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IL CORPO ELETTORALE E L'ELETTORATO PASSIVO.
Articolo 1 della Costituzione:"L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro: La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Il corpo elettorale è un organo STABILE che deve e può esercitare la sovranità nelle forme previste dalla Costituzione; mediante MANIFESTAZIONI SALTUARIE:
l'elezione degli organi rappresentativi,
atti democratici di democrazia diretta: referendum, iniziativa popolare.
Con l'elettorato passivo,si intendono gli elettori che possiedono la capacità giuridica di accedere a una determinata carica elettiva (essere eletti): art. 51 della Costituzione
I candidati debbono avere:
Altre due condizioni minime previste:
Art. 65 della Costituzione: compete alla legge e alle leggi costituzionali. Determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore. L'ineleggibilità rende l'elezione nulla. L'incompatibilità non è un vizio insanabile, ma all'eletto è inibito di ricoprire contemporaneamente due cariche.
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