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D I R I T T O
IL LAVORO MINORILE
La costituzione, stabilisce all'art. 37 c. 2 e3 che il lavoro minorile deve essere oggetto di una speciale tutela. La più importante legge in materia è la 977/1967, la quale stabilisce che
l'età minima a partire dalla quale è possibile svolgere un lavoro subordinato è di 15 anni ;
i minorenni che non hanno compiuto 16 anni non possono essere adibiti a determinati lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
La Costituzione indica nei vari comma:
i requisiti di età
i requisiti di istruzione
i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
il trasporto e sollevamento pesi
il lavoro notturno
le visite mediche periodiche
l'orario settimanale
i riposi intermedi
il riposo settimanale
le ferie annuali
la tutela previdenziale
I Minorenni sono frequentemente occupati con un rapporto di lavoro particolare, detto apprendistato, regolato dalla legge 25/1955.(2) . Si tratta di un rapporto nel quale convivono due diversi elementi: da un lato il datore di lavoro impartisce al minorenne o gli fa impartire nella sua azienda l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, dall'altro lato l'apprendista è tenuto ad effettuare la sua prestazione di lavoro. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni.
La legge indica nei vari TITOLI:
il comitato consultivo e definizione dell'apprendistato
assunzione dell'apprendistato
durata dell'apprendistato e orario di lavoro
doveri dell'imprenditore e dell'apprendista
formazione professionale dell'apprendista
previdenza e assistenza
sanzioni penali
I minorenni possono anche essere occupati con i contratti di formazione e lavoro.
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