diritto |
IL CORPO ELETTORALE
È l'organizzazione costituzionale capace di dare impulso a tutti gli atri organi tramite l'esercizio della sovranità che appartiene al popolo (art. 1 c.).
Può incidere direttamente sull'ordinamento giuridico con apposite forme di democrazia diretta: il referendum (che si discosta dal plebiscito), la petizione e l'iniziativa legislativa popolare. Indirettamente attraverso il voto per eleggere i rappresentanti al parlamento (mandato non imperativo) concorre alla formazione dell'indirizzo politico espresso dal parlamento in maniera indipendente dall'elettore e secondo l'esclusivo interesse di tutta la nazione.
Il nostro sistema parlamentare è bicamerale perfetto (cioè i due rami del parlamento sono eletti con lo stesso sistema elettorale ed hanno stesse funzioni e stesso peso, caso unico): il Senato della repubblica e la Camera dei deputati.
Le differenze tra la Camera e il Senato sono:
Elettorato passivo: 25 anni per la Camera e 40 per il Senato;
Elettorato attivo: 18 anni per la Camera e 25 per il Senato;
Componenti: 630 per la Camera e 315 per il Senato più i senatori a vita (ex presidenti o nominati dai presidenti);
Durata: entrambi 5 anni, ma inizialmente il Senato durava in carica 6 anni.
Altre differenze sono dovute ai diversi regolamenti interni. Il Senato doveva essere rappresentativo delle regioni, ma in realtà è rappresentativo dell'intero corpo elettorale, esiste solo un accenno in costituzione circa la base elettorale di tipo regionale.
Esistono stati con forme di governo parlamentare monocamerale, mentre quelli bicamerali sono tutti composti da una camera bassa e un'alta (che normalmente esprime il decentramento territoriale) con funzioni diverse.
SISTEMI ELETTORALI.
Possono essere di tipo proporzionale o maggioritario.
Il territorio nazionale è suddiviso in collegi circoscrizionali che possono essere uninominali o di lista laddove si proceda all'elezione di uno o più rappresentanti contemporaneamente; i primi generalmente associati a un sistema elettorale maggioritario, mentre i secondi con criteri di proporzionalità.
Il sistema maggioritario consente una grande razionalizzazione e governabilità, ma non fornisce garanzie di tutela delle minoranze, perché il seggio viene assegnato al candidato che riceve il maggior numero di voti, gli altri voti non vengono rappresentati.
Nel sistema proporzionale può verificarsi il problema opposto di una difficile governabilità. In alcuni sistemi sono previste soglie di sbarramento per quei partiti che non ricevono molti suffragi.
In Italia si è passati nel '93 con le leggi 276 e 277 dal sistema proporzionale a quello misto. Alla Camera per il 75% maggioritario e per il 25% proporzionale con assegnazione dei seggi escludendo i voti del partito di maggioranza.
Con questo sistema la Giunta per le Elezioni è sempre chiamata a giudicare la regolarità dei calcoli che non sono semplici. Lo stesso organo è anche competente a giudicare i casi di ineleggibilità o incompatibilità.
Cause di ineleggibilità sono: ad esempio essere Sindaco di un comune con più di 20.000 abitanti, o essere Prefetti o vice Prefetti; in ogni caso si evidenziano casi di interessi settoriali.
Esistono casi di incompatibilità con altre cariche (es: membro del C.S.M.) o con status (es. giudice costituzionale).
La Costituzione ed i regolamenti parlamentari circondano di forti garanzie sia il procedimento di formazione dell'organo e sia lo stato giuridico di parlamentare dei membri del parlamento, garanzie finalizzate a dotare i parlamentari della massima autonomia ed indipendenza a difesa delle libertà personali, ed in particolare di manifestazione del pensiero, nell'esercizio delle funzioni istituzionali (guarentigie).
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