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IL DELINQUENTE IRRESPONSABILE

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IL DELINQUENTE IRRESPONSABILE


Le cause che escludono l'imputabilità (99-96) appartengono alle due species:

alterazioni patologiche: a) infermità di mente, b) azione dell'alcool, c) azione degli stupefacenti;

immaturità fisiologica o parafisiologica: a) minore età, b) sordomutismo;


[art.88, Vizio totale di mente e Misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario];

Il vizio parziale di mente (semimputabilità) è compatibile con la pena, seppur diminuita, al pari il minore imputabile (tra i 14-l8 anni) può subire gli effetti del cumulo della pena con la misura di sicurezza (art.219).



Riflettere sulle differenze di disciplina: i) ubriachezza per f.m. ii) ubriachezza volontaria, colposa, preordinata, in) abituale iv) cronica/patologica (92/2, 94/1-3).

IL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE



principio di universalità

principio di territorialità

principio della personalità attiva

principio della difesa o personalità passiva


Il codice Rocco adotta un principio di territorialità temperata (art.3 c.p. e art.28 d. prel.), prevedendo amplissime deroghe al principio di territorialità, estendendo la punibilità ai delitti politici e, entro certi limiti, finanche ai delitti comuni commessi all'estero da uno straniero contro uno Stato o un cittadino straniero.

Tramite una finzione giuridica l'art.4/2 considera territorio italiano anche le navi e gli aeromobili nazionali [principio della bandiera] assoggettando alla legge penale italiana fatti avvenuti in acque territoriali straniere, che non estendano le loro conseguenze allo stato costiero.


Art.6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

Per l'applicazione della legge penale nello spazio il codice accoglie il criterio della c.d. ubiquità, il che significa che "l'interesse dello Stato alla repressione sussiste tanto nel caso in cui nel territorio si è compiuto l'atto di ribellione alla norma, quanto se ivi si è verificato il risultato offensivo".

Controversa è soprattutto l'interpretazione della formula "azione o omissioneavvenutain parte" in Italia: si dibatte cioè se la parte di azione realizzata nel territorio nazionale debba, per assumere rilevanza ai sensi dell'art.6/2, integrare gli estremi del tentativo punibile.

La tesi positiva muove dal presupposto che non si devono punire fatti che non sono in sé penalmente illeciti e che i requisiti della idoneità ed univocità degli atti sono necessari per potere determinare lo stesso concetto di condotta parzialmente verificatasi nel territorio italiano. In particolare alla tesi che fa leva ui requisiti dell'"idoneità" e "univocità" degli atti compiuti nel territorio nazionale si è, però, esattamente obiettato che l'art.56 presuppone pur sempre che "l'azione non si compia o l'evento non si verifichi", mentre l'art.6/2 prevede ipotesi delittuoso che, realizzandosi, in tutti gli estremi, pervengono allo stadio dei reati consumati e come tali vengono puniti.

In verità, per poter essere "parte" della "azione", costitutiva del reato, è necessario che gli atti compiuti nel nostro territorio siano parte dell'azione tipica del reato consumato o del reato tentato, essendo anche il tentativo un reato, e cioè che rientrino nel processo esecutivo. Deve, pertanto, considerarsi commesso in Italia il reato (consumato o tentato) anche nel caso in cui ivi sia stata posta in essere una parte soltanto della condotta di cui all'art.56, cioè degli atti idonei ed univoci. E per accertare se gli atti, compiuti in Italia, costituiscano parte della condotta tipica, occorre considerarli ex post in rapporto all'intero sviluppo dell'attività criminosa, anche cioè per la parte posta in essere all'estero (cfr. con accertamento della univocità ed idoneità ex art.56 sulla base di un giudizio ex ante).

Le conseguenze applicative di tale prospettiva sono riscontrabili nell'ambito di:

Reati abituali e permanenti

Reato continuato

Concorso di persone.


Il codice Rocco pone ampie deroghe per la punibilità incondizionata di reati commessi all'estero, chiunque ne sia l'autore. (rif. art.7) [reati di attentato].


Art.8. Delitto politico commesso all'estero.

E' evidente che anche l'art.8 si ispira al principio di difesa dello Stato, "completando con una specie di norma di chiusura la difesa statale predisposta dall'art.7". Tuttavia, l'esigenza di tutela è meno intensa di quella che si fa valere nell'art.7, come si desume dal fatto che l'instaurazione del processo presuppone la richiesta del Ministro della Giustizia (art.128-l29) e, ove sia il caso, anche la querela della persona offesa (artt. 120-l26).




La problematica di tale tipologia delittuosa consiste nella sua determinazione concettuale tenendo in considerazione la coesistenza di una sua disciplina a livello di legge ordinaria in un contesto politico-istituzionale del tutto diverso e di due norme costituzionali (artt.10 e 26) che non ne forniscono acuna definizione.

L'ultima parte della norma in esame prevede due tipi di delitto politico: a) delitto politico in senso oggettivo; b) delitto politico in senso soggettivo. Il primo è tale in base alla stessa natura del bene o interesse leso; il secondo viene, invece, considerato politico tenuto conto della motivazione psicologica che sorregge il comportamento.

. Il delitto "oggettivamente" politico è tale, secondo la definizione codicistica, quando offende un interesse politico dello Stato: cioè l'interesse che è proprio dello Stato complessivamente considerato, che attiene cioè alla vita dello Stato nella sua essenza unitaria (integrità del popolo e del territorio, indipendenza, pace esterna, forma di governo etc.). Tale è inoltre quello che offende un diritto politico del cittadino: cioè il diritto che il cittadino ha di partecipare alla vita dello Stato e di contribuire alla formazione della sua volontà (ad es. diritto di elettorato attivo e passivo).

