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IL DIRITTO TRIBUTARIO
Il DIRITTO TRIBUTARIO è una disciplina giuridica che esamina le norme che regolano le attività dello Stato con lo scopo di conseguire entrate tributarie.
Il DIRITTO TRIBUTARIO fa parte del diritto finanziario che è vasto perché non vige solo per acquisire entrate ma riguarda tutte le attività dello Stato in campo economico. Il diritto amministrativo è ancora più ampio dato che definisce le attività dello Stato in ogni settore e non solo in campo economico.
Il DIRITTO TRIBUTARIO a sua volta è suscettibile di ripartizione:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO;
DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO;
DIRITTO TRIBUTARIO PER L'IMPRESA DELLE PERSONE FISICHE;
DIRITTO COMUNITARIO TRIBUTARIO (norme emanate da organi comunitari e non dal nostro Parlamento)
Il DIRITTO TRIBUTARIO è una branca per la quale valgono criteri speciali e che esamina aggregazioni di norme; è una scienza giuridica, si differenzia dalla scienza delle finanze che è di carattere economico. Si occupa delle norme che disciplinano l'attività dello Stato diretta al conseguimento delle entrate. Ma ci sono entrate di diritto pubblico ed entrare di diritto privato (ad esempio, se lo Stato stipula un contratto di locazione con un privato, questa operazione non rientra nell'ambito del DIRITTO TRIBUTARIO).
Noi ci occuperemo delle entrate di diritto pubblico caratterizzate dal fatto che lo Stato le consegue sulla base della sua potestà di imporre in modo coercitivo determinati comportamenti, determinati amenti.
Distinzione nell'ambito dei tributi ci sono varie tipologie:
Le imposte, le entrate derivanti dal monopolio fiscale, le tasse ed i contributi hanno alcuni elementi in comune:
sono dovute ad un ente pubblico;
hanno il loro fondamento nella potestà d'imperio (lo Stato deve comunque sottostare a determinati principi che tutelano il cittadino di fronte ad un eventuale abuso della potestà di imperio);
sono finalizzate al conseguimento di entrate per il finanziamento dei servizi pubblici.
Costituzione, art. 23 riserva di Legge: nessuna prestazione può essere imposta ai cittadini se non in base alla Legge; riserva di Legge relativa: per Legge devono essere emanati solo gli elementi essenziali del tributo.
Capacità contributiva occorre che il contributo dei cittadini sia apportato in base alla capacità contributiva di ogni soggetto(la potenzialità economica deve essere effettiva/reale, non presunta); è espressa da diversi parametri (reddito, ma anche patrimonio, consumi).
In epoca fascista c'era l'imposta sul celibato, ora è ILLECITO perché è indifferente il fatto che una persona sia sposata o meno.
C'è un livello verso il basso della capacità contributiva dove il reddito è appena sufficiente a coprire le esigenze essenziali di vita del cittadino principio che il livello più basso necessario per coprire il tenore di vita minimo vitale è intangibile, non è legittimo intervenire con un prelievo tributario.
Il prelievo tributario se indirizzato a colpire il reddito deve colpire il reddito e non si deve ricorrere alla vendita dei beni patrimoniali.
Problema: FISCAL DRAG il reddito tende normalmente ad aumentare ma per effetto della salute delle imposte (progressive), il prelievo tributario è più forte imposta maggiore rispetto a quando il reddito era di un ammontare minore sono stati introdotti meccanismi correttivi consistenti nell'attenzione della progressività.
Costituzione, art. 53 i cittadini devono concorrere alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva.
Il criterio della progressività è in crisi oggettivamente: la progressività richiede che l'imposta colpisca il reddito complessivo del contribuente.
Si dice che la progressività sia uno strumento di giustizia sociale.
La fonte di produzione del DIRITTO TRIBUTARIO è costituita da leggi: Fonti Statali Leggi Ordinarie emanate e approvate dal Parlamento; le norme tributarie possono assumere anche la forma di Decreti Legge (emanati dal Governo in situazioni d'emergenza) e di Decreti Legislativi (emanati dal Governo sulla base della Legge di delega del Parlamento). È frequente che il Parlamento affidi una delega al Governo in materia di DIRITTO TRIBUTARIO ci sono tanti decreti legislativi. Inoltre ci sono Testi Unici, emanati dal Governo sulla base di una delega del Parlamento.
Una norma tributaria una volta emanata deve essere interpretata il contenuto deve essere capito, è necessario per il contribuente.
I criteri che devono essere tenuti in considerazione non sono particolari, sono quelli generali applicati alle altre norme e cioè: interpretazione letterale, interpretazione logica (criterio storico e criterio sistematico). Per il DIRITTO TRIBUTARIO non ci sono criteri speciali. In passato sono stati proposti criteri interpretativi specifici alla materia (interpretazione funzionale).
