diritto |
I SOGGETTI
Il nostro ordinamento attribuisce agli uomini la qualità di persone fisiche, attribuendo rilievo anche ad altre entità quali associazioni, fondazioni o società. L'art. 1 del codice civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere soggetto di diritto, ossia di essere titolare di diritti e doveri. Il nostro ordinamento riconosce al nascituro alcuni diritti come il diritto di succedere. Al compimento del 18esimo anno di età il soggetto acquisisce la capacità di agire, ossia l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquistare diritti e adempiere ad obblighi. Il soggetto, recita il codice civile, acquista la capacità di compiere atti per i quali non sia stabilita un età diversa. Ovviamente la capacità giuridica presuppone una maturità psico - fisica del soggetto. Gli atti del minorenne sono di regola annullabili, ad eccezione del cosiddetto minore emancipato.
Il minore emancipato è il minore che abbia compiuto 16 anni, ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio. Lo stesso acquista solo la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore e deve avere, oltre al consenso del curatore, l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti ancora più onerosi è prevista, oltre al consenso del curatore e del giudice tutelare, l'autorizzazione del tribunale. Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale ad intraprendere l'esercizio di un'attività commerciale. In questo caso non è più necessaria l'assistenza del curatore.
Esistono altre limitazioni alla capacità di agire:
giudiziale, che deriva dall'infermità di mente del soggetto e determina una incapacità legale pari a quella del minore;
legale, che costituisce una pena aggiuntiva a carico di una persona e discende come effetto di una condanna penale. La persona ha piena capacità per gli atti di carattere non patrimoniale (testamento, diritto familiare) es: interdizione dai pubblici uffici
Sia l'interdizione giudiziale che l'abilitazione devono essere dichiarate con sentenza, e producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza stessa.
È considerata ssa la persona che si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio e residenza, della quale non vi siano più notizie. In caso di ssa il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza può nominare un curatore che rappresenterà lo sso negli atti necessari alla conservazione del suo patrimonio. La ssa è una mera situazione di fatto, che legittima l'intervento del giudice in funzione conservativa del patrimonio.
Trascorsi due anni dalla ssa di un soggetto i presunti successori legittimi o chiunque creda di avere sui beni diritti dipendenti dalla morte del soggetto stesso, possono domandare al tribunale che ne sia dichiarata l'assenza. Il tribunale dell'ultimo domicilio o residenza ordina l'apertura dei testamenti, ed i presunti eredi sono immessi nel possesso temporaneo dei beni, non acquistano quindi la titolarità dei beni.
Dopo dieci anni dalla ssa di un soggetto, a prescindere che esso sia stato dichiarato con sentenza assente o meno, il tribunale può dichiararne la morte presunta. La morte presunta produca gli stessi effetti della morte naturale sia sul piano personale che su quello patrimoniale. Si apre la successione. C'è la cosiddetta presunzione di morte; qualora il soggetto dovesse tornare riacquisterà la disponibilità dei propri beni e avrà diritto a pretendere il prezzo di quelli alienati.
Inerenti sempre alla persona fisica sono i concetti di dimora, domicilio e residenza.
Il domicilio è il luogo che il soggetto ha stabilito come sede principale dei propri affari ed interessi. In quel luogo si deve ritenere presente il soggetto a prescindere dalla sua effettiva presenza.
La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
La dimora è il luogo in cui la persona attualmente si trova.
I DIRITTI DELLA PERSONALITA'
I diritti assoluti sono diritti che danno vita ad una relazione tra un soggetto ed un bene. Prescindono totalmente dalla collaborazione di terzi per la realizzazione del diritto e a quest'ultimi è imposto un mero dovere di astensione. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali, cioè i diritti su una cosa, e i diritti della personalità.
I diritti della personalità sono diritti a carattere spiccatamente non materiale ma morale. Le fonti dei diritti della personalità sono: la Costituzione (art.2), il codice civile, le norme penali, la convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina.
L'art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in funzione dello sviluppo della sua personalità.
La norma si sviluppa sia a livello penale (diritto all'onore), sia a livello civile (diritto all'immagine), sia a livello costituzionale.
Il diritto alla personalità è:
assoluto, quindi tutelato erga omnes;
indisponibile;
imprescrittibile;
intrasmissibile;
non a carattere patrimoniale, salvo il diritto al risarcimento dei danni in caso di loro violazione.
