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IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

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IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO


Art.1411---> è un contratto in cui la prestazione dovuta dal debitore viene deviata, per iniziativa dello stipulante, in favore di un terzo.

E'un'ipotesi legale di efficacia del contratto per i terzi (comma 2 art.1372), in ossequio al principio generale, che si ricava dal sistema, che il terzo puo'acquistare solo effetti favorevoli (infatti senza il consenso del titolare non puo esservi privazione di diritti).

Vi è contratto  afavore di terzo quando la prestazione deriva al terzo direttamente quale effetto della stipulazione, e quando viene prestata dall'oblato, non dallo stipulante. Diverso è il contratto per persona da nominare: qui il terzo non diviene parte e quindi i suoi stati soggettivi non rilevano per l'annullabilità dell'atto, non c'è sostituzione del contraente originario, e puo acquisire solo effetti favorevoli.


Il codice non indica nessun requisito di tale contratto; nella pratica, dal punto di vista dei requisiti soggettivi, la designazione del terzo non è soggetta a regole rigide, ma si tende alla conservazione dell'atto: puo quindi essere designato anche in un momento successivo, purchè pero'non sia indicato in modo generico, e puo non esistere al momento della conclusione.



Dal punto di vista oggettivo, è una variante applicabile a qualsiasi tipo di contratto, tipici o atipico, anche al preliminare; ne sono tipizzate alcune fattispecie (deposito, trasporto, rendita vitalizia, assicurazione sulla vita). Per il contenuto, è ammessa qualsiasi prestazione a favore del terzo (dare, fare, non fare..)


Per alcuni tale contratto si conura come a sè stante, per altri è semplicemente una clausula che comporta la derivazione degli effetti al terzo: a seconda della visione adottata , gli eventuali vizi (es.indeterminatezza) dell'atto comporteranno conseguenze diverse, travolgendo l'intero contratto o la sola clausula, lasciando in tal caso gli effetti in capo allo stipulante.


La possibilità che il contratto a favore di terzi possa avere effetto reale è controversa in dottrina, avversata da chi ammette tale effetto solo col consenso dell'avente causa; ora questo ostacolo è superato dall'ammissione dei negozi unilaterali traslativi: si ritiene dunque che ogni valido atto sia idoneo a preodurre l'effetto reale nella sfer del destinatario, purchè venga fatta salva la facoltà di questo di rinunciarvi.Ne conseguono problemi riguardo la pubblicità immobiliare: il trasferimento al terzo va trascritto anche prima della sua designazione; se poi interviene il rifiuto del terzo ola revoca della designazione, se la prestazione rimane in capo allo stipulante, cio'va trascritto; se invece l'obbligazione si estingue, cio' va annotato, al pari dell'averamento della condizione risolutiva.


La causa del contratto è duplice, come duplici sono i profili del rapporto: quello tra i 2 stipulanti è sorretto dalla propria causa ordinaria, mentre la deviazione verso il terzo è sorretta dall'INTERESSE dello stipulante; il difetto di causa espone come consueto il contratto a nullità, mentre la mancanza dell'interesse coinvolge solo la deviazione degli effetti al terzo, mantenendoli in capo allo stipulante: infatti rispetto al contratto l'interesse dello stipulante non è causa, ma motivo, cio'vuol dire che, come vizio genetico, rileva solo nel caso eccezionale di motivo illecito comune; invece, rispetto al rapporto terzo-stipulante,l'interesse rileva in quanto causa del rapporto stesso,concreta giustificazione.

Di conseguenza,in caso venga meno l'interesse che ne era alla base, sono ammissibili la revoca della designazione e la ripetizione dell'arricchimento, privo di causa; ad es. se sia venuto meno l'intento liberale(in caso di donazione indiretta sotto spoglie di contratto a favore di terzo) o il rapporto tra il terzo e lo stipulante (in caso di deviazione degli effetti al terzo con valenza solutoria di un precedente debito); se il difetto d'interesse emerge prima dell'esecuzione, la prestazione va direttamente devoluta allo stipulante.


L'ACQUISTO del diritto da parte de terzo è immediato, indipendente dalla sua dichiarazione di volerne profittare; tale dichiarazione rileva solo ai fini di estinguere il potere dello stipulante di modificare o revocare la designazione, esercitabile appunto fino a quando il terzo dichiari di volere aderire; revoca e modifica hanno effetto retroattivo e carattere recettizio, e sono ammesse anche per comportamenti concludenti (tranne che per i negozi formali)

L'adesione del terzo non si qualifica come accettazione di proposta contrattuale, ma come atto unilaterale recettizio; anche la dichiarazione di rifiuto è atto unilaterale recettizio, da comuicare allo stipulante e al promittente: puo essere apposto un termine per l'invio del rifiuto.

In mancanza di revoca, o di rifiuto di aderire, lo stipulante non puo chiedere per sè la prestazione.


RIMEDI---->il terzo acquista un diritto proprio ed è legittimato a farlo valere autonomamente, senza l'intervento dello stipulante; in caso d'inadempimento, il risarcimento puo essere chiesto sia dal terzo, sia dallo stipulante.

Secondo un filone dottrinario, inveca, il titolare delle azioni contrattuali rimane il solo stipulante: quindi, ad es.solo questo puo chiedere la risoluzione: ma cosi risulterebbe troppo frustrato l'interesse del terzo, che è il beneficiario della prestazione e quindi anche del rimedio.

Il promittente, dal canto suo, puo sollevare tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle personali (ad es. puo sollevare eccezione d'inadempimento, ma non di compensazione).


Nella sola ipotesi di prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, la facoltà di revoca è ampliata, essendo consentita anche per disposizione testamentaria e dopo l'avvenuta adesione del terzo: tale variante del contratto a favore di terzi è considerata un atto intermedio tra il contratto e l'atto mortis causa: è precisamente un atto inter vivos con effetti post-mortem, dove l'evento morte è termine iniziale d'efficacia.

La differenza con l'atto mortis causa risiede nel fatto che la causa di tale atto è l'attribuzione del residuo, la cui entità è determinabile solo al momento della morte, mentre nel contratto a favore di terzi l'entità di tale attribuzione è gia'determinata.












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