Integrazione della norma tributaria analogia. Se per ipotesi, il sistema tributario prevede l'assoggettamento a tassazione di tutti i redditi, l'ordinamento giuridico contiene una falla e fino a quando la norma correttiva non sarà emanata è possibile ricorrere all'analogia? L'analogia è un procedimento giuridico con il quale si può sanare la falla.
La norma, una volta emessa, produce i suoi effetti. Occorre che sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e che sia passato il periodo di Vacatio Legis per far sì che il cittadino non possa eccepire la sua non conoscenza della Legge. Il Decreto Legge è immediatamente in vigore ma deve essere convertito in Legge formale entro 60 giorni pena la perdita di efficacia retroattiva (fin dall'inizio).
C'è abrogazione tacita quando lo stesso argomento viene disciplinato da una norma più recente. C'è abrogazione espressa quando una norma dichiara esplicitamente abrogata una norma già esistente.
Le norme tributarie secondo il principio generale hanno efficacia non retroattiva disciplina che vale per il futuro, non per il passato. ½ sono norme retroattive in eccezione alla regola e norme penali o sanzionatorie che stabiliscono sanzioni più lievi di quelle comminate da norme più remote norma d'equità. Anche le Leggi interpretative hanno di norma efficacia retroattiva perché vale fin dal momento in cui la norma di indubbia interpretazione è stata emanata. Sono normalmente retroattive le Leggi d'ordine pubblico (ad esempio, il divieto di commercio di una certa sostanza).
Prodotto della norma tributaria fa nascere l'obbligo coercitivo di are una determinata somma di denaro l'obiettivo è l'obbligazione tributaria.
Ci sono varie teorie:
teoria dichiarativa l'obbligazione nasce con il verificarsi del presupposto di imposta (determinato fatto economico che ha come conseguenza l'obbligo tributario); occorre che il reddito venga quantificato, non basta dire che c'è, il conseguimento del reddito è una premessa ma un obbligo vero e proprio non c'è;
teoria costitutiva teoria contrapposta alla teoria dichiarativa: il reddito costituito non determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria.
Allo stato attuale, ha più seguito la teoria che lega le due precedenti.
L'accertamento tributario è necessario. Vige il principio dell'AUTOACCERTAMENTO.
Il DIRITTO TRIBUTARIO ha ordini di giustizia speciali (non ordinari) le Commissioni Tributarie:
Commissione Provinciale
Commissione Regionale ci sono tre gradi di giudizio
Cassazione
Dichiarazione dei Redditi bisogna individuarne la natura era vista come un qualche cosa che ha la natura della confessione; a questa natura è susseguita la teoria che vede nella dichiarazione un atto di volontà ma anche questa tesi non ha avuto valore: i redditi sono di un determinato importo; la terza teoria vede nella Dichiarazione dei Redditi una dichiarazione di scienza, non occorre una manifestazione di volontà. Questo ha dato il via alla retroattività della modificabilità della Dichiarazione dei Redditi diritto per il contribuente di ristabilire la verità dei fatti.
I soggetti della contribuzione tributaria sono due:
il SOGGETTO ATTIVO è il destinatario del gettito, l'ente pubblico che incanala a titolo definitivo una determinata imposta; non sempre coincide con il soggetto attivo del rapporto tributario (soggetto che gestisce il tributo e devolve il gettito ai diversi enti);
il SOGGETTO PASSIVO è il contribuente, colui che deve are il tributo (persona fisica, soggetto di diritto, persona giuridica), non deve essere confuso con il soggetto inciso dall'imposta (colui che subisce l'onere dell'imposta).
Ci sono anche SOGGETTI PASSIVI SPECIALI il responsabile d'imposta e il sostituto d'imposta sono soggetti che non hanno realizzato il presupposto d'imposta ma a cui tuttavia l'ordinamento tributario fa nascere in capo l'obbligazione tributaria.
Solidarietà tributaria il presupposto dell'imposta può essere realizzato da un solo soggetto. Ad esempio, quando un soggetto compra un appartamento da un privato, deve are l'imposta di registro dell'8%. Se invece due o più persone acquistano in comproprietà, l'imposta dovuta dai compratori con rapporto di solidarietà significa che il fisco, che ha il credito dell'imposta, può pretendere l'intera imposta da ognuno; poi ovviamente il singolo ha il diritto di regressione nei confronti degli altri. La solidarietà tributaria è la stessa identica SOLIDARIETÀ CIVILISTICA che comporta la solidarietà esterna e che si estende anche agli atti d'accertamento purché siano favorevoli al contribuente.
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