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IL CONTRATTO
Il contratto è un accordo tra 2 o più parti, esso ha contenuto patrimoniale ed effetti obbligatori.
Il contratto può essere bilaterale,quando c'è la presenza di due parti, e plurilaterale quando c'è la presenza di 2 o più parti (per es. contratti di società).
I contratti a titolo oneroso sono quelli che assumono un'obbligazione (compravendita).
I contratti a titolo gratuito sono quelli in cui solo una parte sostiene l'obbligazione (donazione).
I contratti a effetti obbligatori sono quelli che producono la nascita di obbligazione (contratto di locazione)
I contratti a effetti reali sono quelli dai quali derivano effetti di carattere reale,(trasferimento di proprietà).
Con riferimento al modo di conclusione del contratto sono detti:
contratti consensuali cioè quelli in cui c'è bisogno il consenso delle parti per la conclusione del contratto (compravendita).
Contratti reali quelli in cui è necessario la consegna materiale della cosa (mutuo).
Riguardo al contenuto:
contratti tipici quelli in cui il contenuto è previsto dal codice civile
contratti atipici quelli in cui il contenuto è stabilito dalla volontà delle parti (acquisto in un negozio al dettaglio).
Riguardo alla forma i contratti possono essere:
forma libera per es. il contratto di compravendita
forma vincolata, quando il contratto ha per oggetto beni immobili in cui è richiesta la forma scritta.
Quanto alla durata dell'efficacia nel tempo si distinguono i contratti a esecuzione istantanea,quando a effetto nel momento del consenso. E contratti a esecuzione continua o periodica per es. i contratti di somministrazione di energia elettrica.
Altre forme del contratto sono:
forma provvatoria (assicurazione). L'atto scritto è richiesto come prova certa in sede giudiziale.
Forma a pena di nullità in cui è obbligatorio fare l'atto scritto.
L'AUTONOMIA CONTRATTUALE prevede che le parti possono concludere contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi a tutela secondo l'ordinamento giuridico.
L'AUTONOMIA PRIVATA può essere limitata dalla legge in particolare dove vengono privilegiati altri interessi ritenuti prioritari rispetto alla libertà contrattuale (contratto per adesione).
LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO sono quelle condizioni che un soggetto,solitamente un'impresa, fornisce beni o servizi rivolti al grande pubblico (azienda di trasporti).
CONTRATTI PER ADESIONE si formano per effetto dell'adesione manifestata da un soggetto a una serie di condizioni predisposte dalla controparte e che vanno necessariamente accettate o respinte.
Clausole vessatorie sono clausole che aggravano la situazione del contraente,queste per essere ritenute efficaci devono sempre essere approvate per iscritto.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Sono quelli in mancanza dei quali il contratto non è valido. Sono:
L'ACCORDO DELLE PARTI è l'incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti.
esso può essere: ESPRESSO, TACITO, SIMULTANEO.
La proposta è la dichiarazione di volontà dal soggetto che prende l'iniziativa di concludere un contratto.
L'accettazione è la manifestazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente.
La conclusione avviene quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione espressa dall'altra parte.
Le trattative precedono la conclusione di un contratto, in cui la legge stabilisce che le parti devono comportarsi secondo buona fede.
Il contratto preliminare è quando le parti si impegnano a concludere un futuro contratto, detto definitivo. Il contratto preliminare produce effetti obbligatori, va stipulato nella stessa forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo.
La rappresentanza è lo strumento attraverso il quale un soggetto può concludere un contratto per mezzo di un altro soggetto che agisce in nome e per conto suo.
questo potere è dato da un atto giuridico chiamato PROCURA.
L'OGGETTO DEL CONTRATTO
è costituito dai beni o dalle attribuzioni giuridiche e patrimoniali che le parti hanno voluto trasferire, modificare attraverso il contratto.
La legge stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere LECITO, POSSIBILE, DETERMINATO, o DTERMINABILE.
LA CAUSA
È lo scopo immediatocce tutti coloro che stipulano un tipo di contratto vogliono conseguire. Tale scopo è oggettivo sempre uguale in relazione a ciascun tipo do contratto.
