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IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA - FONTI DEL DIRITTO

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IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA



Il diritto è l'insieme di regole emanate e fatte valere dallo Stato.


La Norma Giuridica è una regola di comportamento rivolta ai cittadini. La legge è la fonte della Norma Giuridica. La giuridicità è data alla Norma dalla fonte.

Le norme non sono rivolte direttamente al singolo ma assumono la forma di giudizio ipotetico.

Le norme giuridiche sono:

  • ASTRATTE: perché non prevedono casi concreti ma una serie ipotetica di eventi;
  • GENERALE: perché sono rivolte alla generalità dei consociati e ad ampie categorie di persone;
  • POSITIVE: perché sono poste e riconosciute dallo Stato;
  • RELATIVE: perché sono variabili nel tempo e nello spazio;
  • COATTIVE: perché la loro osservanza è posta allo Stato;
  • BILATERALI: perché riconoscono diritti e impone doveri.





Inoltre le norme giuridiche possono essere:

  • Derogabili: quando i destinatari possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti;
  • Inderogabili: quando non sono modificabili e si impongono anche contro la volontà dei loro destinatari.



Diritto oggettivo: le norme giuridiche costituiscono nel loro insieme il diritto in senso oggettivo o l'ordinamento giuridico di una società, in quanto sono dirette a garantire l'ordine o la pacifica convivenza sociale.


Il diritto oggettivo si divide in Diritto Pubblico e Diritto Privato.


Diritto Pubblico: disciplina i rapporti tra un ente pubblico e un altro soggetto, quando l'ente pubblico agisce per un fine o scopo di interesse collettivo ed esercita un potere di supremazia. Il diritto pubblico comprende:

  • Diritto Costituzionale;
  • Diritto Amministrativo;
  • Diritto Penale;
  • Diritto Processuale;
  • Diritto Ecclesiastico.

Diritto Privato: disciplina i rapporti tra privati o tra un ente pubblico e un altro soggetto quando tutti i soggetti del rapporto sono in una situazione di parità. Il diritto privato comprende:

  • Diritto Civile;
  • Diritto Commerciale;
  • Diritto del Lavoro;
  • Diritto della Navigazione.


FONTI DEL DIRITTO



Le Fonti del Diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione.


Fonti di produzione:

Sono gli altri atti o fatti che possono creare, modificare o abrogare norme giuridiche e si distinguono in:

  • Scritte o non scritte, a seconda che derivano da atti volontari o da comportamenti sociali spontanei;
  • Nazionali o sopranazionali, a seconda che derivano dallo Stato o da organismi la di sopra dello Stato.



Fonti di cognizione:

Sono i documenti che consentono la conoscenza delle norme giuridiche.




Fonti del diritto italiano, comprendono nell'ordine: le fonti costituzionali, le fonti primarie, le fonti secondarie, le fonti consuetudinarie.



Fonti Costituzionali

  • La Costituzione, approvata dell'Assemblea costituente ed entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
  • Le leggi costituzionali divise a loro volte in leggi di revisione costituzionale(dirette a modificare le norma contenute nella Costituzione) e le leggi di integrazione costituzionale ( dirette a creare delle norme con lo stesso valore di quelle contenute nella Costituzione), approvate dal Parlamento con la procedura particolare prevista dell' art. 138 della Costituzione.


Fonti Primarie

  • Le leggi ordinarie, approvate dal Parlamento.
  • I decreti legislativi e i decreti legge approvati dal Governo, rispettivamente, in seguito a una legge di delegazione del Parlamento o in casi straordinari di necessità e di urgenza.
  • Gli statuti e le leggi regionali, emanati dalle Regioni in materie attribuite alle loro competenza esclusiva  o concorrente.
  • Le fonti comunitarie, che comprendono i trattati, i regolamenti comunitari e le direttive.


Fonti Secondarie

  • I regolamenti amministrativi, emanati dal Governo o da organi amministrativi.


Fonti Consuetudinarie

  • La consuetudine o uso normativo, fonte non scritta del diritto.





COORDINAMENTO DELLE FONTI: l'ordinamento giuridico stabilisce i seguenti criteri di coordinamento delle fonti: principio gerarchico, principio cronologico, principio di competenza.


CODICE: è una legge o un atto avente forza di legge che disciplina in modo organico e unitario un settore o un ramo dell'ordinamento giuridico.

CODICE CIVILE: è un decreto legislativo. E' formato da 6 libri(1° libro, delle persone e della famiglia, art. 1-455;2° libro, delle successioni, art. 456-809; 3° libro, della proprietà, art. 810-l172; 4° libro, delle obbligazioni, art. 1173-2059; 5° libro, del lavoro, art. 2060-2642; 6° libro, della tutela dei diritti, art. 2643-2969), ciascuno dei quali suddiviso a sua volta in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Il codice civile disciplina i rapporti tra privati.


LEGGI SPECIALI

La disciplina contenuta nel codice risulta modificata e integrata da numerose leggi speciali o complementari, cioè da leggi o altri aventi forza di legge emanati in momenti diversi e riguardanti materie o istituti particolari.




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