IL CONTRATTO DI MANDATO
Il
mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno
o più atti giuridici per conto dell'altra (rappresentanza). Oggetto del
mandato è il fare, cioè la stipulazione di contratti o il
compimento di atti unilaterali dal mandatario secondo le indicazioni del
mandante. Il mandato è basato su di un rapporto di fiducia personale tra
le parti.
- MANDATO CON RAPPRESENTANZA Il
mandatario rappresentante è obbligato ad agire per conto del mandante;
in più ha il potere di agire anche in nome del mandante
rappresentato in base alla Procura che gli attribuisce tali poteri. Gli
effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario si producono
direttamente in capo al mandante.
- MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Il
mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante ma non
può agire in suo nome in quanto manca una procura che gli
attribuisce tale potere. Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si
producono in capo a se stesso ed egli ha poi l'obbligo di trasferire al
mandante i diritti acquisiti per conto suo.
OBBLIGAZIONI DEL
MANDATARIO
Eseguire la prestazione pattuita con la diligenza media (diligenza
che tutte le persone dovrebbero avere). Il mandato può contenere
l'indicazione esplicita degli atti per i quali è conferito, allora
è detto mandato speciale. Può essere conferito per il compimento
di tutti gli atti riguardanti la sfera giuridica del mandante, allora è
detto mandato generale.
- Rendere conto al mandante del proprio operato.
- Trasferire al mandante tutti i diritti acquisiti in esecuzione del
mandato.
OBBLIGAZIONI DEL
MANDANTE
are il compenso pattuito al mandatario.
- Somministrare al mandatario rappresentante i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal
fine il mandatario ha contratto in proprio nome.
- are le spese sostenute dal mandatario e risarcirgli i danni
eventualmente subiti a causa dell'incarico.