Famiglia legittima: fondata sul matrimonio, ha
piena tutela giuridica.
Famiglia di fatto: gruppo familiare costituito
senza matrimonio, la cui rilevanza giuridica è limitata.
Gli art. 29,30 e 31 della Costituzione attraverso
il diritto di famiglia sanciscono che la famiglia
è difesa come luogo di espressione e
strumento della persona ma è protetta anche la personalità dei
singoli al suo interno;
non è un ente che possa avere
un'identità separata da quella dei suoi componenti;
è riconosciuta come società naturale
(cioè non creata dal diritto) e come tale deve trovare al suo interno le
regole del vivere, cioè non spetta al giudice o all'amministrazione
pubblica indirizzare la vita familiare (autonomia della famiglia).
L'art. 29 sancisce l'uguaglianza
morale e giuridica tra coniugi e prevede che possa essere limitata solo per
garantire l'unità della famiglia.
Art. 30 à è un diritto e un
dovere dei genitori mantenere, educare e istruire i li.
Nell'uso ampio, con famiglia si intende l'insieme
delle persone che sono legate tra loro da vincoli di coniugio o parentela.
Il coniugio è il rapporto che si stabilisce
con il matrimonio tra marito e moglie, che cessa soltanto con lo scioglimento
del matrimonio.
La parentela è il vincolo che unisce tra
loro persone che discendono da uno stesso stipite:
parentela in linea retta: tra persone che
discendono l'una dall'altra;
parentela in linea collaterale: tra persone che
hanno un ascendente comune, ma non discendono l'una dall'altra.
La parentela viene anche differenziata in
legittima, sulla base del matrimonio;
naturale, per filiazione fuori dal matrimonio.
Della parentela è importante il grado
nella linea retta ci sono tanti gradi quante le
generazioni;
nella linea collaterale i gradi corrispondono al
numero di generazioni per risalire fino allo stipite comune e discendere
all'altro parente.
L'affinità è il vincolo tra un
coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.
Nel termine matrimonio si differenziano due
elementi:
matrimonio atto, cioè l'atto con cui si
costituisce il vincolo coniugale; attiene la disciplina delle condizioni
necessarie per contrarre matrimonio, della celebrazione, delle cause di
invalidità e delle impugnazioni;
matrimonio rapporto, cioè il vincolo che
lega tra loro i coniugi; attiene la disciplina dei diritti e doveri dei
coniugi, della separazione personale, dello scioglimento del vincolo, dei
rapporti patrimoniali tra coniugi.
Modi di contrarre matrimonio:
matrimonio civile;
matrimonio concordatario: matrimonio canonico
(cioè religioso) con effetti civili. La sentenza ecclesiastica diviene
efficace nell'ordinamento italiano a seguito di una sentenza di deliberazione
della Corte d'Appello.
Il matrimonio è governato da regole
inderogabili; è
un atto puro, cioè non sopporta
condizione o termine (se celebrato lo stesso esse sono nulle);
un atto libero, è quindi priva di
effetti obbligatori la promessa di matrimonio ed è nulla qualsiasi
convenzione o clausola contrattuale che preveda l'obbligo di sposarsi;
un atto personalissimo, che non ammette
sostituzione o rappresentanza né volontaria né legale. Tuttavia è
permesso il matrimonio per procura quando uno degli sposi sia militare o a
seguito delle forze armate in tempo di guerra, o non possa essere presente per
gravi motivi;
atto solenne, per il quale la legge
prescrive requisiti di forma inderogabili;
atto pubblico, che combina la
manifestazione della volontà degli sposi con le dichiarazioni di un
pubblico ufficiale.
Possesso di stato, cioè quando sia provato
che due persone hanno nome, modo di vita e fama di marito e moglie. Il possesso
di stato se conforme a un atto esistente ma difettoso sana ogni vizio di forma
dell'atto.