IL LAVORO DELLE DONNE E DEI
MINORI
L'art. 37 della Costituzione cosi recita: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore. Le condizioni
di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La L. stabilisce il limite minimo di età x il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Si
evince, in questo art. il principio della tutela paritaria, cioè mirata
a garantire alla donna e al minore la parità di trattamento rispetto ai
lavoratori adulti maschi. Questa tutela differenziata ha come obiettivo quello
di regolare e controllare le condizioni di lavoro in funzione della temporanea
riduzione della capacità di lavoro di questi soggetti e/o della loro
debolezza contrattuale. Alla base della norma posta a tutela dei minori, vi
è l'obiettivo della tutela della salute, intesa come attitudine
fisiologica della persona alla prestazione di lavoro. Lo scopo è di
limitare l'età minima di ammissione al lavoro e di proibire
l'occupazione dei giovani di età inferiore ai 18 anni in impieghi
gravosi o inadatti x faticosità, pericolosità o insalubrità.(sfruttamento
giovanile). Occorre distinguere i bambini (coloro che non hanno compiuto i 15
anni e sono soggetti all'obbligo scolastico), e gli adolescenti (minori
compresi fra i 15 e i 18 anni non soggetti all'obbligo scolastico). La L. fissa
l'età minima di ammissione al lavoro con riferimento al momento in cui
il minore conclude gli studi obbligatori e non prima dei 15 anni. La tutela dei
minori è incentrata sui limiti dell'orario di lavoro, sul divieto di
lavoro notturno, sull'obbligo di riposi intermedi e settimanali, di ferie
annuali e sulla presenza di un sistema di sanzioni penali e
amministrative. A rafforzamento della
tutela paritaria della donna fu impressa la L.903 del 9/12/77, arricchita e perfezionata negli anni successivi
con numerosi interventi legislativi. Essa si ricollega alla tutela paritaria
prevista x la retribuzione (collegata alle prestazioni richieste e non a quelle
eseguite) estendendola alla parità dei diritti nel trattamento della
lavoratrice e vietando ogni discriminazione nell'occupazione. Sono tuttavia
presenti alcune deroghe: x le mansioni particolarmente pesanti, x le
attività della moda, dell'arte e dello spettacolo. La L.903 ha esteso il
divieto di discriminazione agli atti
discriminatori x motivi di sesso, di razza e di lingua e, persegue anche
l'obiettivo della parità di trattamento ai fini previdenziali (assegni
familiari e pensione). La tutela si estende contro il licenziamento nei
confronti delle donne fino alla stessa età prevista x il pensionamento
degli uomini. Infine questa L. a perseguito un alleggerimento del costo del
lavoro femminile e una sua parificazione a quello maschile, pur non cancellando
tutte le differenze oggettive fra lavoro maschile e femminile. All'interno
della tutela differenziata si trovano le norme in tema di tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri D.lgs.151/2001. 1)Divieto di licenziamento della lavoratrice dal momento di inizio
della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino
(congedo di maternità). Eccezioni ammesse sono: giusta causa dovuta a
grave colpa; cessazione di attività dell'azienda; scadenza del termine
della prestazione x la quale la lavoratrice è stata assunta; esito
negativo della prova. 2) Divieto di
adibire la donna al lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e
nei 3 mesi successivi assicurandole un trattamento economico pari all'80% della
retribuzione a carico dell'INPS. X
ciò che attiene la disciplina paritaria dei congedi, è stato
riconosciuto (D.lgs.151/2001) al padre lavoratore il diritto di astenersi dal
lavoro(congedo di paternità) nei primi 3 mesi dalla nascita del lio
nel caso di morte o grave infermità della madre, o di abbandono del
bambino da parte di quest'ultima. È stato riconosciuto ad entrambi i
genitori il diritto di un'astensione facoltativa(congedi parentali)che
può essere goduto entro i primi 8 anni del bambino e consiste
nell'astensione x un periodo non superiore a 6 mesi x la madre e 7 x il padre.
Altra materia oggetto di disciplina è quella delle assenze dei genitori
x le malattie del bambino. Entrambi i genitori possono astenersi,
alternativamente, dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a 8 anni dietro presentazione di un certificato medico. Inoltre il
ricovero del bambino interrompe le ferie del genitore. I lavoratori(entrambi i
sessi), hanno diritto alla conservazione del posto nel caso di tutti i periodi
di astensione previsti. Le azioni positive(introdotte con la L. 125/1991) sono misure finalizzate a
garantire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro. possono
essere indirizzate al miglioramento della formazione professionale e scolastica
della donna; a favorire il riequilibrio delle responsabilità familiari e
professionali tra i due sessi; a rafforzare la presenza femminile nel mercato
del lavoro in posizioni di elevata professionalità. La stessa L.125, ha previsto poi importanti
perfezionamenti alla tutela antidiscriminatoria già prevista dalla
L.903. la norma considera discriminazione qualsiasi atto che produca un effetto
pregiudizievole discriminando lavoratrici e lavoratori in ragione del loro
sesso. Si ha discriminazione indiretta quando un atto metta i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai
lavoratori dell'altro sesso. La L. introdotto le molestie sessuali, ed ha
inoltro disposto che qualora le discriminazioni siano collettive si può
ricorrere al giudice a livello regionale o nazionale. L'accertamento di tali
comportamenti può causare la revoca dei benefici finanziari dei quali
goda il lavoratore.