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I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
LA COMUNIONE LEGALE à è il regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, vigente in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162 cc. La comunione si instaura automaticamente all'atto del matrimonio, prima e indipendentemente dall'eventuale acquisto di beni, salvo che i coniugi non vi deroghino mediante specifica convenzione.
L'art. 186 cc sancisce espressamente che i beni della comunione rispondono per le obbligazioni contratte dai coniugi congiuntamente, non occorrendo che esse siano contratte per bisogni della famiglia. Nella comunione tra coniugi la comproprietà nasce come effetto legale, indipendentemente dal fatto che un solo coniuge abbia acquistato il bene, ovvero ne sia l'intestatario formale.
L'OGGETTO DELLA COMUNIONE à è indicato dall'art. 177 cc. Possono coesistere tre distinte masse di beni:
i beni comuni, oggetto di comunione immediata;
i beni de residuo che divengono comuni, se esistenti, solo al momento dello scioglimento della comunione stessa;
i beni personali, dei quali viene conservata da ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva.
L'oggetto immediato della comunione legale si restringe agli acquisti compiuti durante il matrimonio e alle aziende gestite da entrambi i coniugi ovvero agli utili e agli incrementi derivanti dalla gestione comune. Da ciò deriva la definizione comunione legale come comunione degli acquisti.
LA COMUNIONE DE RESIDUO à è quella forma anomala di comunione relativa a beni che divengono comuni per la parte che residua al momento dello scioglimento della comunione legale. La comunione de residuo comprende:
i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati;
i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente.
Dall'appartenenza dei beni in oggetto alla categoria della comunione de residuo discende che durante la vigenza del regime di comunione legale rimangono di proprietà di chi li percepisce e che l'amministrazione è affidata solo al coniuge proprietario.
LA COMUNIONE LEGALE E L'AZIENDA CONIUGALE à art. 177 lett. d) cc : costituiscono oggetto della comunione immediata le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, mentre il secondo comma precisa che qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi antecedentemente il matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Il dato essenziale, ai fini dell'inclusione nella comunione immediata - sia dell'azienda che degli utili e incrementi - è quello della gestione in comune.
I BENI PERSONALI àsono esclusi dal regime di comunione i beni personali indicati all'art. 179 cc i cui frutti peraltro, sono oggetto di comunione differita. L'elencazione dei beni personali contenuta nella norma ha carattere composito; l'esclusione della contitolarità può aversi infatti in ragione del tempo dell'acquisto, del titolo; della destinazione economica del bene acquistato.
In relazione al tempo di acquisto, sono personali i beni dei quali ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio.
In ordine al titolo dell'acquisto, risultano esclusi dalla comunione i beni acquistati per donazione o successione. È tuttavia consentito al donante e al testatore attribuire il bene alla comunione.
I beni di uso strettamente personale, indipendentemente dai mezzi con cui sono stati acquistati, sono personali in virtù della loro destinazione obiettiva, volta al soddisfacimento di esigenze personali del singolo coniuge.
Anche i beni che servono all'esercizio della professione sono caratterizzati da una particolare destinazione che ne giustifica l'esclusione dalla comunione, art. 179 lett. d).
Ancora, sono personali ai sensi dell'art. 179 lett. e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni e la pensione attinente alla perdita parziale e totale della capacità lavorativa.
In ordine ai beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio (art. 179lett. f) cc) si applica la regola per cui è personale il bene che provenga da un atto di scambio in senso ampio di una bene personale se al momento dell'acquisto ciò sia stato espressamente dichiarato.
L'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNIONE à la legge conferisce ai coniugi di compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione.
Sono atti di straordinaria amministrazione quelli idonei, almeno in astratto, ad apportare modifiche ala composizione o alla consistenza del patrimonio. Rientrano invece nell'ordinaria amministrazione quegli atti tendenti al normale godimento del bene ed alla sua conservazione. In caso di disaccordo il giudice può autorizzare un atto di disposizione del patrimonio che ritiene opportuno.
GLI ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO à l'art. 184 cc statuisce che gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 cc. Nell'ipotesi in cui uno dei coniugi non abbia prestato il consenso, viene operata una netta distinzione tra gli atti concernenti beni immobili o mobili registrati, ai quali viene ricollegata l'annullabilità da azionarsi entro un anno dalla data in cui il coniuge ha avuto conoscenza dell'atto e comunque dalla trascrizione, da quella riguardante atti inerenti beni mobili, che restano validi ed efficaci, con la sola conseguenza del sorgere di un obbligo per il coniuge disponente di ricostituire la comunione o, qualora ciò non sia possibile, di are l'equivalente ad istanza dell'altro.
LA RESPONSABILITA' GRAVANTE SUI BENI DELLA COMUNIONE à nell'ambito delle obbligazioni facenti capo ad un soggetto coniugato in regime di comunione legale, occorre distinguere tra obbligazioni riguardanti la comunione - rispetto alle quali i creditori possono soddisfarsi in via immediata sui beni oggetto della comunione - e obbligazioni personali di ciascun coniuge, per il cui adempimento il debitore risponde innanzitutto con i beni personali.
