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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E' composto dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri scelti nell'ambito dei rispettivi Governi in funzione della materia trattata ( in genere sono ministri ) .
È l'organo decisionale della Comunità.
La decisione di assumere tale denominazione è stata adottata nel 1993 dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht
E' UN ORGANO DI STATI, in quanto i membri che lo compongono rappresentano i rispettivi stati membri ed a questi ultimi rispondono.
E' un organo a COMPOSIZIONE VARIABILE
Normalmente siede in Consiglio il Ministro nazionale designato in relazione all'oggetto delle questioni all'ordine del giorno.
Se l'ordine del giorno è misto può accadere che partecipino più ministri in rappresentanza dello stesso Paese alternandosi nel prendere la parola,anche se il voto rimane sempre uno.
Nella prassi si usa distinguere tra Consiglio Affari Generali a cui partecipano i Ministri degli Esteri dai Consigli Settoriali che riuniscono i Ministri di volta in volta competenti (ad es. -> consiglio agricoltura, industria, trasporti .
Il motivo di questa distinzione è puramente pratico.
Il ministro è titolare di un "mandato imperativo".
La PRESIDENZA del Consiglio spetta A CIASCUNO STATO per la durata di UN SEMESTRE ( ART. 203 )
Il Paese che a turno presiede il Consiglio :
rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui è necessario
convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di un Membro
risponde alle interrogazioni del Parlamento per conto del Consiglio
cura le relazioni internazionali della Comunità
E' assistito da un SEGRETARIATO GENERALE con sede a Bruxelles che ne rappresenta il supporto funzionale ed amministrativo, posto sotto il controllo di un Segretario Generale Aggiunto ( il Segretario Generale infatti ha la diversa funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza ).
Entrambi i funzionari sono nominati dal Consiglio.
Il responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e della realizzazione dei compiti attribuiti dallo stesso Consilio è il COREPER ( Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati Membri ) .
Esso è un organismo autonomo, intergovernativo, che funge da struttura di collegamento tra la Comunità ed i Paesi Membri coordinando il lavoro di tante Commissioni Tecniche che preparano l'attività normativa del Consiglio ed allo stesso tempo ne rappresentano il filtro politico.
Inoltre esso è la sede dove si svolgono i negoziati tra gli Stati membri e dove spesso vengono raggiunti compromessi tra diversi interessi per facilitare l'opera del Consiglio.
LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO:
ART. 202 del TRATTATO CE -> Al Consiglio è stato attribuito IL PIU' VASTO POTERE NORMATIVO che si esprime principalmente tramite l'adozione di DIRETTIVE E REGOLAMENTI.
->provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati Membri e dispone di potere decisionale (subordinato però alle condizioni poste dai Trattati).
Inoltre HA LA PIU' VASTA RESPONSABILITA' DEI RAPPORTI ESTERNI, infatti è lui ad autorizzare la Commissione a negoziare accordi internazionali così come è solo lui a concluderli.
ART. 308 TRATTATO CE -> disposizione chiave all'interno del sistema -> consente al Consiglio di adottare un atto normativo in materie non espressamente attribuite alla sfera delle competenze comunitarie quando " un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere nel funzionamento del mercato comune uno degli scopi della Comunità".
Il potere decisionale del Consiglio si manifesta anche nella formazione ed approvazione del bilancio
DELIBERE -> prese a maggioranza qualificata dei Membri con riferimento alla ponderazione dei voti di ciascun Membro
sono prese con 62 voti a favore le proposte della Commissione
sono prese con 62 voti a favore di almeno 10 Stati Membri tutte le altre decisioni
questo per evitare una convergenza dei soli "grandi Stati" o un blocco da parte di tutti i "piccoli Stati".
Per alcune delibere è richiesta l' unanimità:
relativamente alla procedura di formazione degli atti comunitari
ogni volta che il consiglio voglia discostarsi dalla posizione della Commissione
quando sulla posizione comune del Consiglio vi sia stato voto negativo del Parlamento
molte altre riguardanti per es. provvedimenti opportuni per combattere la discriminazione, le misure in materia di passaporti, la stipulazione di accordi internazionali in politica estera di sicurezza comune ecc.
ART. 205 -> l'astensione dei membri presenti non ostano le delibere del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità; l'unanimità significa "assenza di voti negativi" e non convergenza di voti positivi.
il Consiglio attribuisce alla Commissione le competenze di esecuzione degli atti che adotta salvo casi specifici.
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