diritto |
I poteri del Presidente della Repubblica
artt. 87-88 Il Capo dello Stato non esercita alcun potere fondamentale, ma interviene in tutti e 3 i poteri per mantenere l'equilibrio istituzionale.
Funzione Legislativa
- indice le elezioni delle Camere, indice il referendum, promulga le leggi.
- invia messaggi alle Camere, può sciogliere le Camere o convocarle in via straordinaria, ecc..
Funzione Esecutiva
- nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, nomina i funzionari dello Stato.
- ha il comando delle Forze Armate.
- ratifica i trattati internazionali, presiede il Consiglio supremo di difesa.
Funzione Giudiziaria
- presiede il Csm.
- può concedere la grazia.
- nomina 5 membri della Corte costituzionale.
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