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IL DATORE DI LAVORO

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IL DATORE DI LAVORO


SEZIONE I : CONCETTI GENERALI


Profili  introduttivi

La nozione di datore di lavoro coincide con quella del creditore di lavoro, che è il soggetto che trae  dalla prestazione di lavoro una utilitas. Il che corrisponde alla nozione di prestazione, come oggetto dell'obbligazione, la quale deve essere suscettibile di "valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore". Alla stregua di quest'ultima considerazione si usa sostenere che, in astratto, il concetto di datore di lavoro è unico ed immutabile e prescinde dalle condizioni soggettive o dalla qualificazione della persona o dell'ente che occupa tale posizione. Una prima serie di distinzioni accede alla qualità del soggetto datore: un ruolo essenziale ha anzitutto la distinzione fra datori di lavoro imprenditori e non imprenditori. Sempre sul piano qualitativo può anche essere rilevante, ai fini del trattamento giuridico, la natura dell'attività espletata (si pensi ad es alle c.d organizzazioni di tendenza). Sussistono poi significative differenze di ordine quantitativo fra datori di lavoro, che mettono in luce la rilevanza della dimensione dell'impresa nel diritto del lavoro (valutata sulla base del numero dei dipendenti occupati). Rilevante è anche il dato della (eventuale) frammentazione dell'impresa. Il datore di lavoro in sostanza può presentarsi come un'entità unitaria ovvero essere inserito nell'ambito di una struttura societaria complessa, irta di collegamenti, tali da formare un vero e proprio gruppo di imprese o di società. Sul trattamento del rapporto di lavoro influiscono, ancora, le scelte organizzative dell'impresa. Il datore di lavoro può cioè organizzare la propria attività produttiva decidendo di far tutto da sé ovvero programmando di fare qlcs da altri, cioè di decentrare parte della produzione all'esterno. In quest'ultimo caso l'ordinamento appronta una serie di garanzie x i lavoratori occupati nell'attività decentrata, proprio in ragione dell'esistenza dei rapporti contrattuali fra il proprio datore e l'impresa committente. Così come predispone una disciplina speciale x l'ipotesi in cui il decentramento si attui nella forma (tradizionale) del lavoro a domicilio.




I datori di lavoro non imprenditori.

Come si è detto una prima grande distinzione passa fra datori di lavoro che svolgono un'attività imprenditoriale e datori che non esercitano un'impresa. La distinzione ha fondamento nel diritto positivo negli art 2238, 2239, 2240 cod civ e 98 e disposizioni di attuazione attuazione del codice civile. Secondo l'art 2238 (che riguarda il lavoro autonomo) nel caso in cui l'esercente la professione intellettuale impieghi sostituti o oausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del Capo I del titolo II del libro V del codice civile. Le medesime norme sono applicabili ai rapporti di lavoro subordinato che (più in generale) non sono inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Quanto al rapporto di lavoro domestico, infine, l'art 2240 cod civ ne dispone la regolamentazione attraverso le norme del capo relativo e, in quanto più favorevoli al prestatore, dalla convenzione o dagli usi (gli istituti regolati in modo differenziale dagli art 2241-46 sono il periodo di prova, il vitto e l'alloggio, i riposi, il recesso e le indennità di dine rapporto). La disciplina codicistica quindi individua una categoria generale di datori di lavoro definita per quello che non è (datori non imprenditori) ed, in quest'ultimo ambito, due categorie specifiche: il titolare di rapporti di lavoro e il professionista intellettuale. La nomenclatura legislativa è tale da farci ritenere che l'art 2239 intenda riferirsi a qualunque soggetto che provuri ad altri un'occasione di lavoro (ovviamente in regime di subordinazione), ivi compreso, al limite, chi svolga lavori in economia assumendo temporaneamente del personale dipendente. La fattispecie è in sostanza caratterizzata a contrario dalla circostanza che il datore di lavoro non sia titolare di un'attività economica organizzata con lo scopo di trerne profitto. È proprio la scriminante dello scopo di lucro che richiama una delle più importanti categorie di datori non imprenditori: le c.d organizzazioni di tendenza. Si tratta dei "datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto". Una ulteriore definizione è quella che accomuna alle organizzazioni di tendenza (pur essendo in sé imprenditoriali) i giornali quotidiani e i perodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose. È evidente che la questione più controversa ruoti intorno alla effettiva natura (non) imprenditoriale dell'attività espletata. Allo scopo l'indagine deve essere rivolta a verificare l'esistenza di una finalità di profitto. È chiaro che la questione della natura del datore di lavoro, al fine dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto con le organizzazioni di tendenza, non va confusa con la diversa questione della natura del raporto in sé e x sé. Dato il carattere ideologico dell'organizzazione ben può accadere (e di fatto accade spesso) che il singolo svolga un'attività non in attuazione di un rapporto obbligatorio di lavoro subordinato, ma volontariamente in adesione all'ideologia dell'organizzazione (si pensi al militante del partito politico o del sindacato o al religioso che presti la propria opera all'interno dell'istituto, in adempimento dei voti). In tali situazioni-va da sé -non si pone alcun problema di di disciplina applicabile, esulando esse dallo schema del lavoro subordinato. Venendo alle norme applicabili ai raporti in questione si è già detto che gli art 2238 e 2239 cod civ contemo la Sezione I del Capo I che, x quel che più conta, contiene l'art 2087 cod civ, che regola il tema dell'obbligo di sicurezza negli ambienti di lavoro. L'art 98 delle disposizioni di attuazione del codice civile completa poi la griglia delle norme estensibili al rapporto di impiego al di fuori dell'impresa disponendo che, in mancanza di norme più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dagli usi, trovano applicazione le disposizioni in materia di trattamento x infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, durata delle ferie e indennità di fine rapporto. È ovvio che tali disposizioni si applicheranno oggi nella misura in cui sono ancora vigenti. Più in generale bisogna ancora ricordare che leggi speciali prevedono di volta in volta regimi differenziali di trattamento x i datori di lavoro non imprenditori. Fra questi fin d'ora è sufficiente ricordare l' inestensibilità dello statuto dei lavoratori a chi non eserciti un'attività di impresa, alla stregua dell'art 35 dello statuto dei lavoratori, nonché il trattamento di particolare favore ricevuto dalle organizzazioni di tendenza in relazione alla materia dei licenziamenti.