La legge impone che ogni contratto abbia una causa e che la causa sia lecita.
La causa è illecita quando è contraria a una norma imperativa, a un principio di ordine pubblico o alle regole del buon costume.
Le norme imperative sono quelle disposizioni di legge che non possono essere derogate dalla parti.
Per ordine pubblico si intende quell'insieme di norme che governano la vita sociale ed economica di un Paese.
Per buon costume si fa riferimento ai principi della morale sessuale e sociale.
LA FORMA
È il modo in cui la volontà negoziale è manifestata dai soggetti.
Le forme scritte previste dalla legge sono:
LA TRASCRIZIONE
È un modo di attuazione della pubblicità in generale dei fatti giuridici. Essa si attua in pubblici registri.
La trascrizione nei pubblici registri non viene fatta per la validità del contratto, ma per la sua opponibilità a determinati soggetti.
GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Sono quelli che non fanno parte della normale scrittura di un contratto, ma che i contraenti possono inserirvi al fine di realizzare interessi particolari. Si tratta dei seguenti:
-- condizione sospensiva è la clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto avrà efficacia soltanto se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto.
-- condizione risolutiva è la clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono produrrà immediatamente i suoi effetti, ma perderà la propria efficacia se si verificherà un determinato avvenimento futuro o incerto.
-- termine determinato
-- termine indeterminato
-- termine iniziale
-- termine finale
L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO
Un contratto è invalido quando, al momento della sua conclusione, esso presenta, uno o più "difetti" in modo da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere.
Le cause di invalidità di un contratto sono:
A differenza del contratto nullo, quello annullabile produce i suoi effetti fino a quando esso non venga annullato da una sentenza giuridica.
LA NULLITA'
Le cause della nullità di un contratto si dividono in due grandi categorie:
La nullità è parziale quando colpisce solo una della clausole di un contratto. In questo caso tale clausola si considera come non apposta.
Una caratteristica propria della nullità è quella di non permettere in generale alcuna forma di "sanatoria" del difetto originario. Per esempio, se giulio vende a piero un immobile abusivo nessun atto successivo potrà sanare l'invalidità.
Se le parti ignorando la nullità del contratto, vi hanno dato esecuzione, esse hanno il diritto di pretendere la restituzione della prestazione.
Per gli effetti verso i terzi, la regola generale per cui il contratto nullo non può produrre effetti è costituita dal principio possesso vale titolo.
L'ANNULLABILITA'
Si verifica quando sussistono tutti i requisiti essenziali, ma il consenso per qualche motivo è viziato.
Si presentano due situazioni:
Nel caso dell'incapacità legale la tutela prescinde che l'incapace abbia subito un danno. Ciò è sufficiente per annullare un contratto.
Nel caso di incapacità naturale, il contratto è annullabile a condizione che si provi:
-- un danno effettivamente esistente
-- la mala fede dell'altro contraente.
Per errore si intende quella falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere un contratto.
Per annullare un contratto è necessario che l'errore sia essenziale e riconoscibile.
Per errore essenziale si intende l'errore che è determinante per il consenso; e ricade:
n Sulla natura del contratto (es. uno straniero)
n Sulla natura o sulle qualità dell'oggetto della prestazione (es. acquisto un terreno credendo che sia edificabile)
n Sulla natura o sulle qualità personali dell'altro contraente.
La tutela dell'affidamento si ha quando un contraente senza sua colpa ignora che il contratto che sta concludendo è invalido.
Si parla di dolo per indicare quei raggiri diretti a indurre un contraente in errore e a stipulare un contratto.
Il dolo è determinante quando si accerta che il contraente, vittima del dolo non avrebbe mai manifestato il suo consenso,in questo caso il contratto viene annullato.
Il dolo è incidente quando si accerta che il contraente vittima del dolo avrebbe ugualmente concluso il contratto, in questo caso la vittima avrà diritto al risarcimento dei danni,e il contratto non viene annullato.
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