. La definizione del codice, secondo cui è considerato politico anche il delitto "comune" determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, ha dato luogo a difficoltà interpretative. Un punto tra i più controversi riguarda la distinzione tra motivo politico e motivo sociale. Secondo Mantovani si definisce motivo politico ogni motivo del reato che determini la condotta in funzione di una concezione ideologica attinente alla struttura dei poteri dello Stato e ai rapporti tra Stato e cittadino; mentre si considera motivo sociale quello che determina la condotta dell'agente in funzione di una visione dei rapporti umani, che non si riflette necessariamente sulla struttura dello Stato e dei rapporti tra Stato e cittadini. Così per un'interpretazione restrittiva ai fini estradizionali la Cassazione ha sostenuto che il reato, per potere essere qualificato soggettivamente politico deve essere strettamente finalizzato ad offendere un interesse politico dello Stato (o un interesse politico del cittadino) e, nello stesso tempo, non deve essere "ispirato a motivi ideologici estranei al sistema politico dello Stato richiedente".

Un altro punto irto di difficoltà interpretative concerne la distinzione tra delitto comune e delitto solo in parte determinato da motivi politici. Mantovani ammette che "non esclude il movente politico il fatto che con questo concorra anche un movente personale".


Dal punto di vista del nostro diritto penale internazionale il delitto politico viene in considerazione: a) nel codice penale, come deroga al principio di territorialità (art.8); b) nella Costituzione, come limite alla estradizione (artt.10/4, 26/2) e, indirettamente, in materia di diritto di asilo (art.10/3).


. Il divieto di estradare per reati politici, oltre ad essere contenuto nella maggior parte delle convenzioni internazionali, è esplicitamente sancito dalla Costituzione italiana. Sorge il problema di stabilire se la nozione costituzionale di reato politico coincida con quella fornita dal codice all'art.8.

Mantovani rileva come la definizione di reato politico, mentre nel codice viene utilizzata in funzione repressiva, nella Costituzione è assunta in prospettiva liberal-garantista sicché nella sua ratio è, ad un tempo:

più ampia di quella dell'art.8, poiché abbraccia tutti i reati politici o comuni, che dallo Stato richiedente saranno (presumibilmente) puniti per discriminatorie finalità di persecuzione politica.

più ristretto, perché non possono rientrare nel privilegium degli artt. 10 e 26 i delitti politici che sono manifestamente contrari ai principi di democrazia, libertà e tutela dei diritti fondamentali, che sono alla base della stessa Costituzione (terrorismo, genocidio, delitti contro l'umanità) per i quali vale il principio di universalità.


Art.13 Estradizione.


I. Generalità

La fonte principale è innanzitutto nelle convenzioni internazionali, fonte normativa ulteriore è il diritto interno, risultante da norme di livello sia costituzionale, sia codicistico: beninteso le disposizioni codicistiche si applicano alla estradizione extraconvenzionale. In caso di convenzione la legge di esecuzione si atteggia a legge speciale, che deroga alle norme generali interne, di regola anche se queste sono successive alla legge di esecuzione.


II.   Condizioni dell'estradizione. Principio della doppia incriminabilità.

Principio considerato il più importante in materia di estradizione. Non occorre che i fatti siano indicati nei due ordinamenti con lo stesso nomen juris. Per Mantovani è ammissibile l'estradizione per le contravvenzioni e i delitti colposi, facendo leva sul fatto che l'art.13/2 fa generico riferimento al termine "reato" e le convenzioni più recenti fanno leva non sulla qualificazione giuridica del fatto, ma sulla misura della pena edittale.

E' necessario riferirsi alla punibilità del fatto in concreto, onde la estradizione va esclusa quando anche per una solo delle due legislazioni, una causa di giustificazione, di esclusione della colpevolezza, di non punibilità.

In tema di amnistia, l'estradizione è possibile quando la causa estintiva si è verificata per il solo Stato richiesto. Risposta positiva anche per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva nello Stato estero. Il mancato verificarsi delle condizioni obiettive di punibilità preclude il procedimento di estradizione.


III.(segue) principio di reciprocità.

In progressivo declino, non viene richiamato dalla legge italiana, come si desume dall'art.13/3.


IV.(segue) principio di specialità.

Lo Stato che ha ottenuto la consegna di un accusato o condannato non può - senza il consenso dello Stato estradante - procedere per fatti anteriori diversi da quello per il quale fu concessa l'estradizione, né assoggettare l'estradato a pena e misure diverse da quelle per le quali la estradizione fu conceduta. E nemmeno riestradarlo ad altro Stato.


V.  Principio di sussidiarietà.

Tale principio tende ad affermare la priorità della giurisdizione dello Stato di rifugio, nel senso che lo Stato richiesto ha facoltà di rifiutare l'estradizione allorché presso di esso possa avere inizio, penda o sia passato in giudicato un procedimento penale per il medesimo fatto.


VI. Principio del "ne bis in idem".

Il principio della unicità del giudizio per un medesimo fatto non è espressamente sancito nel nostro ordinamento come criterio valido anche sul terreno internazionale, onde la circostanza che il soggetto sia stato definitivamente giudicato in Italia non preclude la sua estradabilità. (cfr. ECHR art.9).





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