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I RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI
I DIRITTI E I DOVERI DEI CONIUGI à l'art. 143 cc stabilisce che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; al secondo comma enumera i doveri reciproci che derivano dal matrimonio: FEDELTA', ASSISTENZA, COLLABORAZIONE, COABITAZIONE.
L'OBBLIGO DI FEDELTA' à la fedeltà non può essere intesa limitatamente come "mero ius in corpus del coniuge a cui la fedeltà è dovuta", né come obbligo di esclusiva sessuale, ma va interpretata in senso ampio come "dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro"; in questa prospettiva la nozione di fedeltà finisce col coincidere con quella della lealtà: l'obbligo di lealtà permane durante il temporaneo allontanamento di un coniuge dalla residenza famigliare, mentre si ha cessazione dell'obbligo una volta che sia stata emessa l'autorizzazione del presidente del tribunale a vivere separatamente.
L'OBBLIGO ALL'ASSISTENZA E ALLA COLLABORAZIONE à l'obbligo di assistenza morale e materiale può essere interpretato, in una prospettiva generale, quale dovere dei coniugi di proteggersi a vicenda e di proteggere la prole. Più in particolare il profilo morale dell'assistenza riguarda il sostegno reciproco nell'ambito affettivo, psicologico e spirituale, il profilo materiale dell'assistenza riguarda invece l'aiuto che i coniugi, nella vita di tutti i giorni, debbono fornirsi reciprocamente. L'obbligo alla collaborazione richiede di operare per stabilire e mantenere le condizioni più adeguate all'unità e continuità del gruppo familiare attraverso l'individuazione concorde e la soddisfazione solidale dei bisogni comuni.
L'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE E FISSAZIONE DELLA RESIDENZA FAMILIARE à la coabitazione si riferisce all'abitare sotto lo stesso tetto, definizione che non va letta solo in chiave materiale in quanto si deve ritenere che il termine coabitazione voglia riferirsi al concetto di comunione di vita. nell'odierno sistema i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. L'art. 45 comma 1 cc stabilisce che ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi. Nel caso in cui i coniugi siano costretti a dimorare abitualmente nel luogo in cui hanno eletto il proprio domicilio, e dunque ad allontanarsi stabilmente dalla residenza comune, mancherà una residenza familiare in senso proprio: l'unità della famiglia non sarà comunque compromessa, almeno fino a quando permanga l'intento di dare vita ad una piena unione.
LA CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA à la legge stabilisce che entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia e a mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. L'obbligo di contribuzione rimane per tutta la durata della convivenza e anche nel caso di allontanamento senza giusta causa.
LA RILEVANZA ESTERNA DELL'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE à si tratta di stabilire se il coniuge che non sia intervenuto nella conclusione di un contratto stipulato tra l'altro coniuge ed un terzo per soddisfare esigenze della famiglia sia comunque responsabile nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni sorte dal contratto. Normalmente il coniuge contraente è responsabile in prima persona, senza impegnare in alcun modo l'altro, anche quando l'obbligazione è diretta a soddisfare l'interesse della famiglia. Tuttavia un coniuge è responsabile delle obbligazioni assunte in suo nome dall'altro, oltre che nei casi in cui vi sia stato il conferimento di una procura espressa o tacita.
IL COGNOME DELLA MOGLIE E LA SUA CITTADINANZA à l'art. 143 bis cc stabilisce che la donna aggiunge al proprio il cognome del marito. La moglie conserva il cognome del marito durante lo stato vedovile, finché non passi a nuove nozze. La legge stabilisce che la perdita del cognome del marito, in caso di nuove nozze o di divorzio, può essere evitata qualora la donna abbia particolari interessi meritevoli di tutela a conservare. L. 5 febbraio 1992 n° 9 à attribuisce alla donna maritata con un cittadino straniero il diritto a conservare la cittadinanza italiana tranne esplicita rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o mutamento di cittadinanza da parte del marito abbia acquistato una diversa cittadinanza.
L'ACCORDO DELL'INDIRIZZO E DELLA VITA FAMILIARE àl'art. 144 cc stabilisce che i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. L'odierno modello della vita famigliare si basa dunque su una direzione congiunta del gruppo, il che al contempo non esclude che in singoli, al suo interno, possano esercitare poteri volti a realizzare interessi della comunità. Art. 145 cc à se i coniugi non raggiungono spontaneamente l'accordo possono ricorrere all'intervento di un terzo che è chiamato a svolgere un'attività di supporto a beneficio della famiglia i crisi. Entrambi i coniugi in caso di disaccordo possono richiedere l'intervento del giudice. La funzione primaria di tale intervento sembra quella di tutelare la famiglia i crisi, di impedire rotture irreparabili.
L'ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE à l'art. 146 cc stabilisce che se uno dei coniugi si allontani senza giusta causa perde il diritto all'assistenza morale e materiale. L'allontanamento è tale se intenzionale e duraturo; inoltre vi sia o meno una giusta causa, occorre che la residenza familiare sia stata volontariamente concordata da entrambi i coniugi e che, pertanto, l'allontanamento non sia dovuto ad un dissenso, se pur sopravvenuto, circa la fissazione della stessa. Secondo le circostanze il giudice può ordinare il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato affinché non si sottragga all'obbligo di contribuzione e al mantenimento della prole. Pertanto il coniuge allontanatosi deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 143 comma 2 cc, tranne quello di coabitazione.
LA LEGGE SULLA VIOLENZA FAMILIARE à artt. 342 bis e 342 ter à il primo stabilisce che quando la condotta del coniuge o di un altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice può adottare con decreto uno o più provvedimenti fra quelli espressamente individuati nell'art. 342 ter. , secondo cui è dato imporre al coniuge o al convivente responsabile dell'abuso, oltre che la cessazione della violenza, anche l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, se necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Se il coniuge allontanato è colui che provvedeva alla famiglia, il giudice può imporgli il amento periodico di un assegno a favore dei familiari e le modalità di tale amento.
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