ART. 189 -> E'
composto dai "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità"
ed "esercita i poteri che gli sono attribuiti dal Trattato" .
STORIA :
Istituzione anomala
ed in continua evoluzione ;
originariamente
Assemblea Comune, poi Assemblea Parlamentare Europea ed infine Parlamento
Europeo in virtù di una sua decisione nel 1962.
Fu per molti anni
composta da membri dei Parlamenti nazionali da questi designati, quindi la
rappresentatività dei popoli era indiretta ( in quanto i parlamentari
non erano eletti direttamente dai cittadini europei ) ed imperfetta ( in quanto
non rifletteva esattamente e proporzionalmente la presenza di tutte le
componenti politiche in seno ai Parlamenti nazionali ).
L'elezione diretta
dei membri fu decisa con un atto del Consiglio Europeo nel 1976 e le prime
elezioni con questo metodo si svolsero nel 1979.
I Membri sono
attualmente 626( per l'Italia 78 )
il Trattato di Nizza
ha previsto con l' ART:189, in vista di future adesioni, che non
possano cmq essere
più di 732 -
La sede della
struttura amministrativa è LUSSEMBURGO .
Le riunioni si
svolgono a BRUXELLES .
La sessione plenaria
mensile si tiene a STRASBURGO .
All'interno del
Parlamento troviamo i PARTITI POLITICI definiti "un importante fattore per
l'integrazione in seno all'Unione" in quanto contribuiscono a formare una
coscienza europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini
dell'Unione (ART. 191) .
Il loro ruolo,
statuto e finanziamento sono stabiliti dal Consiglio e dallo stesso Parlamento.
COMPITI E POTERI DEL
PARLAMENTO :
approva la
designazione del Presidente della Commissione
esprime voto di
approvazione sul presidente e sui commissari collettivamente considerati
tutto il Parlamento
o uno dei suoi membri può interrogare la Commissione o il Consiglio
può
pronunciare una censurasull'operato della Commissione da approvare con la > dei 2/3 dei voti
espressi e la > dei membri ; se utilizza questo strumento i membri della
Commissione devono abbandonare collettivamente la loro funzione.
Partecipa alla
funzione normativa -> si tratta di una partecipazione più o meno
intensa al processo di formazione di atti comunitari (ART:249) e di conclusione
di accordi internazionali (ART.300)
Fissa il proprio
STATUTO
Ha un potere
generale di pre-iniziativa legislativa -> in virtù dell'ART.192
può chiedere alla Commissione di presentare proposte adeguate quando
reputi necessaria l'adozione di un atto comunitario ( iniziativa politica in
quanto la responsabilità della proposta è della commissione )
funge da raccordo
con i Parlamenti Nazionali
Il TRATTATO DI NIZZA
ha poi introdotto 3 novità importanti riguardo il ruolo del Parlamento:
Ha posto il
Parlamento sullo stesso piano del Consiglio e della Commissione quanto alla
possibilità di adire alla Corte di Giustizia sollevando l'azione di
annullamento
Ha previsto il
coinvolgimento del Parlamento in tutti gli accordi internazionali negoziati da
Commissione e Consiglio
Ha dato al
Parlamento la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia un parere
sulla compatibilità di un accordo internazionale con le disposizioni del
Trattato .