Alcuni diritti della personalità sono:
azione di reclamo, quando la controversia ha ad oggetto la contestazione dell'uso legittimo;
azione di usurpazione, quando la controversia ha ad oggetto l'uso indebito che terzi ne facciano. Alla persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome potrà essere chiesta giudizialmente sia la cessazione del fatto lesivo, sia il risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza i diritti della personalità danno sempre luogo a risarcimento del danno in quanto inviolabili; quando viene violato un diritto alla personalità la tutela del soggetto non può essere solamente la cessazione dell'abuso ma dovrà avere luogo il risarcimento del danno.
INDIVIDUI ED ORGANIZZAZIONI
L'individuo non sempre agisce individualmente, ma spesso tende ad organizzarsi in strutture. La Costituzione riconosce espressamente al cittadino il diritto di associarsi liberamente. L'unico limite posto è quello di realizzare associazioni segrete o che perseguano scopi politici di carattere militare.
Il codice ha previsto una pluralità di enti distinti e separati per tipi. Una prima distinzione può essere effettuata tra persone giuridiche pubbliche, che sono costituite direttamente dalla legge e perseguono interessi pubblici sia con l'attribuzione di poteri di ordine pubblicistico sia attraverso strumenti privatistici, e le persone giuridiche private, che sono costituite da un atto dell'autonomia privata e perseguono interessi particolari ed in certi casi corrispondenti agli interessi della collettività, tramite strumenti di diritto privato. Le persone giuridiche pubbliche non sono solo lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, ma vi rientrano enti come l' INPS e la Banca d'Italia.
Possiamo così dividere gli enti:
I criteri per distinguere i vari enti sono:
Per autonomia patrimoniale si intende la separazione del patrimonio dell'ente da quello degli associati o degli amministratori.
Nel nostro ordinamento c'è una graduazione nell'autonomia; si va dall'autonomia patrimoniale imperfetta (società di persone) all'autonomia patrimoniale perfetta (società di capitali).
L'autonomia patrimoniale perfetta si caratterizza per una separazione totale ed assoluta tra il patrimonio dei soci e quello dell'ente, la società quindi risponderà dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio. Laddove tale patrimonio non dovesse essere sufficiente a coprire l'esposizione debitoria della società stessa i creditori si vedranno insoddisfatti del proprio credito.
Nell'autonomia patrimoniale imperfetta vi è una semi confusione dei patrimoni, ovvero il creditore dovrà sempre rivolgersi prima al patrimonio sociale e solo se il suo credito sia rimasto ancora insoddisfatto, potrà rivolgersi al patrimonio dei soci e degli amministratori.
Quando non c'è autonomia patrimoniale, come nelle ditte individuali, vi è confusione totale tra il patrimonio dell'impresa ed il patrimonio dei soci, di conseguenza i creditori potranno aggredire sia i beni dell'ente o i beni dei soci.
Quando un ente ha un'autonomia patrimoniale perfetta inevitabilmente si può dire che essa ha acquisito la personalità giuridica.
Per l'acquisto della personalità giuridica sono previsti due sistemi:
L'art. 39 Cost. prevede un modo particolare di acquisto della personalità giuridica per i sindacati registrati, tuttavia il legislatore non ha ancora dettato le regole necessarie per regolamentare la registrazione per individuare l'organo preposto al controllo del requisito della democraticità. Nel nostro ordinamento, quindi, i sindacati non sono altro che associazioni di fatto, quindi non riconosciute.
Gli enti senza scopo di lucro acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o le Regioni.
Nel registro si deve indicare:
l'iscrizione nel registro delle imprese costituisce una forma di pubblicità costitutiva. L'iscrizione della società comporta la pubblicità dell'autonomia giuridica; tutti i soggetti che hanno rapporti con questa società avranno la consapevolezza che la garanzia dei propri crediti è solo il patrimonio sociale, quindi dell'ente.
Carattere comune di tutte le persone giuridiche è la pubblicità della loro costituzione e degli atti ch ne modificano l'organizzazione.
I tre grandi tipi di persone giuridiche sono le associazioni, le fondazioni (libro I c.c.), e le società (libro V c.c.). Mentre le associazioni e le fondazioni necessitano l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e le Regioni, le società necessitano dell'iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio.
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