Nell'ipotesi in cui il credito rimanga insoddisfatto se il debito è della comunione e i beni di essa facenti parte non sono sufficienti a farvi fronte, i creditori potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito. Se per contro il debito è personale, allorché i creditori non trovino di che soddisfarsi nel patrimonio dell'obbligato, potranno aggredire i beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
LA CESSAZIONE DELLA COMUNIONE art. 191 cc à i casi che determinano lo scioglimento della comunione sono elencati all'art. 191 cc. La cessazione avviene nel caso di rottura del vincolo matrimoniale ( annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili), ed anche a seguito di dichiarazione di morte presunta o si assenza, di separazione personale, di separazione giudiziale dei beni, di mutamento convenzionale del regime e di fallimento di uno dei coniugi. La cessazione della comunione legale produce i seguenti effetti:
a) l'acquisizione nel patrimonio comune dei beni di cui agli artt. 177 lett. b) e c) e 178 cc.
b) L'applicazione ai beni comuni della disciplina della comunione ordinaria e conseguentemente la possibilità di compiere atti di disposizione sulla propria quota da parte dei coniugi
c) L'inapplicabilità dell'art. 184 cc per gli atti compiti senza consenso
d) La nascita del diritto potestativo di domandare la divisione da effettuarsi secondo i dettami di cui agli artt. 192 e 194 cc
Lo scioglimento della comunione è soggetto a pubblicità, che varia in base alla causa che lo ha determinato.
LE CONVENZIONI MATRIMONIALI à la convenzione è un atto di autonomia privata stipulato prima o dopo il matrimonio, anche con terze persone al fine di regolare il regime patrimoniale della famiglia in modo diverso da quello legale.
LA CAPACITA' DELLE PARTI: per stipulare le convenzioni matrimoniali è richiesta la capacità di agire.
LA FORMA E LA PUBBLICITA': le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità; la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. La pubblicità delle convenzioni, necessaria in quanto esse producono effetti anche verso i terzi, si realizza attraverso l'annotazione a margine dell'atto del matrimonio ed inoltre attraverso la trascrizione nei registri immobiliari.
LA COMUNIONE CONVENZIONALE à quanto al tempo della stipulazione ed alla forma, alla comunione convenzionale si applicano i principi in materia di convenzioni matrimoniali. Per quel che riguarda il regime pubblicitario della comunione convenzionale è prevista l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2847 cc, se la convenzione esclude determinati beni dalla comunione, la necessità altresì della sua trascrizione.
La comunione convenzionale può avere carattere meramente modificativo del regime legale, ovvero disciplinare un regime autonomo. Nel primo caso si avrà comunione a contenuto ampliativo. Nel secondo caso si avrà un autonomo regime, che, per concorde volontà negoziale, prescinderà da quello legale.
LA SEPARAZIONE DEI BENI à il regime di separazione può essere scelto dai coniugi tramite un'apposita convenzione che dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico a pena di nullità; tale convenzione è estremamente semplice: i coniugi possono infatti limitarsi a manifestare unicamente la scelta positiva per tale regime, senza ulteriori specificazioni.
Il regime di separazione si instaura, inoltre, in tutti quei casi in cui allo scioglimento del regime legale non si accomni lo scioglimento del vincolo coniugale: in particolare, a seguito della separazione giudiziale dei beni, della separazione personale, della dichiarazione di assenza, di fallimento.
IL GODIMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI à l'art. 217 cc stabilisce che ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è esclusivo titolare.
LA PROVA DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA SI UN BENE: l'art. 219 cc stabilisce che il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di una bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
IL FONDO PATRIMONIALE à oggetto del fondo, ai sensi dell'art. 167 cc, possono essere sia beni immobili, sia mobili iscritti ad un pubblico registro, sia titoli di credito. L'art. 2647 cc prevede la trascrizione del fondo che abbia ad oggetto beni immobili, mentre l'art. 69 lett. b) del d.p.r. n° 396/2000 ne impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
LA NATURA E LA COSTITUZIONE: il fondo patrimoniale dà luogo ad un patrimonio separato la cui destinazione è quella di far fronte ai bisogni della famiglia. Da un lato quindi il proprietario del fondo deve utilizzarlo per il raggiungimento di tali finalità, dall'altro non è aggredibile per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei a tali bisogni. Il fondo patrimoniale, che è compatibile sia con il regime di separazione che di comunione legale dei beni, costituisce dunque uno strumento per adempiere all'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 cc. LA CESSAZIONE DEL FONDO: è regolata dall'art. 171 cc, secondo il quale ne può costituire causa l'annullamento, lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In presenza di li minori, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, il fondo perdura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo lio. In tal caso il giudice può, oltre che dettare norme per l'amministrazione del fondo, anche attribuire ai li, in godimento o in proprietà, una quota di beni del fondo.
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