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Con esso due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Primo aspetto: il contratto di società è un contratto plurilaterale,
nel senso che vi devono partecipare almeno 2 persone. Questa tuttavia non
è una regola assoluta per la costituzione di una società; infatti
vi è un tipo di società, la società a
responsabilità limitata (s.r.l.) che può essere costituita con
atto unilaterale, cioè può nascere con un solo socio. Nel decreto
di riforma delle società di capitali è poi previsto che anche
Secondo aspetto: con la stipula del contratto di società i soci assumono l'obbligo anzitutto di effettuare conferimenti a favore della società. I conferimenti comportano il trasferimento di beni o servizi dalla sfera personale del socio alla società. Come vedremo i conferimenti possono essere in denaro, o in natura, o per alcune società, consistere nella prestazione lavorativa del socio a favore della società.
Terzo aspetto: i soci con il contratto di società si impegnano all'esercizio in comune dell'attività d'impresa.
Quarto aspetto: i soci si pregono di conseguire un utile e di suddividerlo fra i soci stessi (lucro oggettivo e soggettivo).
Le società vengono normalmente divise in 2 categorie:
società di persone
società di capitali
Appartengono alla categoria delle società di persone 3 tipi di società: a) società semplice; b) società in nome collettivo; c) società in accomandita semplice.
Anche le società di capitali si suddividono in 3 tipi: a) società per azioni; b) società a responsabilità limitata; c) società in accomandita per azioni .
Oltre alle società di persone e alle società di capitali vi sono altri 2 tipi di società: a) le società cooperative; b) le mutue assicuratrici.
Altra distinzione è quella fra società aventi personalità giuridica e società non aventi personalità giuridica. Le società di persone non hanno personalità giuridica, le società di capitali hanno personalità giuridica. La società con personalità giuridica gode di piena e perfetta autonomia patrimoniale.
Il legislatore ha negato la personalità giuridica alle società di persone, però ha dato alle stesse autonomia patrimoniale (imperfetta) per tutelare sia i creditori sociali, sia il patrimonio dei singoli soci.
Il nostro c.c. stabilisce che negli atti e nella corrispondenza devono essere indicate le seguenti informazioni: la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione; inoltre per le società di capitali, cioè per la S.p.A., la s.r.l. e la s.a.p.a., anche il capitale sociale effettivamente versato, quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
Infine quando si sia verificata una causa di scioglimento, e quindi la società sia entrata nella fase di liquidazione, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato espressamente che la società è in liquidazione. Inoltre se la società si trova ad avere un unico socio deve essere indicata tale circostanza (unipersonale).
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