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IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
Il diritto è l'insieme di regole emanate e fatte valere dallo Stato.
La Norma Giuridica è una regola di comportamento rivolta ai cittadini. La legge è la fonte della Norma Giuridica. La giuridicità è data alla Norma dalla fonte.
Le norme non sono rivolte direttamente al singolo ma assumono la forma di giudizio ipotetico.
Le norme giuridiche sono:
Inoltre le norme giuridiche possono essere:
Diritto oggettivo: le norme giuridiche costituiscono nel loro insieme il diritto in senso oggettivo o l'ordinamento giuridico di una società, in quanto sono dirette a garantire l'ordine o la pacifica convivenza sociale.
Il diritto oggettivo si divide in Diritto Pubblico e Diritto Privato.
Diritto Pubblico: disciplina i rapporti tra un ente pubblico e un altro soggetto, quando l'ente pubblico agisce per un fine o scopo di interesse collettivo ed esercita un potere di supremazia. Il diritto pubblico comprende:
Diritto Privato: disciplina i rapporti tra privati o tra un ente pubblico e un altro soggetto quando tutti i soggetti del rapporto sono in una situazione di parità. Il diritto privato comprende:
FONTI DEL DIRITTO
Le Fonti del Diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione.
Fonti di produzione:
Sono gli altri atti o fatti che possono creare, modificare o abrogare norme giuridiche e si distinguono in:
Fonti di cognizione:
Sono i documenti che consentono la conoscenza delle norme giuridiche.
Fonti del diritto italiano, comprendono nell'ordine: le fonti costituzionali, le fonti primarie, le fonti secondarie, le fonti consuetudinarie.
Fonti Costituzionali
Fonti Primarie
Fonti Secondarie
Fonti Consuetudinarie
COORDINAMENTO DELLE FONTI: l'ordinamento giuridico stabilisce i seguenti criteri di coordinamento delle fonti: principio gerarchico, principio cronologico, principio di competenza.
CODICE: è una legge o un atto avente forza di legge che disciplina in modo organico e unitario un settore o un ramo dell'ordinamento giuridico.
CODICE CIVILE: è un decreto legislativo. E' formato da 6 libri(1° libro, delle persone e della famiglia, art. 1-455;2° libro, delle successioni, art. 456-809; 3° libro, della proprietà, art. 810-l172; 4° libro, delle obbligazioni, art. 1173-2059; 5° libro, del lavoro, art. 2060-2642; 6° libro, della tutela dei diritti, art. 2643-2969), ciascuno dei quali suddiviso a sua volta in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Il codice civile disciplina i rapporti tra privati.
LEGGI SPECIALI
La disciplina contenuta nel codice risulta modificata e integrata da numerose leggi speciali o complementari, cioè da leggi o altri aventi forza di legge emanati in momenti diversi e riguardanti materie o istituti particolari.
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