La dimensione dell'impresa nel diritto del lavoro.

Oltre alla natura e qualità del soggetto-datore, nel diritto del lavoro hanno rilievo altresì profili quantitativi dell'impresa. La legislazione speciale lavoristica infatti costruisce regimi giuridici differenziati a seconda della dimensione aziendale. Simmetricamente non può peraltro assumersi che i tratti giuridici che caratterizzano la nozione di piccola impresa presentino diversità sostanziali rispetto a quelli che caratterizzano la nozione di grande (o non piccola) impresa. Certamente non può ritenersi che la prima si caratterizzi per l'assenza del requisito dell'organizzazione, elemento viceversa caratterizzante la seconda. Più corretto è ritenere che l'organizzazione adempia a funzioni diverse nei due modelli di attività imprenditoriale; mentre nella grande impresa l'organizzazione dell'attività di altri è, in qlk misura, fine a se stessa, nella piccola appare funzionale all'attività dell'imprenditore, direttamente impegnato nel processo produttivo. Il parametro che il diritto di lavoro utilizza x delimitare la dimensione aziendale è quella del numero dei dipendenti. È chiaro infatti che si tratta di un parametro molto approssimativo. Nell'organizzazione economica contemporanea è noto che possono sussistere imprese che, a parità di personale occupato, hanno una ben diversa potenzialità economica. Non è un caso dunque che da tempo sia in discussione la necessità di modificare e differenziare i parametri di riferimento, utilizzando ad es. ulteriori dati esponenziali della capacità economica come il fatturato, l'entità degli investimenti, il valore aggiunto, ecc. Di rilievo è poi constatare che il dato numerico, nella legislazione speciale lavoristica, è a volte riferito all'intera ripresa ("gli imprenditori che occupino  più di x dipendenti"), altre volte ad articolazioni minori dell'impresa: si pensi alla nozione di unità produttiva, di cui all'art 35 dello statuto dei lavoratori, che allude ad articolazioni territoriali dell'impresa, dotate di autonomia organizzativa ("stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi"). Va da sé che quest'ultimo riferimento è maggiormente attento ai profili di effettività della disciplina, giacchè calibra la risposta dell'ordinamento al nucleo organizzativo concreto entro il quale viene espletata la prestazione lavorativa. Come esempi di disciplina differenziata in relazione alla dimensione dell'impresa è sufficiente ricordare i più macroscopici:la disciplina relativa all'obbligo di assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette (invalidi e categorie equiparate), quella sui licenziamenti individuali, come quelle sui licenziamenti collettivi e la mobilità, la cassa integrazione, o, ancora, sulla tutela dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. Anche la contrattazione collettiva, per il suo verso, propone fonti di regolamentazione diversificate in relazione alla dimensione ed alla qualità dell'impresa. Il che corrisponde altresì ad una differenziata articolazione delle rappresentanze sindacali (si pensi alla Confapi che rappresenta le piccole e medie imprese industriali e alle varie reappresentanze delle imprese artigiane, come CONFARTIGIANATO, ecc). La disparità di trattamento che così si ingenera fra i lavoratori a seconda che operino alle dipendenze di una grande o piccola impresa (e per converso il favor verso quest'ultima) è sempre stata giustificata avendo riguardo anzitutto alla direttiva di contenere i costi x le imprese minori. In particolare la disparità rispetto alla tutela contro i licenziamenti è stata inoltre giustificata con riferimento alla maggiore e più spiccata fiduciarietà del rapporto. Una particolare attenzione legislativa ha sempre ricevuto l'impresa artigiana, sulla base della direttiva costituzionale di tutela e sviluppo dell'artigianato. Allo scopo di delimitarne la nozione, x consentire l'applicazione delle agevolazioni e degli sgravi previdenziali (una più favorevole aliquota x il amento dei contributi previdenziali) il legislatore post-costituzionale è intervenuto dapprima con la legge 860 del 1956 e successivamente con la legge 8agosto 1985, n 443 (legge quadro x l'artigianato). La legge definisce come imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e tutti gli oneri inerenti alla sua gestione e svolgendo in maniera prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. È inoltre definita dalla legge atigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi. I limiti dimensionali sono diversificati a seconda della circostanza che l'impresa lavori o non lavori in serie (nel primo caso è previsto un numero massimo di 9dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, nel secondo, un numero massimo di 18, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9) ovvero in relazione al settore produttivo (lavorazioni artistiche, trasporto, costruzioni edili, ecc). Per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge l'impresa deve essere necessariamente iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane; l'iscrizione ha esplicitamente natura costitutiva.








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