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I regolamenti dell'esecutivo

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I regolamenti dell'esecutivo

Si dicono genericamente "regolamenti" gli atti del potere esecutivo (Governo e pubblica amministrazione) dotati di contenuto normativo, cioè contenenti norme generali.

Valgono per i regolamenti quegli stessi principi che valgono per ogni atto del potere (cioè per ogni atto amministrativo): il principio di legalità e il principio di preferenza della legge. In virtù del principio di legalità, è condizione di validità per ogni atto amministrativo - ivi inclusi i regolamenti - che esso sia espressamente autorizzato da una legge. In virtù del principio di preferenza della legge, è condizione di validità per ogni atto amministrativo - ivi inclusi i regolamenti - che esso sia conforme alla legge (non contenga norme incompatibili con essa). I regolamenti sono dunque duplicemente subordinati alla legge: devono trovare nella legge un fondamento, e non possono contrastare con essa. Inoltre, è ad essi precluso disciplinare quelle materie che la costituzione riserva alla legge.

Mentre il controllo di legittimità costituzionale della legge è precluso ai giudici comuni, e spetta invece alla Corte costituzionale, il controllo di legalità (ossia di conformità alla legge) sui regolamenti spetta proprio ai giudici comuni. In particolare: i giudici civili possono negare applicazione ai regolamenti illegittimi (con effetti circoscritti al caso deciso); i giudici amministrativi possono annullarli /con effetti generali).



. Regolamenti governativi. I più importanti tra i regolamenti sono ovviamente quelli governativi. La l. 400/1988 (art. 17, comma 1) autorizza il Governo ad adottare regolamenti:

a) per dare esecuzione e/o attuazione alle leggi (cosiddetti  regolamenti di esecuzione e, rispettivamente, di attuazione e integrazione);

b) per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche (cosiddetti regolamenti di organizzazione);

c) per disciplinare materie (purchè non riservate alla legge) che, di fatto, la legge non abbia ancora disciplinato (cosiddetti regolamenti indipendenti).

. La delegificazione. Si dice "delegificazione" quel processo al termine del quale una certa materia, per l'innanzi disciplinata da leggi (e/o atti aventi forza di legge), è ora affidata alla disciplina di regolamenti governativi. Tale processo è previsto dall'art. 17, comma 2, l. 400/1988 e disciplinato nel modo che segue.

L'esercizio della potestà regolamentare del Governo deve, in questi casi, essere autorizzato da una legge ad hoc, la quale, al tempo stesso: a) determini le norme generali regolatrici della materia; e b) disponga l'abrogazione delle norme legislative previdenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. L'abrogazione della legislazione previdente non è "delegata" al regolamento, ma è disposta direttamente dalla stessa legge autorizzatrice, benché condizionata (trattasi di condizione sospensiva) all'entrata in vigore del regolamento.

La delegificazione è ovviamente preclusa in quelle materie che siano coperte da riserva assoluta di legge: quelle cioè che la costituzione esige siano interamente disciplinate dalla legge.

2. Regolamenti ministeriali. I regolamenti governativi, sono atti del "Governo": sono cioè deliberati dal Consiglio dei ministri. Si dicono, per contro, regolamenti ministeriali quelli adottati da singoli ministri. Tali regolamenti sono previsti dall'art. 17, comma 3, l. 400/1988 (come pure dall'art. 3, comma 2, disp.prel.c.c), il quale prevede genericamente che i ministri possano emanare regolamenti nelle materie di loro competenza; occorre però che tale potere sia conferito loro, di volta in volta, da una specifica legge. I regolamenti ministeriali sono subordinati a quelli governativi: non possono cioè disporre in contrasto con essi (art. 17, comma 3, l. 400/1988; art. 4, comma2,disp.prel.c.c.).





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