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IL CONTRATTO DI FRANCHISING
Il FRANCHISING è un contratto molto utilizzato dagli imprenditori per la distribuzione dei loro prodotti e servizi.
Fino all'emulazione della Legge n° 129 del 6 maggio 2004 che lo ha regolamentato, il contratto era privo di una disciplina legislativa e rientrava nei contratti atipici.
Questo contratto, diventato quindi tipico, consiste in un accordo tra un affiliante e un affiliato in base al quale il primo concede al secondo la possibilità di acquistare un diritto di proprietà dandogli l'opportunità di utilizzare segni distintivi, know - how e brevetti.
Il franchising è un contratto sinalagmatico dove alla prestazione dell'affiliante corrisponde il corrispettivo dell'affiliato.
Per questo tipi di contratto occorre una forma scritta senza della quale risulterebbe nullo. Oltre alla forma è richiesto anche un contenuto minimo che indichi l'ammontare degli investimenti e delle spese che l'affiliato sopporta prima
dell'inizio dell'attività; le modalità di calcolo e di amento del corrispettivo e l'eventuale incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato; l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione agli altri affiliati, sia agli altri canali e unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante; la specifica dei know - how a disposizione dell'affiliato; la eventuali modalità di riconoscimento dall'uso di know - how da parte dell'affiliato; le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione; le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Il franchising costituisce per le parti sia vantaggi che obblighi. Per quanto riguarda i vantaggi, l'affiliante riesce ad ampliare la propria rete di distribuzione in diverse località senza dover aprire succursali che potrebbero comportare dei rischi; l'affiliato, invece, è certo di evitare il fallimento visto che fa parte di un'impresa leader conosciuta a livello mondiale che sicuramente vende.
Nonostante, però, che per quest'ultimo l'eventualità del fallimento è quasi assente, nel caso si verificasse, è lo stesso affiliato che ne herà le conseguenze.
Riguardo gli obblighi, l'affiliante deve fornire all'affiliato una copia completa del contratto, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione dello stesso. Questa copia deve contenere i principali dati che riguardano l'affiliante; l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema; una sintetica illustrazione degli elementi che caratterizzano il contratto: una lista di tutti gli affiliati presenti al momento nel mercato; le eventuali variazioni del numero degli affiliati e la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari.
Per quanto riguarda l'affiliato, non può spostare la sede della sua attività se è indicata nel contratto, se non in caso per causa do forza maggiore; inoltre devi assicurarsi che i suoi eventuali collaboratori si impegnino a rispettare il segreto professionale.
Vi sono per le parti anche obblighi precontrattuali: entrambe le parti devono tenere nei confronti dell'altra, un comportamento leale, corretto e in buona fede; l'affiliante deve fornire qualsiasi tipo d'informazioni che l'affiliato ritenga utile ai fini della conclusione del contratto,; inoltre, nel caso in cui all'affiliato non venissero fornite le informazioni da lui richieste, l'affiliante è tenuto a motivare questa mancanza.
Nel caso in cui una della parti fornisse false informazioni, l'altra parte potrà richiedere l'annullamento del contratto e il risarcimento dei danno che possono essere stati provocati.
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