determinano la modalità con cui gli elettori esprimono il loro voto, concedono ai partiti che si presentano alle elezioni la rappresentanza e dettano le modalità con cui i voti vengono tradotti in seggi.
Le formule a maggioranza assoluta richiedono il 50%+1 di suffragi espressi per l’attribuzione al seggio. Operano in collegi uninominali in cui viene eletto un solo candidato. Solitamente si prevede un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti o fra quanti hanno superato una percentuale di consensi.
Le formule a maggioranza relativa si svolgono in circoscrizioni uninominali ma richiedono la maggioranza relativa per l’assegnazione del seggio.
Le formule proporzionali si propongono di assicurare a ciascun partito un numero di seggi rapportato alla forza politica e alla distribuzione effettiva degli elettori sul territorio nazionale.
Il sistema adottato in Italia non è indicato nella Costituzione.
Nel dopoguerra fu adottato un sistema proporzionale per consentire l’ingresso dei partiti di massa, questo sistema ha portato una instabilità governativa. Il metodo proporzionale favorisce la frammentazione del sistema politico. Il ricorso al voto di preferenza (possibilità di indicare sulla scheda elettorale il candidato preferito) ha favorito il clientelismo. I referendum del 1991 e del 1993 il Parlamento varò due leggi elettorali che hanno portato il sistema maggioritario con una maggiore stabilità.
Nel dicembre 2005 si è ritornati al proporzionale aumentando la soglia di sbarramento.
Gli istituti di democrazia diretta: referendum
DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
Il popolo può esercitare l’iniziativa legislativa con almeno 50.000 elettori. Il parlamento è tenuto a prendere in considerazione il progetto. La proposta con le firme deve essere presentata al Presidente di una delle due camere, deve contenere il progetto redatto in articoli accomnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.
DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE
I cittadini portano a conoscenza situazioni e esigenze particolari affinchè il parlamento vi provveda. Spetta a tutti i cittadini (no stranieri e apolidi) anche se non elettori. Non richiede formalità e può essere esercitato da singoli o gruppi, non prevede la formulazione di un vero e proprio disegno di legge.
REFERENDUM
E’ la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica emanata o da emanarsi. Ci sono diversi tipi di referendum:
Abrogativo
Costituzionale
Territoriale
Consultivo
Si può indire un referendum abrogativo totale o parziale se lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
Le leggi di bilancio
Le leggi di amnistia e indulto
Le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
Le leggi tributarie
Ci sono ulteriori limiti:
Eterogeneità del quesito: richieste di referendum che coinvolgono norme non collegate tra loro, l’elettore potrebbe desiderare abrogarne solo alcune
Oscurità del quesito: non c’è chiarezza semplicità e coerenza
Oscurità dei risultati: non si possono individuare le disposizioni che sopravviveranno
Leggi rinforzate o atipiche: atti legislativi non suscettibili di essere abrogati
Leggi costituzionalmente obbligatorie: leggi che disciplinano le funzioni di organi previsti dalla Costituzione
Leggi a contenuto costituzionalmente vincolate
Leggi collegate a quelle previste dall’articolo 75 (es. finanziaria)
Il referendum non può abrogare norme costituzionali, né norme di fonti secondarie
C’è un doppio controllo:
REGOLARITA’ = Controllo della corte di cassazione
AMMISSIBILITA’ = Corte costituzionale
Ci sono delle fasi obbligatorie:
Indizione = una delle domeniche tra il 15 aprile e il 15 giugno
Votazione e dello scrutinio = se si reca alle urne il 50%+1 dell’elettorato attivo
Se il risultato è contrario all’abrogazione della legge se ne da semplice notizie sulla Gazzetta ufficiale e non può proporsi lo stesso referendum prima di 5 anni.
Se il risultato è favorevole il Presidente della Repubblica dichiara l’avvenuta abrogazione della legge, con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gaazzetta Ufficiale.
L’entrata in vigore dell’abrogazione può protendersi fino a 60 giorni dalla pubblicazione per evitare il vuoto legislativo.
Il risultato del referendum può essere discusso
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